§ 2.8.118 - Del.CIPE 3 dicembre 1997, n. 224.
Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/12/1997
Numero:224

§ 2.8.118 - Del.CIPE 3 dicembre 1997, n. 224.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale cofinanziati dal FEOGA, sezione orientamento, da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994- 1996, in relazione all'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93.

(G.U. 2 marzo 1998, n. 50)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

     Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142(legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

     Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

     Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

     Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

     Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

     Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

     Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

     Visti i programmi operativi regionali approvati con decisioni della Commissione delle Comunità europee concernenti la concessione di contributi a carico del FEOGA, sezione orientamento, per la realizzazione di interventi strutturali nel settore agricolo;

     Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

     Viste le proprie delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 13 marzo 1996 concernenti il programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, nonché la delibera 21 marzo 1997, concernente il cofinanziamento nazionale delle maggiori risorse comunitarie derivanti dall'indicizzazione attribuite alla regione Abruzzo;

     Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte FEOGA anche per il periodo 1997-1999, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con le citate delibere CIPE per il periodo 1994-1996, ai piani finanziari successivamente rimodulati;

     Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle citate decisioni, ammontanti a 1.960,975 Mecu per il periodo 1994-1999 a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche pari a 1.054,039 Mecu, valutate complessivamente in 2.053,006 miliardi di lire;

     Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, in sintonia con la citata delibera CIPE 13 aprile 1994;

     Vista la nota del Ministero per le politiche agricole n. 7818 del 10 novembre 1997, dalla quale risulta che a seguito della ricognizione sull'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE anteriormente al 31 dicembre 1993, per il cofinanziamento degli interventi di politica agricola a favore delle regioni dell'obiettivo 1, sussiste una residua disponibilità di risorse non rendicontate alla predetta data pari a 477.234,355 milioni di lire, come specificato nell'allegata tabella 2;

     Considerate le assegnazioni già disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione con le richiamate delibere CIPE 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, pari complessivamente a 562.829 milioni di lire;

     Considerato, inoltre, che occorre provvedere ad ulteriori assegnazioni per 426.676,381 milioni di lire, a valere sulla medesima legge n. 183/1987, tenuto conto che dovrà essere ridotta di 1.511,362 milioni di lire l'assegnazione già autorizzata a favore della regione Abruzzo;

     Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

     Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30 giugno 1997, nonché la citata nota del Ministero medesimo n. 7818 in data del 10 novembre 1997;

     Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

     Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Delibera:

 

     1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FEOGA, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dai programmi operativi adottati dalla Commissione europea, per il periodo 1994-1999, è approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 2.053,006 miliardi di lire, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante della presente delibera, unitamente alle successive tabelle 2 e 3.

     Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:

     a) 477.234,355 milioni di lire, provenienti da assegnazioni, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, anteriori al 31 dicembre 1993 non rendicontate entro tale data, come riportato nell'allegata tabella 2;

     b) 562.829,000 milioni di lire, già assegnate, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, con le delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, come indicato nella tabella 3;

     c) 426.676,381 milioni di lire, con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del medesimo Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, come risulta, altresì, nella citata tabella 3;

     d) 586.266,000 milioni di lire, con disponibilità delle Regioni, come riportato nella citata tabella 1.

     2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle Regioni interessate al Fondo medesimo. Le predette erogazioni sono effettuate al netto delle somme di cui alla tabella 2, trasferite dal Fondo in eccedenza rispetto alle rendicontazioni al 31 dicembre 1993, risultanti dalla ricognizione richiamata in premessa, nonché di quelle trasferite a valere sulle assegnazioni già disposte per la programmazione 1994-1996, di cui alla tabella 3 allegata.

     3. Per la conclusiva definizione dei rapporti intercorrenti tra il Fondo di rotazione e le regioni, il predetto Fondo è autorizzato ad erogare direttamente le somme rendicontate al 31 dicembre 1993 e non ancora trasferite, come indicato nella allegata tabella 2. Eventuali differenze che verranno riscontrate rispetto ai relativi rimborsi disposti dalla Commissione europea daranno luogo ad ulteriori conguagli con le regioni interessate, mediante imputazione all'ultima annualità degli interventi.

     4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

     5. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.

     6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

     7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

     8. L'attuazione dei regolamenti relativi ai periodi precedenti al 31 dicembre 1993, che non sono confluiti nella nuova programmazione 1994-1999, è oggetto di ricognizione da parte del Ministero per le politiche agricole, allo scopo di definire i rapporti finanziari tra i soggetti interessati ed il Fondo di rotazione.

     9. La presente delibera annulla e sostituisce, limitatamente alle azioni cofinanziate dal FEOGA, i piani finanziari di cui alle delibere adottate in data 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, fatti salvi gli effetti già prodotti.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)