§ 5.7.5 - Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 13.
Norme in materia di sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport e tempo libero
Data:25/02/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Funzioni regionali in materia di sport.
Art. 3.  Funzioni delle Province e dei Comuni.
Art. 4.  Monitoraggio e ricerca.
Art. 5.  Formazione.
Art. 6.  Consulta regionale dello sport.
Art. 7.  Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi.
Art. 8.  Contributi regionali.
Art. 9.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 10.  Tutela dei praticanti.
Art. 11.  Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
Art. 12.  Norme transitorie e di prima applicazione.
Art. 12 bis.  Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Norme finanziarie.
Art. 15.  Abrogazioni e modificazioni di norme.


§ 5.7.5 - Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 13. [1]

Norme in materia di sport.

(B.U. n. 35 del 29 febbraio 2000).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e definizioni.

     1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.

     2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

     a) un coordinamento degli interventi di politica sociale per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività motorio ricreative e sportive, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti al superamento del disagio sociale;

     b) una equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.

     3. A tal fine la Regione:

     a) promuove l'attività degli enti e delle associazioni che operano senza fini di lucro;

     b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;

     c) promuove attività ed iniziative volte al sostegno

dell'associazionismo sportivo;

     d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità ed il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

     e) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motorio ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio.

     4. Ai fini della presente legge, si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati competitivi. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.

 

     Art. 2. Funzioni regionali in materia di sport.

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport;

     b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;

     c) incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

     d) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli enti di promozione sportiva;

     e) formazione e qualificazione degli operatori;

     f) tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività;

     g) tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale;

     h) promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica.

     2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

     3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al Titolo II concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione, l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature.

     4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

     a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

     b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonchè per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive [2].

     5. Le funzioni di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sono realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 3. Funzioni delle Province e dei Comuni.

     1. Province e Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione- Autonomie locali.

     2. La Conferenza Regione-Autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6.

     3. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) ed all'art. 4.

     4. In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

     a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le Organizzazioni sportive;

     b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva.

     5. In particolare i Comuni:

     a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

     b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.

 

     Art. 4. Monitoraggio e ricerca.

     1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.

     2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì, studi, ricerche ed attività di divulgazione.

     3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

 

     Art. 5. Formazione.

     1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformità ai principi della legislazione statale ed ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, individua profili professionali nei diversi settori dello sport, per i quali definisce progetti tipo ed i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.

     2. La Regione favorisce altresì, nell'ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.

 

     Art. 6. Consulta regionale dello sport.

     1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva per le attività della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.

     2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 4.

     3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, delle associazioni professionali, degli enti di promozione sportiva, del CONI regionale, delle organizzazioni sportive private.

     4. La definizione della composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. La partecipazione alla Consulta è senza oneri per la Regione.

 

CAPO II

Interventi per l'impiantistica

 

     Art. 7. Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio sportive.

     2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli Enti locali sentita la Consulta regionale dello sport, prima della sua approvazione sarà sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione- Autonomie locali.

 

     Art. 8. Contributi regionali.

     1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all’80 per cento del tasso praticato dall’istituto bancario [3].

     2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.

     2 bis Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi [4].

 

     Art. 9. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.

     2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

 

     Art. 10. Tutela dei praticanti.

     1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla Legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178. A uno di detti istruttori è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

     2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2.

     3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 con cui è attestato:

     a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;

     b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.

     4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presento articolo:

     a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

     b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

CAPO III

Interventi per l'associazionismo

sportivo e ricreativo

 

     Art. 11. Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo.

     1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell’ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo [5].

     2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti dei soggetti realizzatori e le modalità di attuazione.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 12. Norme transitorie e di prima applicazione.

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

     2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono [6].

     3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.

     4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.

     5. [7].

 

     Art. 12 bis. Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione. [8]

     1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi dell'attività motoria può essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale.

     2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attività di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.

     3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale può essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.

     4. Il corso è organizzato con modalità stabilite dalla Giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote di partecipazione degli operatori interessati.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 14. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

 

     Art. 15. Abrogazioni e modificazioni di norme.

     1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 è abrogata.

     2. - 4. [9].

     5. - 7. [10].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 31 maggio 2017, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[3] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 3 della stessa L.R. 3/2001.

[7] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 3 della stessa L.R. 3/2001.

[9] Modifica l'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42.

[10] Modifica l'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.