§ 3.10.37 - Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 23.
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:08/08/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Soggiorno in accantonamento.
Art. 4.  Soggiorno in area attrezzata.
Art. 5.  Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata.
Art. 6.  Campeggio autoorganizzato.
Art. 7.  Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati.
Art. 8.  Campeggio mobile-itinerante.
Art. 9.  Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni e campeggi.
Art. 10.  Attività nelle aree protette.
Art. 11.  Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio.
Art. 12.  Presentazione delle domande di contributo.
Art. 13.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 14.  Vincolo di destinazione.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 3.10.37 - Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 23. [1]

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

(B.U. n. 109 del 9 agosto 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte già menzionati nella L.R. 25 ottobre 1997, n. 34.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:

     a) soggiorno in accantonamento;

     b) soggiorno in area attrezzata;

     c) campeggio autoorganizzato;

     d) campeggio mobile-itinerante.

 

     Art. 3. Soggiorno in accantonamento.

     1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.

     2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

 

     Art. 4. Soggiorno in area attrezzata.

     1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.

     2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

     3. E' consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

 

     Art. 5. Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata.

     1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'Allegato "A" indicando:

     a) le generalità di uno o più responsabili delle

associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente

delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;

     b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

     c) l'assenso del proprietario dell'area;

     d) la tipologia del soggiorno.

     2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

     3. Se la durata del soggiorno è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

     4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

 

     Art. 6. Campeggio autoorganizzato.

     1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.

 

     Art. 7. Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati.

     1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'Allegato "A" indicando:

     a) le generalità di uno o più responsabili presenti delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;

     b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

     c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;

     d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;

     e) la tipologia del campeggio.

     2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di campeggio può essere iniziata.

     3. Se la durata del campeggio autoorganizzato è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni/organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'Allegato "D" lettere b, d.

     4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

 

     Art. 8. Campeggio mobile-itinerante.

     1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

     2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'Allegato "D" della presente legge.

 

     Art. 9. Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni e campeggi.

     1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai soggiorni e/o campeggi previsti all'art. 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

     2. Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potestà sotto la propria responsabilità e conservate con cura da parte del responsabile del soggiorno e/o del campeggio.

     3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

 

     Art. 10. Attività nelle aree protette.

     1. Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

     2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli artt. 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.

 

     Art. 11. Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio.

     1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

     a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste negli articoli precedenti;

     b) siano operanti da almeno tre anni;

     c) siano diffuse in almeno tre province della regione.

     2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di utilità sociale e ambientale:

     a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui ai punti a) e b) dell'art. 2;

     b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana;

     c) i progetti, realizzati in collaborazione con Enti Parco e/o con altri Enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio.

     3. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto capitale.

 

     Art. 12. Presentazione delle domande di contributo.

     1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

     a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture presenti;

     b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall'art. 14;

     c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;

     d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a dieci anni per le attività di campeggio o di soggiorno previste dalla presente legge.

 

     Art. 13. Modalità di concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione.

     2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa; il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.

     3. Alla liquidazione del 50% del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.

     4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.

 

     Art. 14. Vincolo di destinazione.

     1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 12 dovranno essere destinati ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge per la durata di almeno quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.

     2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

 

ALLEGATO A

Modulo da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio:

 

 

Organizzazione/Associazione ......................................

..................................................................

 

                                             alla c.a. del Sindaco

                                             del Comune di .......

 

Con   la    presente    La    informiamo    che    la    scrivente

organizzazione/associazione svolgerà  un  soggiorno/campeggio  nel

territorio del  Vostro Comune in località .......................,

il numero  delle persone  presenti previsto è ....................

dal giorno .................... al giorno ........................

Il proprietario/i dell'area/terreno/casa sig. ................. ha

dato il suo assenso.

I responsabili  in rappresentanza dell'associazione/organizzazione

per la durata del soggiorno/campeggio sono:

..................................................................

..................................................................

Si dichiara inoltre che il nostro tipo di attività si configura in

quelle  riconosciute  dalla  legge  della  Regione  Emilia-Romagna

numero .............. del ............... e che saranno rispettati

i vincoli previsti dalla legge sopracitata.

In riferimento alla legge sopracitata si svolgerà un:

[  ] soggiorno in accantonamento nel rispetto delle norme previste

all'Allegato B

[   ] soggiorno  in  area  attrezzata  nel  rispetto  delle  norme

previste all'Allegato B

[   ] campeggio  autoorganizzato nel rispetto delle norme previste

all'Allegato C

[  ] campeggio mobile-itinerante nel rispetto delle norme previste

all'Allegato D.

 

Data, ............... Il responsabile ............................

Indirizzo per eventuali comunicazioni: ...........................

..................................................................

 

 

 

ALLEGATO B

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area

attrezzata

 

     a. L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'Autorità Sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato;

     b. qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, siano installate attrezzature anche non fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità in alternativa di installazione di latrine con trattamento chimico dei liquami;

     c. vi siano almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una doccia ogni 15 persone;

     d. per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto;

     e. la cucina dei cibi in forma centralizzata è consentita purché il personale addetto alla stessa sia munito di valido libretto sanitario. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare;

     f. sia prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura di materiali e presidi;

     g. se trattasi di struttura per la quale è previsto l'accatastamento sia presente il certificato di abitabilità.

 

 

ALLEGATO C

Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati

 

     a. L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno;

     b. lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrine da campo, in numero non inferiore di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;

     c. per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più vicino luogo di raccolta;

     d. la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare;

     e. l'uso di fuochi sia consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non siano arrecati danni all'ambiente;

     f. le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono.

 

 

ALLEGATO D

Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti

 

     a. I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste;

     b. per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia il preventivo assenso del legittimo possessore;

     c. le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse nell'arco delle 48 ore consecutive e non siano arrecati danni all'ambiente;

     d. non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 28 luglio 2008, n. 14.