§ 6.1.18 - Legge Regionale 26 aprile 1999, n. 4.
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:26/04/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del DM 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, [...]
Art. 2.      1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del DM 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione [...]
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 6.1.18 - Legge Regionale 26 aprile 1999, n. 4.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.

(B.U. n. 55 del 28 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del DM 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70, Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni degli Automobile Club Provinciali, è abilitato a ricevere, a decorrere dall'1 gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella regione Emilia-Romagna, ad integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti in forza della normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione [1];

     b) [erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi] [2];

     c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzate alla riscossione;

     d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.

 

     Art. 2.

     1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del DM 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.

     2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del DM n. 418 del 1998, le attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e l'attività istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club d'Italia.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:

     a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;

     b) validità della convenzione dall'1 gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001;

     c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

[2] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13.