§ 5.4.36 - L.R. 24 giugno 2002, n. 12.
Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:24/06/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale.
Art. 3.  Obiettivi dell'azione regionale.
Art. 4.  Soggetti della cooperazione internazionale.
Art. 5.  Ambiti di intervento.
Art. 6.  Iniziative di cooperazione internazionale.
Art. 7.  Interventi di emergenza.
Art. 8.  Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità.
Art. 9.  Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale.
Art. 10.  Programmazione degli interventi.
Art. 11.  Organismo gestionale.
Art. 12.  Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata.
Art. 13.  Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati.
Art. 14.  Norme finanziarie.
Art. 15.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.


§ 5.4.36 - L.R. 24 giugno 2002, n. 12.

Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace.

(B.U. n. 88 del 25 giugno 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.

     2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità , per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

 

     Art. 2. Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale.

     1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonchè nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna.

     2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione.

     3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

     4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

 

     Art. 3. Obiettivi dell'azione regionale.

     1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

     a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;

     b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

     c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.

     2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:

     a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;

     b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità ;

     c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;

     d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità ;

     e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità , alla salvaguardia delle minoranze etniche;

     f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.

     3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.

     4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

     a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

     b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.

     5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.

 

     Art. 4. Soggetti della cooperazione internazionale.

     1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:

     a) gli enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;

     b) le università , istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;

     c) le imprese di pubblico servizio;

     d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a);

     e) le organizzazioni sindacali e di categoria;

     f) le comunità di immigrati;

     g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.

     2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

 

     Art. 5. Ambiti di intervento.

     1. Per il raggiungimento delle finalità , di cui all'art.1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:

     a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;

     b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità , conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;

     c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;

     d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.

     2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Iniziative di cooperazione internazionale.

     1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonchè in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.

     2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:

     a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 4;

     b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

     3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.

     4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.

     5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.

     6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.

     8. [La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, con carattere di intersettorialità, nei Paesi oggetto degli interventi della presente legge] [1].

     9. [Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 8 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

     Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero] [2].

     10. [La Giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio] [3].

 

     Art. 7. Interventi di emergenza.

     1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità , conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:

     a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità ;

     b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

     c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 10 anche in deroga alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 “Disposizioni in materia di forniture e servizi” . Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal Bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.

     3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di Euro 200.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.

     4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi.

 

     Art. 8. Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Emilia-Romagna può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

     3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.

     4. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.

 

     Art. 9. Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale.

     1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.

     2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

 

     Art. 10. Programmazione degli interventi.

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al Ministero degli Affari Esteri.

     2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 5, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:

     a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;

     b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge;

     c) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);

     d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;

     e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in paesi esteri.

     3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di cui all'art. 4.

     4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento.

     5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva la Consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). La Consulta collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla Giunta.

 

     Art. 11. Organismo gestionale.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge:

     a) maggiore efficacia ed efficienza all'azione regionale;

     b) la necessaria tempestività nella realizzazione delle azioni;

     c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attività all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.

 

     Art. 12. Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata.

     1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art. 19 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un “programma-Paese”.

     2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle amministrazioni provinciali.

 

     Art. 13. Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati.

     1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le tematiche oggetto della presente legge.

     2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e dagli enti locali dell'Emilia-Romagna.

     3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione delle iniziative in atto.

 

     Art. 14. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità e per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessarie disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie alle Unità previsionali di base e ai capitoli esistenti.

 

     Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie.

     1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 10, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 9 marzo 1990, n. 18;

     b) legge regionale 25 febbraio 1992, n. 9;

     c) legge regionale 1 febbraio 1994, n. 4;

     d) legge regionale 2 aprile 1996, n. 5.

     2. Per garantire la continuità dell'azione regionale, gli interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e a favore di popolazioni colpite da calamità , conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie saranno programmati e realizzati, per l'esercizio 2002, secondo quanto previsto dalle L.R. 2 aprile 1996, n. 5 e L.R. 9 marzo 1990, n. 18.


[1] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.

[3] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.