§ 2.6.71 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 535.
Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:30/12/1992
Numero:535


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3.  Fornitori.
Art. 4.  Autorizzazione dei fornitori.
Art. 5.  Obblighi dei fornitori.
Art. 6.  Categorie esonerate .
Art. 7.  Documento di commercializzazione.
Art. 8.  Piccoli coltivatori.
Art. 9.  Laboratori autorizzati.
Art. 10.  Registro nazionale.
Art. 11.  Comitato consultivo.
Art. 12.  Controlli.
Art. 13.  Paesi terzi.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Norma transitoria.


§ 2.6.71 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 535.

Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.)

 

 

     Art. 1. Campo di applicazione. [1]

 

          Art. 2. Competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. [2]

 

          Art. 3. Fornitori. [3]

 

          Art. 4. Autorizzazione dei fornitori. [4]

 

          Art. 5. Obblighi dei fornitori. [5]

 

          Art. 6. Categorie esonerate .[6]

 

          Art. 7. Documento di commercializzazione. [7]

 

          Art. 8. Piccoli coltivatori. [8]

 

          Art. 9. Laboratori autorizzati. [9]

 

          Art. 10. Registro nazionale.

     1. E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generale della produzione agricola, il Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al presente decreto.

     2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:

     in caso di varietà brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alla descrizione delle varietà, presentata per il brevetto;

     in caso di varietà non tutelata da brevetto, la descrizione della varietà secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varietà sicuramente identificabile;

     una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.

     3. Il Ministero può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.

     4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.

     5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.

 

          Art. 11. Comitato consultivo. [10]

 

          Art. 12. Controlli. [11]

 

          Art. 13. Paesi terzi. [12]

 

          Art. 14. Sanzioni. [13]

 

          Art. 15. Norma transitoria. [14]

 

 

Allegato

Elenco dei generi e delle specie di cui all'art. 1, comma 1 [15]


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[6] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[8] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[10] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[11] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.