§ 3.7.10 - Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 27. - Interventi promozionali
per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:28/08/1979
Numero:27


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di favorire e di incentivare la realizzazione dei centri attrezzati per lo scarico, carico, trasbordo e stoccaggio di merci, previsti nel [...]
Art. 2.  Ai fini indicati all'articolo precedente, la Regione Emilia- Romagna è autorizzata ad effettuare interventi diretti alla realizzazione di due centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento [...]
Art. 3. 
Art. 4.  La realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 3, nonché la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alle Società indicate alla lettera b) [...]
Art. 5.  Le Società concessionarie dovranno costituire a favore della Regione Emilia-Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere e impianti di cui al precedente art. 4, il [...]
Art. 6.  I progetti esecutivi devono essere presentati alla Regione Emilia-Romagna entro quattro mesi dall'intervenuta esecuzione della deliberazione di assegnazione dei fondi
Art. 7.  Al fine di beneficiare delle concessioni dei contributi regionali di cui al punto b) del precedente articolo 3, le Amministrazioni comunali e provinciali interessate alla sottoscrizione delle [...]
Art. 8. 
Art. 9.  Le Amministrazioni beneficiarie del contributo regionale sono tenute a inviare alla Regione Emilia-Romagna una relazione annuale sull'attività svolta e sui problemi di maggior rilievo interessanti [...]
Art. 10.  (omissis).
Art. 11.  (omissis).


§ 3.7.10 - Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 27. - Interventi promozionali

per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci.

(B.U. n. 99 del 30-8-1979).

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di favorire e di incentivare la realizzazione dei centri attrezzati per lo scarico, carico, trasbordo e stoccaggio di merci, previsti nel piano poliennale degli interventi regionali nel settore dei trasporti e vie di comunicazione ed aventi, tra l'altro, i seguenti obiettivi generali e finalità:

     a) la razionalizzazione del traffico delle merci in termini di miglior soddisfacimento delle esigenze e di ulteriore sviluppo ordinato e programmato del trasporto;

     b) la massima integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci per una migliore utilizzazione del vettore ferroviario, per un servizio più efficiente per l'eliminazione degli sprechi di energia, di mezzi e del personale;

     c) il contenimento del costo del trasporto merci in termini generali, anche razionalizzando e semplificando le rotture di carico, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;

     d) il riequilibrio territoriale, anche mediante l'utilizzazione strategica dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.

 

     Art. 2. Ai fini indicati all'articolo precedente, la Regione Emilia- Romagna è autorizzata ad effettuare interventi diretti alla realizzazione di due centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci previste nelle seguenti zone:

     - Centro di Bologna-Ferrara:

     nei Comuni di Bentivoglio e S. Giorgio di Piano, all'intersezione tra la ferrovia Bologna-Ferrara e la strada provinciale n. 3 collegante S. Giovanni in Persiceto con Budrio;

     - Centro di Parma:

     nel Comune di Fontevivo, ad ovest del Comune di Parma, all'incrocio dell'autostrada del Sole con l'autocamionabile della Cisa, in prossimità della linea ferroviaria Bologna-Milano.

 

     Art. 3. [1] La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a destinare risorse finanziarie per la realizzazione dei centri attrezzati di cui al precedente articolo 2 secondo le seguenti modalità:

     a) per l'esecuzione, a totale carico della Regione, di edifici, manufatti e opere di urbanizzazione interna necessari all'attuazione dei predetti centri attrezzati, destinati al servizio e al funzionamento dei centri medesimi o comunque sedi di servizi comuni, nonché per l'acquisto di macchinari e impianti necessari alla gestione dei centri;

     b) per la concessione di contributi regionali, fino alla misura del 100%, a favore di Comuni e Province per la sottoscrizione di azioni delle Società denominate «Società Interporto Bologna S.p.A.» con sede in Bologna e «Centro Padano Interscambio Merci S.p.A.» con sede in Parma, già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali;

     c) per la concessione di contributi in capitale fino alla misura del 100% della spesa conosciuta ammissibile o in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile a favore delle predette Società per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a) del presente articolo [2].

