§ 2.6.2H - Legge 12 febbraio 1971, n. 8.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1970, numero 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:12/02/1971
Numero:8


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di [...]


§ 2.6.2H - Legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1970, numero 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.

(G.U. 16 febbraio 1971, n. 40)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2 del decreto-legge, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

     "Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati ad estendere l'assistenza economico-finanziaria a favore delle associazioni dei produttori iscritte nell'apposito elenco nazionale per le operazioni di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio delle regioni in cui operano gli enti, anche se al di fuori delle zone di loro specifica competenza e ricorrendo anche ai benefici dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, n. 622. Qualora la predetta assistenza venga effettuata mediante la prestazione di fidejussione, in relazione alle anticipazioni eseguite dalle associazioni a favore dei soci, anche usufruendo dei benefici del presente articolo, sarà applicato l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948. Fino al limite delle prestazioni finanziarie concesse alle associazioni dei produttori per gli scopi anzidetti, gli enti di sviluppo diverranno creditori dell'AIMA".

     Dopo l'articolo 15 del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

     "Sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili non sono applicati i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni".

     All'articolo 16 del decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

     al primo comma le parole: campagna 1970-71, sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e successive;

     al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

     "Per le campagne successive a quella 1970-71, tali disposizioni sono emanate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle norme comunitarie che fissano le relative modalità di concessione dell'integrazione o, in mancanza di tali norme, entro il 30 novembre di ciascun anno".

     All'articolo 18 del decreto-legge, le parole: campagna 1970-71, sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e successive.

     All'articolo 21 del decreto-legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

     alla fine del comma sono soppresse le seguenti parole: "fermo restando l'obbligo di renderle pubbliche, attraverso gli albi pretori delle sedi comunali, nei 15 giorni successivi alle definizioni provinciali";

     è aggiunto il seguente comma:

     "Per le campagne successive, la determinazione relativa all'adozione delle rese indicative deve aver luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno da quello di scadenza della domanda d'integrazione quando il termine suddetto non è diversamente stabilito dalla CEE".

     All'articolo 22 del decreto-legge, al primo comma, le parole: campagna 1970-71, sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e successive".

     All'articolo 25 del decreto-legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

     al primo comma, concernente l'articolo 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1143, è soppresso il seguente quarto capoverso:

     "Sulle somme di imposta non versate entro i termini stabiliti dal precedente comma, è dovuto, oltre all'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, l'interesse legale a decorrere dal termine della scadenza della rata non pagata".

     al quarto comma, concernente l'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1143, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: e dell'olio di semi, sono aggiunte le parole: ottenuti negli stessi stabilimenti;

     dopo il quarto comma, concernente l'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono aggiunte le parole:

     "Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25 bis:

     E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimprosta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di oli di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti per i quali non è possibile, qualora venissero importati, determinare mediante analisi chimica, la quantità di oli di oliva, di oli di oliva idrogenati, di oli acidi di oliva e di acidi grassi di oli di oliva in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

     Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente saranno determinate dal Ministro per le finanze"".