§ 3.10.32 - Legge Regionale 25 ottobre 1997, n. 34.
Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:25/10/1997
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Requisiti - Autorizzazione - Inizio dell'attività.
Art. 4.  Attività di controllo della Regione.
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 3.10.32 - Legge Regionale 25 ottobre 1997, n. 34. [1]

Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori.

(B.U. n. 99 del 28 ottobre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Ai fini di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i servizi educativi di cui all'art. 4 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza estivi e invernali a favore di minori, già trasferite alla Regione con l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono delegate ai Comuni.

     2. Le funzioni delegate comprendono:

     a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei soggiorni di vacanza estivi e invernali per minori;

     b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

     3. L'esercizio delle funzioni delegate è disciplinato dal Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge si applica:

     a) ai soggiorni con pernottamento in case di vacanza e case di ferie per minori estive o invernali;

     b) ai soggiorni diurni in centri estivi e parchi gioco.

 

     Art. 3. Requisiti - Autorizzazione - Inizio dell'attività.

     1. I requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori, così come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sui loro esercizio, vengono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei soggiorni di vacanza con pernottamento viene rilasciata annualmente, a richiesta del soggetto che ne assume la gestione e previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, dal Comune competente per territorio.

     3. Non sono soggetti ad autorizzazione i soggiorni diurni o comprendenti meno di quattro pernottamenti.

     4. I responsabili dei soggiorni non soggetti ad autorizzazione sono comunque tenuti a presentare al Comune, con almeno dieci giorni di anticipo, denuncia di inizio dell'attività comprendente un'adeguata certificazione dei requisiti di cui al comma 1.

     5. Fermo restando l'obbligo di assicurare i requisiti di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggiorni direttamente gestiti dai Comuni nell'ambito del proprio territorio.

 

     Art. 4. Attività di controllo della Regione.

     1. La Regione può disporre controlli, anche a campione, sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione delle strutture ospitanti soggiorni di vacanza, anche allo scopo di verificare le modalità dell'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 3, si intendono in vigore i requisiti ed i criteri contenuti nella delibera di Consiglio 25 marzo 1973, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 28 luglio 2008, n. 14.