     La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, inoltre, a concedere contributi in capitale fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile, ovvero in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua dell'8 per cento della spesa ammissibile, a favore di Comuni, Province e loro consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne ed esterne anche al fine di assicurare la funzionalità delle infrastrutture del territorio corcostante.

     L'erogazione dei fondi di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, nonché dei contributi in capitale previsti al secondo comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

     Il programma generale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     La Giunta regionale presenta annualmente in allegato al bilancio di previsione una relazione sullo stato di attuazione del programma.

     La formale concessione dei contributi regionali è disposta a norma dell'art. 21, lettera e), della Legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

     All'erogazione del contributo in conto capitale o in annualità costanti provvede la Giunta o l'Assessore dalla stessa delegato, secondo le modalità di cui all'art. 22 della Legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 4. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 3, nonché la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alle Società indicate alla lettera b) del medesimo articolo.

     L'erogazione di fondi regionali di cui al punto a) del precedente art. 3 avviene sulla base delle procedure previste dall'art. 21, lettera e), della L.R. 24-3-1975, n. 18 [3].

 

     Art. 5. Le Società concessionarie dovranno costituire a favore della Regione Emilia-Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere e impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 30 [4].

     Le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 6. I progetti esecutivi devono essere presentati alla Regione Emilia-Romagna entro quattro mesi dall'intervenuta esecuzione della deliberazione di assegnazione dei fondi [5].

     Per le spese di progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilizzazione ed assistenza al collaudo sarà corrisposta a favore delle Società concessionarie una somma non superiore al 6% dell'ammontare dei lavori e delle forniture quale risulta dalla liquidazione finale.

 

     Art. 7. Al fine di beneficiare delle concessioni dei contributi regionali di cui al punto b) del precedente articolo 3, le Amministrazioni comunali e provinciali interessate alla sottoscrizione delle Società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali devono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrare domanda alla Regione Emilia-Romagna. Tale domanda deve essere corredata da apposita deliberazione, regolarmente esecutiva, la quale dovra contenere tra l'altro:

     - una relazione programmatica nella quale siano evidenziati le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire;

     - il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, il loro importo complessivo, la misura percentuale di partecipazione alla o alle Società;

     - l'entità del contributo regionale richiesto.

 

     Art. 8. [6] Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di assegnazione dei contributi che deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Alla liquidazione dei contributi a favore degli Enti beneficiari provvede la Giunta regionale o un Assessore dalla medesima delegato sulla base delle deliberazioni con le quali gli Enti medesimi determinano la sottoscrizione delle azioni e si impegnano a non cederle se non previa autorizzazione della Regione.

     Sulla base della predetta autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale o da un Assessore dalla medesima delegato le azioni acquistate con il contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna ovvero alienate a soggetti diversi.

     In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 9. Le Amministrazioni beneficiarie del contributo regionale sono tenute a inviare alla Regione Emilia-Romagna una relazione annuale sull'attività svolta e sui problemi di maggior rilievo interessanti le Società di cui sono azioniste, per conseguire un necessario collegamento fra la programmazione regionale e l'attività dei due centri intermodali.

 

     Art. 10. (omissis).

 

     Art. 11. (omissis).

 

 


[1] L'art. 3 è stato così modificato con l'art. 1 della L.R. n. 51/1981 (B.U. n. 163/1981).

[2] La lettera c) è stata così modificata con l'art. 5 della L.R. n. 2/1984 (riportata al § 3.7.12).

[3] Il secondo comma, già modificato con l'art. 2 della L.R. n. 51/1981, è stato così ulteriormente modificato con l'art. 56 della L.R. n. 26/1982 (B.U. n. 66/1982).

[4] Il primo comma dell'art. 5 è stato così modificato con l'art. 3 della L.R. n. 51/1981 (B.U. n. 163/1981).

[5] Il primo comma dell'art. 6 è stato così modificato con l'art. 4 della L.R. n. 51/1981 (B.U. n. 163/1981) e con l'art. 56 della L.R. n. 26/1982 (B.U. n. 66/1982).

[6] Il secondo e il terzo comma dell'art. 8 sono stati così modificati con l'art. 5 della L.R. n. 51/1981 (B.U. n. 163/1981).