§ 6.2.41 - Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 6.
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/04/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Lire 42.783.058.498.581 (Euro [...]
Art. 2.      1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno [...]
Art. 3.      1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Lire 42.783.058.498.581 (Euro [...]
Art. 4.      1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto [...]
Art. 5.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge.
Art. 6.      1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente [...]
Art. 7.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso [...]
Art. 8.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi [...]
Art. 9.      1. A norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di [...]
Art. 10.      1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dal documenti di [...]
Art. 11.      1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio [...]
Art. 12.      1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731, 04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, [...]
Art. 13.      1. A norma del comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa [...]
Art. 14.      1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli di spesa numeri 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, [...]
Art. 15.      1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1999 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è [...]
Art. 16.      1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate [...]
Art. 17.      1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1999 entro i [...]
Art. 18.      1. Per il miglioramento del trasporto pubblico locale la Regione è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194, a contrarre mutui per complessive Lire [...]
Art. 19.      1. Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 9 luglio 1997, n. 21 "Finanziamenti di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1996 e precedenti" e con le [...]
Art. 20.      1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 1998 per l'ammontare di Lire [...]
Art. 21.      1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per [...]
Art. 22.      1. A norma del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, le Sezioni Dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:
Art. 23.      1. A norma del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni è approvato il Bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 1999-2001 nel testo [...]
Art. 24.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 6.2.41 - Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001.

(B.U. n. 57 del 29 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Lire 42.783.058.498.581 (Euro 22.095.605.725,74) in termini di competenza ed in Lire 44.690.426.280.406 (Euro 23.080.678.975,77) in termini di cassa.

 

     Art. 2.

     1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1999.

 

     Art. 3.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Lire 42.783.058.498.581 (Euro 22.095.605.725,74) in termini di competenza ed in Lire 44.690.404.586.581 (Euro 23.080.667.771,84) in termini di cassa.

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 57 e 58 della legge regionale di contabilità.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

 

     Art. 5.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 7.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 1999 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in Lire 830.000.000.000 (Euro 428.659.226,24).

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione di Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 8.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6, nonché a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

     2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma 1, iscritto in bilancio al Cap. 85200, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 9.

     1. A norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1999 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.

 

     Art. 10.

     1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dal documenti di programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.

     2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 14.

     3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 11.

     1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 14.

     2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 12.

     1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731, 04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, 18010 e 18011, 18168 e 18169, 18172 e 18173, 20078 e 20079, 20080 e 20081, 22150 e 22151, 25673 e 25674, 43100 e 43105, 43110 e 43115, 68232 e 68234, 68236 e 68238, 70543 e 70545, 72640 e 72641, 75120 e 75121, 75160 e 75161, 75210 e 75211, 75213 e 75214, 75300 e 75301, 75400 e 75402, 75404 e 75406, 75408 e 75410, 78100 e 78101, 78595 e 78596 ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di II grado - Acquisto di beni e servizi, trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 13.

     1. A norma del comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 14.

     1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli di spesa numeri 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 della predetta legge.

     2. Gli elenchi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 15.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1999 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 16.

     1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Lire 20.000 (Euro 10,33).

 

     Art. 17.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1999 entro i limiti di cui al comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Lire 878.100.000.000 (Euro 453.500.803,09).

     2. [1].

     3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 119.395.621.134 (Euro 61.662.692,26) a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2014.

     8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2000.

     9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 18.

     1. Per il miglioramento del trasporto pubblico locale la Regione è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194, a contrarre mutui per complessive Lire 53.500.000.000 (Euro 27.630.444,10), da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del cinque per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 14 anni.

     3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87725 e 88725 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e per tutta la durata dei mutui. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 5.446.012.000 (Euro 2.812.630,47) a partire dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario 2012.

     7. Esso farà carico ai Capitoli 87725 e 88725, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 1999 e sarà finanziato con quota parte del contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194 e nell'ambito del riparto previsto, a favore della Regione Emilia-Romagna, dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 3636 del 19 novembre 1998.

     8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 19.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 9 luglio 1997, n. 21 "Finanziamenti di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1996 e precedenti" e con le modalità d'intervento ivi previste, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 11 febbraio 1997, n. 21, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo complessivo di Lire 400.000.000.000 (Euro 206.582.759,64).

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87698 e 88698 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e per tutta la durata dei mutui. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 42.000.000 000 (Euro 21.691.189,62) a partire dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario 2013.

     7. Esso farà carico ai Capitoli 87698 e 88698, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 1999.

     8. Nel caso in cui, in sede di contrazioni mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 1998 per l'ammontare di Lire 1.065.565.708.495 (Euro 550.318.761,59).

 

     Art. 21.

     1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 22.

     1. A norma del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, le Sezioni Dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:

     Sezione 1 - Servizi degli organi istituzionali

     Sezione 2 - Dipartimento I - Bilancio e Programmazione

     Sezione 3 - Dipartimento II - Attività produttive

     Sezione 4 - Dipartimento III - Servizi del territorio

     Sezione 5 - Dipartimento IV - Sicurezza sociale

     Sezione 6 - Dipartimento V - Cultura, Scuola, Formazione professionale e Tempo libero

     Sezione 7 - Oneri non ripartibili.

 

     Art. 23.

     1. A norma del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni è approvato il Bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 1999-2001 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 24.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1999, n. 33.