§ 3.7.37 - L.R. 21 maggio 2007, n. 6.
Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:21/05/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14.
Art. 4.  Attività di vendita di farmaci al pubblico.
Art. 5.  Definizione e ambito di applicazione.
Art. 6.  Condizioni per l’esercizio dell’attività.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norme finali.
Art. 9.  Abrogazioni.


§ 3.7.37 - L.R. 21 maggio 2007, n. 6.

Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.

(B.U. 21 maggio 2007, n. 66).

 

CAPO I

Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di distribuzione commerciale

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14.

     1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

     «Art. 16 bis. Giorni di chiusura degli esercizi commerciali.

     1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

     2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all’obbligo di chiusura di cui al comma 1.».

     2. Dopo l’articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1999 è inserito il seguente:

     «Art. 19 bis. Norme finali riguardanti le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.

     1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.

     2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

     a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

     b) materiale elettrico;

     c) colori e vernici, carte da parati;

     d) ferramenta ed utensileria;

     e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

     f) articoli per riscaldamento;

     g) strumenti scientifici e di misura;

     h) macchine per ufficio;

     i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

     j) combustibili;

     k) materiali per l’edilizia;

     l) legnami.

     3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell’articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.».

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14.

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:

     «1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).».

     2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:

     «c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.».

     3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

     «5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.».

     4. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

     «2. Le autorizzazioni di cui all’articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti. L’attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.».

     5. È soppressa la lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003.

 

     Art. 4. Attività di vendita di farmaci al pubblico.

     1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltreché ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede l’esercizio.

     2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.

     3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006, si applicano le medesime sanzioni previste dall’articolo 22, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legge n. 223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste dall’articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

CAPO II

Disciplina dei centri di telefonia

 

     Art. 5. Definizione e ambito di applicazione.

     1. Con il termine “centro di telefonia”, altrimenti definito “phone center”, si intende l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.

     2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

 

     Art. 6. Condizioni per l’esercizio dell’attività.

     1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all’attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

     2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:

     a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l’esercizio dell’attività dei centri di telefonia;

     b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;

     c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).

     3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall’articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

     4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la pubblicità dei prezzi.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l’attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all’articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell’attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a). L’autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L’atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

 

CAPO III

Norme finali e abrogazioni

 

     Art. 8. Norme finali.

     1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell’approvvigionamento delle merci);

     b) legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci);

     c) legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37, “Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell’approvvigionamento delle merci” e 26 novembre 1973, n. 39, “Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci”);

     d) legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

     e) legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 “Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”);

     f) legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all’allegato 2 (Zone turistiche) della L.R. 10 luglio 1984, n. 40. Castell’Arquato “Città d’arte”);

     g) legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste);

     h) legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed integrazioni della L.R. 10 luglio 1984, n. 40 “Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”).