§ 5.1.58 - Legge Regionale 9 luglio 1997, n. 21.
Finanziamento di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1994 e precedenti nonché agli anni 1995 e 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/07/1997
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3.  Destinatari dei mutui e criteri di riparto.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Variazione di bilancio.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.1.58 - Legge Regionale 9 luglio 1997, n. 21.

Finanziamento di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1994 e precedenti nonché agli anni 1995 e 1996.

(B.U. n. 65 del 12 luglio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota di risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a parziale copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994 e precedenti nonché per gli anni 1995 e 1996.

 

     Art. 2. Contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 11 febbraio 1997, n. 21, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo complessivo di Lire 840 miliardi di cui:

     - Lire 396 miliardi a parziale copertura dei disavanzi 1994 e precedenti;

     - Lire 191 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per l'esercizio 1995;

     - Lire 253 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per l'esercizio 1996.

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del nove per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con la modalità previste dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e per tutta la durata dei mutui. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 104 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'esercizio finanziario 2012.

     7. Esso farà carico ai Capitoli 87717 e 88717, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 1998.

     8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Destinatari dei mutui e criteri di riparto.

     1. I mutui contratti a norma della presente legge vengono assegnati alle aziende sanitarie regionali sulla base di criteri e modalità di riparto che verranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne l'autorizzazione, disposta dalla presente legge, alla contrazione dei mutui ed alla loro destinazione alle aziende sanitarie regionali e con gli oneri finanziari previsti a copertura dei mutui stessi, stanziati ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997-1999.

 

     Art. 5. Variazione di bilancio.

     1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) Variazioni in aumento:

     Cap. 06564 "Contrazione di mutui per la copertura di quota parte del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale - Anni 1994 e precedenti (art. 2, Legge 11 febbraio 1997, n. 21) - Mezzi regionali (C.N.I.)"

     Stanziamento di competenza Lire 396.000.000.000

     Stanziamento di cassa Lire 396.000.000.000

     Cap. 06566 "Contrazione di mutui per la copertura di quota parte del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale. Anno 1995 (art. 2, Legge 11 febbraio 1997, n. 21) - Mezzi regionali (C.N.I.)"

     Stanziamento di competenza Lire 191.000.000.000

     Stanziamento di cassa Lire 191.000.000.000

     Cap. 06568 "Contrazione di mutui per la copertura di quota parte del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale. Esercizio 1996 (art. 2, Legge 11 febbraio 1997, n. 21) - Mezzi regionali (C.N.I.)"

     Stanziamento di competenza Lire 253.000 000.000

     Stanziamento di cassa Lire 253.000.000.000

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) Variazioni in aumento:

     Cap. 51919 "Finanziamento della quota parte del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale per gli anni 1994 e precedenti (art. 2, Legge 11 febbraio 1997, n. 21) - Mezzi regionali (C.N.I.)"

     Stanziamento di competenza Lire 396.000.000.000

     Stanziamento di cassa Lire 396.000.000.000

     Cap. 51921 "Finanziamento della quota parte del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 1995 (art. 2, Legge 11 febbraio 1997, n. 21) - Mezzi regionali (C.N.I.)"

     Stanziamento di competenza Lire 191.000.000.000

     Stanziamento di cassa Lire 191.000.000.000

     Cap. 51923 "Finanziamento della quota parte del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 1996 (art. 2, Legge 11 febbraio 1997, n. 21) - Mezzi regionali (C.N.I.)"

     Stanziamento di competenza Lire 253.000.000.000

     Stanziamento di cassa Lire 253.000.000.000

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.