§ 2.4.71 – D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 223.
Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:14/05/2001
Numero:223


Sommario
Art. 1.  Norme sanzionatorie.
Art. 2.  Abrogazione.
Art. 3.  Disposizioni finali ed entrata in vigore.


§ 2.4.71 – D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 223.

Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.

(G.U. 14 giugno 2001, n. 136).

 

     Art. 1. Norme sanzionatorie.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi più gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001, ai fini dell'aiuto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 [1].

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

     4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonché al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 [2].

     5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni.

     7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni [3].

 

          Art. 2. Abrogazione.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.

 

          Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore.

     1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.