§ 2.6.20 – L. 10 dicembre 1958, n. 1094.
Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:10/12/1958
Numero:1094


Sommario
Art. 1.      La legge 16 ottobre 1954, n. 989, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per [...]
Art. 2.      I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'art. 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, [...]
Art. 3.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'art. 1 della presente [...]
Art. 4.      A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero [...]
Art. 5.      Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio


§ 2.6.20 – L. 10 dicembre 1958, n. 1094. [1]

Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate.

(G.U. 30 dicembre 1958, n. 314).

 

     Art. 1.

     La legge 16 ottobre 1954, n. 989, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per l'applicazione di questa è autorizzata la maggior spesa di lire 22 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 3 miliardi di lire per l'esercizio 1959-60, di 4 miliardi di lire per l'esercizio 1960-61 e di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64.

 

          Art. 2.

     I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'art. 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, per la parte di loro spettanza e, nelle zone con economia agricola arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole e medie aziende.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'art. 1 della presente legge può provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dall'art. 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, singoli e associati, a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, e a conduttori di piccole aziende, semprechè la semente distribuita a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie ed annata il costo di lire 5000.

 

          Art. 4.

     A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, fino ad un importo totale massimo di lire 300.000.000 per ciascuno esercizio, contributi ad enti, società, associazioni e privati per la produzione, sotto il controllo dei Ministero stesso di sementi di foraggere e di ortaggi. Il provvedimento di concessione deve determinare per ogni specie e varietà il massimo di sementi ammesse a contributo, e, in relazione agli oneri conseguenti, la misura del contributo stesso.

     La concessione del contributo impegna la ditta produttrice a vendere le sementi ai prezzi che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

     La liquidazione del contributo sarà effettuata sulla base del conteggio delle sementi cedute agli agricoltori in base alle assegnazioni disposte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai corrispondenti Uffici delle Regioni a statuto autonomo speciale oppure acquistate direttamente ai sensi dell'art. 2.

 

          Art. 5.

     Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e nelle Regioni a statuto autonomo speciale a favore anche di funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.