§ 2.6.17 – L. 16 ottobre 1954, n. 989.
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:16/10/1954
Numero:989


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria [...]
Art. 2.      Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'art. 5, terzo comma, lettera a), del regolamento approvato con decreto del [...]
Art. 3.      I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti
Art. 4.      Alla copertura dell'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello [...]


§ 2.6.17 – L. 16 ottobre 1954, n. 989. [1]

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(G.U. 28 ottobre 1954, n. 249).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole.

     I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'art. 5, terzo comma, lettera a), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317. Si considerano piccole e medie aziende agricole quelle indicate rispettivamente nelle lettere b) e c) del citato art. 5, terzo comma.

     La determinazione delle zone con agricoltura arretrata, ai fini della presente legge, è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

          Art. 3.

     I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

     La concessione è revocata, ed il contributo deve essere restituito, se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti con l'atto di concessione.

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.