§ 6.2.21 – L.R. 19 agosto 1996, n. 35.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:19/08/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Cartografia regionale.
Art. 2.  Sistema informativo regionale.
Art. 3.  Costruzione sede organi e servizi regionali.
Art. 4.  Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura. Secondo riparto - Delibera CIPE 21 dicembre 1995 (modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 5.  Interventi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.
Art. 6.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 7.  Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.
Art. 8.  Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili.
Art. 9.  Opere idroigieniche.
Art. 10.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 11.  Porti regionali.
Art. 12.  Opere stradali.
Art. 13.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 14.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 15.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 16.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 17.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 18.  Partecipazione alla società "Reggio Città degli studi - SpA".
Art. 19.  Completamento con mezzi regionali di alcuni interventi PIM.
Art. 20.  Trasferimento agli esercizi 1996-97-98 di autorizzazioni di spesa relative al 1995 finanziate con mezzi regionali. Modificazioni all'art. 62 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.
Art. 21.  Revoche di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali.
Art. 22.  Anticipazione di fondi alle Aziende sanitarie a valere sulle assegnazioni dello Stato per il ripiano dei disavanzi anno 1994 e precedenti.
Art. 23.  Copertura finanziaria.
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.21 – L.R. 19 agosto 1996, n. 35.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1996, primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 23 agosto 1996, n. 98).

 

Art. 1. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", è disposta, per l'esercizio 1996, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 900.000.000 (Cap. 03850).

 

     Art. 2. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte, per l'esercizio 1996, le ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 03905: Lire 300.000.000

     b) Cap. 03911: Lire 150.000.000.

 

     Art. 3. Costruzione sede organi e servizi regionali.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 8, comma 2 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9 è incrementata, per l'esercizio 1996, di Lire 468.134.929 (Cap. 04270).

 

     Art. 4. Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura. Secondo riparto - Delibera CIPE 21 dicembre 1995 (modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Alle autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

     Cap. 12080 + Lire 480.000.000

     Cap. 16360 + Lire 50.000.000

     Cap. 18237 + Lire 100.000.000

     Cap. 86620 - Lire 630.000.000.

 

     Art. 5. Interventi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.

     1. Per il concorso alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi, al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate, è disposta, per l'esercizio 1996, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 22270).

 

     Art. 6. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

     Esercizio 1996: + Lire 100.000.000 (Cap. 25780);

     b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

     Esercizio 1996: + Lire 800.000.000 (Cap. 25785).

 

     Art. 7. Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 novembre 1989, n. 38, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     Esercizio 1996: + Lire 300.000.000 (Cap. 30555).

 

     Art. 8. Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili.

     1. A norma di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 21 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46, come modificata dalla L.R. 30 agosto 1982, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio 1996, la spesa di Lire 530.000.000 (Cap. 32290).

 

     Art. 9. Opere idroigieniche.

     1. Per gli interventi relativi al disinquinamento ed all'utilizzo ottimale delle risorse idriche sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)":

     Esercizio 1996: Lire 100.000.000;

     b) Cap. 37320 "Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (L.R. 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, comma 2)":

     Esercizio 1996: Lire 498.000.000.

 

     Art. 10. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Per la dotazione di spesa del Fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1996 (Cap. 38050).

 

     Art. 11. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, sono disposte, per l'esercizio 1996, le seguenti modifiche di spesa:

     a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11):

     - Lire 140.000.000;

     b) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11):

     + Lire 150.000.000.

 

     Art. 12. Opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma dell'art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è disposta, per l'esercizio 1996, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 5.000.000.000 (Cap. 45180).

 

     Art. 13. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono disposte le seguenti modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 46110 "Spese per la progettazione e realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza nonché per la predisposizione di sistemi informativi per il miglioramento delle condizioni di mobilità e della sicurezza (art. 4, lettere b) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)":

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;

     b) Cap. 46115 "Interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)":

     Esercizio 1998: - Lire 1.000.000.000;

     c) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)":

     Esercizio 1996: + Lire 650.000.000.

 

     Art. 14. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1996, l'ulteriore spesa di Lire 4.000.000.000 (Cap. 48050).

 

     Art. 15. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. All'art. 47 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale:

     - Lire 70.000.000;

     c) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati:

     + Lire 50.000.000;

     d) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionale ed operative:

     + Lire 610.000.000;

     h) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531:

     + Lire 110.000.000;

     i) progetto in materia di miglioramento della qualità dell'accoglienza ospedaliera:

     - Lire 700.000.000.

 

     Art. 16. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per le finalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) contributi in conto interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali sui finanziamenti da queste ottenuti per spese di investimento di sviluppo, a norma dell'art. 18, comma 2 (Cap. 57703):

     Esercizio 1996: Lire 300.000.000.

 

     Art. 17. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11, è disposta,

per l'esercizio 1996, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire

2.000.000.000 (Cap. 70655).

 

     Art. 18. Partecipazione alla società "Reggio Città degli studi - SpA".

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 18 marzo 1996, n. 3 a partecipare alla società "Reggio Città degli studi - SpA".

     2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 1996, la spesa di Lire 200.000.000 (Cap. 72854).

 

     Art. 19. Completamento con mezzi regionali di alcuni interventi PIM.

     1. Per il completamento di alcuni interventi definiti dal Programma Integrato Mediterraneo "Appennino" per i quali le procedure di spesa non si sono concluse nei termini previsti dal Contratto di programma, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, con mezzi propri di bilancio, i finanziamenti necessari alla conclusione degli interventi stessi già avviati.

     2. A tal fine è stanziata la somma complessiva di Lire 3.793.712.145, per l'esercizio 1996, che viene destinata al completamento degli interventi, nei diversi settori, descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     1) Cap. 15157 Lire 538.840.000

     2) Cap. 25650 Lire 1.805.923.863

     3) Cap. 25720 Lire 283.395.772

     4) Cap. 25790 Lire 620.713.420

     5) Cap. 38000 Lire 544.839.090.

 

     Art. 20. Trasferimento agli esercizi 1996-97-98 di autorizzazioni di spesa relative al 1995 finanziate con mezzi regionali. Modificazioni all'art. 62 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 62 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9 sono autorizzate le sottoelencate rettifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Revoche di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali riferite ai diversi settori di intervento per le quali i competenti organi della Regione non hanno assunto i relativi impegni di spesa nell'esercizio 1995, sono revocate nella misura a fianco di ciascun capitolo di seguito indicata:

     (Omissis).

 

     Art. 22. Anticipazione di fondi alle Aziende sanitarie a valere sulle assegnazioni dello Stato per il ripiano dei disavanzi anno 1994 e precedenti.

     1. Per far fronte alla grave situazione finanziaria del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare anticipazioni alle Aziende sanitarie fino ad un limite massimo di Lire 300.000.000.000, a valere sulle assegnazioni ad essa spettanti relative ai fondi stanziati dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 550, per l'accensione di mutui, con oneri a carico dello Stato, per il ripiano dei disavanzi pregressi delle Unità sanitarie locali a tutto il 1994, sulla base della ricognizione delle partite debitorie e creditorie presentate dalle Aziende sanitarie secondo le modalità concordate nell'intesa Stato-Regioni dell'8 febbraio 1996.

 

     Art. 23. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, la Regione fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1996/1998 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definitive dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.