§ 4.4.17 - Legge Regionale 27 maggio 1989, n. 19.
Istituzione del Parco Storico di Monte Sole.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/05/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco regionale e finalità. 1. Con la presente legge è istituito il Parco Storico di Monte Sole. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, [...]
Art. 2.  Strumenti di pianificazione.
Art. 3.  Attuazione del Parco di Monte Sole.
Art. 4.  Consorzio obbligatorio del parco.
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 6.  Comitato per la ricerca e consulenza storica. 1. Date le rilevanti valenze storiche connesse all'attuazione del Parco, è istituito, per nomina dell'ente di gestione, un Comitato di nove membri da [...]
Art. 7.  Promozione e coordinamento regionale.
Art. 8.  Convenzioni.
Art. 9.  Indennizzi.
Art. 10.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 11.  Norme finanziarie.
Art. 11 bis.  Disposizioni finali


§ 4.4.17 - Legge Regionale 27 maggio 1989, n. 19.

Istituzione del Parco Storico di Monte Sole.

(B.U. n. 37 del 31-5-1989).

 

Art. 1. Istituzione del Parco regionale e finalità. 1. Con la presente legge è istituito il Parco Storico di Monte Sole. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva e alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del Parco, ricomprendendo comunque tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei quali si vuol mantenere viva la memoria.

     2. Finalità del Parco sono:

     a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;

     b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana e in particolare della brigata «Stella rossa», per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi accaduti nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante territorio tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista contro inermi popolazioni, l'eccidio spietato di uomini, donne, vecchi e bambini, nel quale si attuò il sacrificio di intere comunità;

     c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare assegnata alla città di Marzabotto e approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina di morte. In particolare vanno promossi studi, ricerche, incontri che, approfondendo la conoscenza dei fatti e dello loro cause più influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida e attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni pur pallido indizio di rinascita di un «sistema di morte e di sterminio» finché vi sia tempo, e in questo modo offrire alle giovani generazioni una vera e propria «scuola di pace» che sappia indicare le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, che furono tanto vivi nella popolazione locale che animò la Resistenza, che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e che devono essere instancabilmente affermati;

     d) sostenere tutte quelle attività sociali, economiche e produttive che - compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale - possano contribuire a riportare la vita tramite la pacifica attività umana, laddove, si volle seminare morte e distruzione sotto l'impulso dell'aberrante ideologia del Terzo Reich.

     3. Tali finalità si inquadrano nella volontà di sviluppare i valori umani e sociali che ispirano uomini e donne di ogni convinzione politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione sociale nel corso della lotta di liberazione, nell'unità più larga tra i combattenti e le comunità locali, con il comune obiettivo di restituire la libertà a tutto il popolo e piena dignità alla Nazione.

     4. La Regione, la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, uniformeranno la loro azione agli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente storico-naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate nella presente legge.

 

     Art. 2. Strumenti di pianificazione.

     1. [Il piano territoriale del Parco è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo] [1].

     2. [Il termine per l'adozione del piano territoriale del Parco è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge] [2].

     3. Il piano territoriale del Parco prevede, oltre alle altre zone territoriali omogenee, anche la «zona del Memoriale», nella quale si concentrarono i più significativi eventi storici dei quali si vuole ricostruire, conservare e diffondere la memoria. Vi si prevede il recupero delle testimonianze di vita e dell'ambiente circostante e la costruzione delle strutture necessarie per dar vita concretamente alla «scuola di pace» per le nuove generazioni indicate alla finalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Attuazione del Parco di Monte Sole. [3]

     1. Gli strumenti di attuazione del Parco sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del Capo IV del Titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 4. Consorzio obbligatorio del parco. [4]

     1. Entro il 31 marzo 1993 la Provincia di Bologna provvede alla formalizzazione della proposta del Consorzio obbligatorio quale ente di gestione del Parco storico di Monte Sole, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto di cui all'art. 14 bis della L.R. 11/88.

     2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 provvede la Regione in via sostitutiva.

     3. E' fatta salva la competenza della Provincia di Bologna all'elaborazione ed adozione del Piano territoriale del parco [5].

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico. [6]

     1. Il Comitato tecnico- scientifico del Parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 6. Comitato per la ricerca e consulenza storica. 1. Date le rilevanti valenze storiche connesse all'attuazione del Parco, è istituito, per nomina dell'ente di gestione, un Comitato di nove membri da comporsi con qualificati esperti su discipline storiche, umanistiche e sociali, indicati dai Comuni interessati e dalla Provincia di Bologna di concerto con il «Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto».

     2. Compito del Comitato per la ricerca e consulenza storica è quello di svolgere una approfondita ricerca storica e sociale sulla nascita e lo sviluppo della Resistenza, nel più ampio contesto territoriale entro cui si situa il Parco, nonché di ricostruire con chiaro rigore scientifico, la sequenza degli eccidi perpetrati nel 1944 unitamente ad ogni altro episodio e circostanza relativi a quegli eventi nello spirito delle finalità e volontà espresse nell'art. 1.

     3. [Il Comitato per la ricerca e consulenza storica dovrà inoltre affiancarsi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 per svolgere il compito di consulenza permanente relativa ad ogni aspetto di documentazione storica e sociale necessaria ai fini di una corretta ed efficace gestione del Parco] [7].

 

     Art. 7. Promozione e coordinamento regionale. [8]

     1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione e coordinamento ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 8. Convenzioni. [9]

     1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità private l'ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

     2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

     3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 9. Indennizzi. [10]

     1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 10. Vigilanza e sanzioni. [11]

     1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

     2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n 11.

 

     Art. 11. Norme finanziarie. [12]

     1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, al relativi contributi, al riparto dei finanziamenti regionali, nonché alla copertura finanziaria, si applicano rispettivamente le norme degli artt. 34, 35, 36 e 40 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

          Art. 11 bis. Disposizioni finali [13]

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.


[1] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[2] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[3] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[8] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[9] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[10] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[11] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[13] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.