§ 3.4.23 – L.R. 10 luglio 2006, n. 11.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:10/07/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2002.
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.4.23 – L.R. 10 luglio 2006, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”).

(B.U. 10 luglio 2006, n. 102).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2002.

     1. L’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”) è così sostituito:

     «Art. 1. Finalità.

     1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso della stagione venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche, articolo 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), secondo le disposizioni della presente legge.».

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002.

     1. L’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 è così sostituito:

     «Art. 2. Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo.

     1. Il prelievo è consentito:

     a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie: Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale (Streptotelia decaocto) e Cormorano (Phalacrocorax carbo);

     b) con i mezzi di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 13, comma 1;

     c) ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l’uso di richiami vivi;

     d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di cinque e cinquanta capi di tortore e di cinque e trenta capi di cormorano;

     e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l’esercizio venatorio: dall’1 settembre al 30 ottobre alla tortora, dall’1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest’ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all’allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti. Inoltre per eventuali soggetti muniti di anello identificativo, per favorire lo studio sulla biologia e sulla migrazione, si prevede la trasmissione dei dati all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

     f) nelle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è consentito il prelievo delle specie Passero (Passer italiae) e Passera mattugia (Passer montanus), dall'1 settembre al 10 ottobre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, limitatamente alle adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei frutteti e dei vigneti, per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore rispettivamente di dieci e cinquanta capi.

     2. Sono consentiti la detenzione e l’uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Storno.».

 

     Art. 3. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 20 settembre 2002, n. 22 (Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15: “Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria’”), è abrogata.

     2. L’articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è abrogato.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.