§ 2.3.240 - D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.
Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:19/05/2000
Numero:151


Sommario
Art 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 4.  Requisiti dei materiali di moltiplicazione.
Art. 5.  Fornitori.
Art. 6.  Obblighi dei fornitori.
Art. 7.  Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione.
Art. 8.  Identificazione varietale.
Art. 9.  Importazione da Paesi terzi.
Art. 10.  Misure di controllo.
Art. 11.  Armonizzazione dei metodi di controllo.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Abrogazioni.


§ 2.3.240 - D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

(G.U. 14 giugno 2000, n. 137).

 

     Art 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purché identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione;

     b) "moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi;

     c) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;

     d) "commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita e ogni altra forma di trasferimento;

     e) "organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

     f) "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

 

          Art. 3. Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.

     1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione.

     2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE.

 

          Art. 4. Requisiti dei materiali di moltiplicazione.

     1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversità genetica.

     3. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono:

     a) essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne la possibilità di utilizzazione;

     b) essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità come materiali di moltiplicazione;

     c) avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;

     d) nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente;

     e) se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all'articolo 8, avere un'identità e una purezza varietale soddisfacenti.

     4. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato.

     5. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre:

     a) derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;

     b) essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

     c) in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi.

     6. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresì, derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.

 

          Art. 5. Fornitori.

     1. Ai fini dello svolgimento delle attività di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i fornitori devono essere iscritti nei registri dei produttori di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del decreto 31 gennaio 1996.

     2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, l'organismo ufficiale responsabile è tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1.

     3. Il comma 1 non si applica ai fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse. Tali fornitori devono comunque osservare le altre disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 6. Obblighi dei fornitori.

     1. I fornitori che esercitano attività di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:

     a) identificare e controllare i punti critici del processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;

     b) conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui alla lettera a);

     c) prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

     d) assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione.

     2. Qualora nell'azienda di un fornitore di materiali di moltiplicazione si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nel decreto 31 gennaio 1996 o in altra disposizione adottata a norma dell'articolo 3, comma 2, il fornitore medesimo informa l'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure da questo stabilite.

     3. I fornitori registrati devono conservare per almeno dodici mesi un registro delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati.

     4. I fornitori devono consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonché per il controllo dei registri di cui al comma 3 e dei relativi documenti.

 

          Art. 7. Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione.

     1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti. Materiali di moltiplicazione di diversi lotti possono essere commercializzati in un'unica consegna, purché il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine dei singoli lotti.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, i materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore rispondente alle modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.

 

          Art. 8. Identificazione varietale.

     1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varietà solamente nel caso in cui la varietà stessa abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) sia ufficialmente protetta da una privativa per i ritrovati vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di nuove varietà di cui al regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e al decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455;

     b) sia registrata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;

     c) sia comunemente nota;

     d) sia iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tale elenco è elaborato conformemente alle linee direttrici internazionali adottate, laddove applicabili. L'elenco è reso accessibile, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile.

     2. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà, il fornitore evita qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

 

          Art. 9. Importazione da Paesi terzi.

     1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adotta le misure per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al riconoscimento delle condizioni di equivalenza per i materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi.

     2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i fornitori possono importare materiali di moltiplicazione da Paesi terzi purché assicurino, prima dell'importazione stessa, che tali materiali presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda la qualità, l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.

     3. L'importatore ha l'obbligo di notificare all'organismo ufficiale responsabile l'elenco dei materiali importati a norma del comma 2 e di conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto con il fornitore del Paese terzo.

 

          Art. 10. Misure di controllo.

     1. L'organismo ufficiale responsabile garantisce l'osservanza delle disposizioni del presente decreto mediante controlli sui fornitori e sulle loro aziende da effettuare:

     a) periodicamente per i fornitori registrati;

     b) a campione per i fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita dei materiali di moltiplicazione.

     2. L'organismo ufficiale responsabile, nel corso degli accertamenti di cui al comma 1, può prelevare campioni per verificare se il processo produttivo e i materiali di moltiplicazione ottenuti sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

     3. Qualora l'organismo ufficiale responsabile, all'esito del controllo di cui al comma 1 o all'esito delle prove di cui all'articolo 11, constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto prescrive al fornitore misure correttive appropriate o, qualora ciò non sia possibile, ne vieta la commercializzazione nel territorio comunitario.

     4. L'organismo ufficiale responsabile revoca le misure adottate a norma del comma 3 quando accerta che i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

     5. L'organismo ufficiale responsabile provvede al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori cui possono rivolgersi i fornitori per l'analisi dei campioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

 

          Art. 11. Armonizzazione dei metodi di controllo.

     1. Ai fini dell'adozione in sede comunitaria di decisioni in ordine all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea i risultati delle prove o delle analisi su campione effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni comunitarie. Le prove possono riguardare anche materiali importati da Paesi terzi.

     2. Le prove e le analisi effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per la verifica della conformità di cui al comma 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 12. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, commi 2 e 4, e all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6, all'articolo 6, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

 

          Art. 13. Norme transitorie.

     1. I fornitori ed i laboratori autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, hanno l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.

     2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992.

 

          Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Le spese per le attività degli organismi ufficiali responsabili finalizzate all'iscrizione dei fornitori nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 5 e quelle per le attività dirette al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori a norma dell'articolo 10, comma 5, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità stabilite con disposizioni regionali.

     2. Le spese per i controlli di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, sono a carico dei fornitori, secondo modalità stabilite con disposizioni regionali.

 

          Art. 15. Abrogazioni.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, è abrogato ad eccezione dell'articolo 10.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.