§ 4.2.4 - Legge Regionale 10 luglio 1974, n. 28 e succ. modificazioni. -
Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:10/07/1974
Numero:28


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale [...]
Art. 2.  Per l'esecuzione delle opere previste all'articolo precedente, è assegnato un fondo di tre miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976.
Art. 3.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale degli interventi e la conseguente ripartizione dei finanziamenti.
Art. 4.  I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammesse a contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali competenti ed approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione [...]
Art. 5. 
Art. 6.  Per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la Regione Emilia-Romagna è [...]
Art. 7.  A favore dei Comuni che abbiano ottenuto a beneficio proprio, o di consorzi dei quali facciano parte, il contributo in capitale di cui all'articolo 1 della presente legge, ed a richiesta degli [...]
Art. 8.  Per poter usufruire della garanzia fideiussoria regionale i Comuni o loro consorzi dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
Art. 9. 


§ 4.2.4 - Legge Regionale 10 luglio 1974, n. 28 e succ. modificazioni. -

Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale.

(B.U. n. 100 dell'11-7-1974).

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, compresi nel programma formulato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 11 marzo 1968 n. 1090, per il quinquennio 1971-1975 ed approvato con decreto del ministro per i lavori pubblici n. 08612 in data 1° settembre 1971.

     L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei Comuni e loro consorzi di un contributo in capitale nella misura fino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.

     In ciascun progetto sarà computata per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi una somma, ammessa a contributo, non superiore al 7% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

 

     Art. 2. Per l'esecuzione delle opere previste all'articolo precedente, è assegnato un fondo di tre miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976.

 

     Art. 3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale degli interventi e la conseguente ripartizione dei finanziamenti.

     La Giunta formula le sue proposte previa consultazione degli enti locali territoriali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 4. I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammesse a contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali competenti ed approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.

 

     Art. 5. [1] All'erogazione dei contributi in capitale, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

     a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

     b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);

     c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 6. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei tre soprarichiamati esercizi la somma di L. 3.000.000.000, alla cui copertura finanziaria la Regione stessa provvede con la utilizzazione di quota parte della assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, mediante la riduzione del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per gli esercizi medesimi.

     E' autorizzata, a tal fine, la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976.

 

     Art. 7. A favore dei Comuni che abbiano ottenuto a beneficio proprio, o di consorzi dei quali facciano parte, il contributo in capitale di cui all'articolo 1 della presente legge, ed a richiesta degli stessi, la Regione potrà rilasciare apposita fideiussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico.

     In caso di mancato pagamento da parte di Comuni o consorzi di Comuni della rata di ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.

     Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del 2° comma del presente articolo.

     E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ente fideiubente, d'intesa con i Comuni ed i consorzi interessati, di ottenere durante il corso dell'ammortamento del prestito la sostituzione della garanzia fideiussoria come sopra costituita con delegazioni di pagamento rilasciate sulle entrate effettive ordinarie dei servizi di distribuzione dell'acqua realizzati con le opere finanziate con la presente legge, nei limiti di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537.

 

     Art. 8. Per poter usufruire della garanzia fideiussoria regionale i Comuni o loro consorzi dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

     a) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

     b) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri per tutta la durata del prestito l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.

     Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d'ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non ancora delegate riscosse dall'ente.

 

     Art. 9. [2] Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 7 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall'esercizio 1974 e per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui, comunque non superiore ai trenta anni, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento annuo di L. 100 milioni.

     Qualora la Regione debba intervenire nel pagamento delle rate d'ammortamento, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 7, oltre il limite delle somme stanziate nel fondo di garanzia dall'esercizio di competenza o conservate tra i residui, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sarà disposta la necessaria integrazione del fondo stesso mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

     Per l'esercizio finanziario 1974, all'onere di lire 100.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al Capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

 


[1] L'art. 5 è stato così modificato dall'art. 8 della L.R. 15/11/1976 n. 47 (vedi § 4.4.3).

[2] L'art. 9 è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 20/12/1974 n. 55 (B.U. n. 182 del 21/12/1974).