§ 4.6.10 – L.R. 2 aprile 1996, n. 5.
Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche
Data:02/04/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto degli interventi).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Relazioni sull'attività).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Norma transitoria).


§ 4.6.10 – L.R. 2 aprile 1996, n. 5.

Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie. [1]

(B.U. n. 35 del 5 aprile 1996).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto degli interventi).

     1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico- sanitarie.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno porsi anche l'obiettivo di contribuire a rimuovere le cause strutturali che sono all'origine dell'emergenza.

     3. A tal fine la Regione, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove, realizza e concorre finanziariamente all'attuazione di interventi nei seguenti ambiti:

     a) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

     b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al comma 1;

     c) attività volte a ristabilire dignitose condizioni di vita delle popolazioni ed a ripristinare strutture socio-economiche nei territori colpiti dagli eventi di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Procedure).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Piano di lavoro riferito all'anno successivo, individuando le priorità territoriali, i settori di intervento e gli obiettivi da raggiungere; il Consiglio approva anche criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi ad iniziative promosse da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali.

     2. Il Piano di lavoro di cui al comma 1 dovrà essere individuato d'intesa con le competenti autorità statali nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento così come previsti dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     3. Quando non realizzati direttamente dalla Regione con proprie strutture e risorse, gli interventi previsti nel Piano di lavoro di cui al comma 1 saranno attuati con il concorso di enti e organizzazioni nazionali ed internazionali senza scopi di lucro operanti nel settore.

     4 Il concorso finanziario della Regione su iniziative proposte da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali non potrà superare il settanta per cento del costo complessivo del progetto.

     5. Il Piano di lavoro di cui al comma 1, una volta approvato, diventa parte integrante del Piano di lavoro relativamente alle attività di cooperazione allo sviluppo approvato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 9 marzo 1990, n. 18.

     6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando il rispetto della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, può integrare il Piano di lavoro di cui al comma 1, in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili manifestatisi successivamente all'adozione del Piano.

 

     Art. 3. (Relazioni sull'attività).

     1. Annualmente la Giunta riferisce al Consiglio regionale in ordine alle iniziative realizzate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o sua variazione, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Piano di lavoro di cui al comma 1 dell'art 2.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 24 giugno 2002, n. 12, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.R. 12/2002.