§ 3.1.57 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 33.
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare. Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:09/12/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Progetti ammessi a contributo.
Art. 4.  Produzioni di qualità regolamentata.
Art. 5.  Beneficiari.
Art. 6.  Contributi.
Art. 7.  Priorità.
Art. 8.  Spese ammissibili.
Art. 9.  Revoche e sanzioni.
Art. 10.  Norma finale.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.
Art. 13.  Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 33.


§ 3.1.57 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 33.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare. Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare).

(B.U. n. 171 del 9 dicembre 2002).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l’adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all’informazione dei consumatori, mettere in rilievo l’origine e le qualità delle produzioni, perfezionare l’organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l’innovazione tecnologica.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge s’intende:

     a) per “sistema di rintracciabilità”, la possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo e di un alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;

     b) per “unità consumatore”, l’unità minima dell’atto d’acquisto;

     c) per “filiera agroalimentare”, l’insieme delle imprese che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima  agricola, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare.

 

     Art. 3. Progetti ammessi a contributo.

     1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Regione Emilia-Romagna concede contributi per l’attuazione di progetti finalizzati all’introduzione di sistemi di rintracciabilità per:

     a) filiera completa, dall’azienda agricola all’unità consumatore;

     b) segmenti realizzati su almeno due fasi della filiera, a condizione che individuino l’origine della materia prima.

     2. I progetti previsti al comma 1 ed all’articolo 4 devono essere conformi alla norma UNI 10939 in materia di rintracciabilità. Tale conformità dovrà essere attestata da parte di organismi accreditati dal Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) o in corso di accreditamento sulla norma UNI 10939, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.

 

          Art. 4. Produzioni di qualità regolamentata.

     1. Per le produzioni di qualità regolamentata di cui al comma 2 e con riferimento agli elementi di rintracciabilità previsti dal piano di controllo, dal disciplinare, dal regolamento comunitario o da altre norme specifiche, la Regione può concedere contributi esclusivamente per l’implementazione informatica del sistema di rintracciabilità.

     2. Sono considerate produzioni di qualità regolamentata quelle ottenute secondo le seguenti normative:

     a) legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95);

     b) Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

     c) Reg. CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

     d) Reg. CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

     3. Sono inoltre considerate di qualità le produzioni vitivinicole doc, docg e igt ottenute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine).

 

          Art. 5. Beneficiari.

     1. Possono ottenere i contributi previsti dall’articolo 6 i seguenti soggetti:

     a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari che svolgono almeno una delle seguenti attività:

     1) raccolta di prodotti agricoli spontanei;

     2) produzione di prodotti agricoli o alimentari;

     3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari;

     4) confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;

     b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari);

     c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 11 del Reg. (CE) 2200/96;

     d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000;

     e) le società di servizi specificamente qualificate per la realizzazione di progetti di rintracciabilità;

     f) le associazioni degli operatori biologici riconosciute ai sensi della legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 (Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36).

     2. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

     3. Le società di cui al comma 1, lettera e), devono:

     a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

     b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come individuati alla lettera a) del presente comma;

     c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilità, in condizione di parità, di tutti i soggetti della filiera appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

 

          Art. 6. Contributi.

     1. I contributi per singolo beneficiario, per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, non possono superare il 40 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 100.000,00 euro per triennio.

     2. Nel caso di beneficiari che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla Commissione europea, i contributi non possono superare il 40 per cento dei costi ammissibili, se quest’ultimo importo è superiore a quello di cui al comma 1.

     3. Il contributo concesso per progetti comprendenti più aziende non potrà comunque superare l’importo di 900.000,00 euro.

 

          Art. 7. Priorità.

     1. Nell’ambito delle richieste di contributo viene data priorità ai progetti che prevedono il completamento della filiera, dall’azienda agricola all’unità consumatore.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è accordata preferenza ai progetti che:

     contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all’articolo 10;

     prevedono la partecipazione delle aziende agricole;

     prevedono accordi aziendali, già conclusi, finalizzati alla riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.

     3. In caso di parità, è accordata precedenza sulla base dell’ordine di presentazione del progetto, attestato dal protocollo regionale.

 

          Art. 8. Spese ammissibili.

     1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese per:

     a) consulenze esterne, fino a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;

     b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;

     c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilità;

     d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;

     e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato o socio di cooperative, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammissibile;

     f) personale destinato all’inserimento dei dati riguardanti il sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile;

     g) attività mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa ammissibile;

     h) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o centri accreditati dal Servizio italiano di taratura (SIT);

     i) tariffa richiesta dall’organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità di cui all’articolo 3, comma 2.

     2. Le spese previste dal comma 1, lettere a) e b), non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale della spesa ammissibile.

     3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1, qualora effettuate per l’applicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali e regionali.

 

          Art. 9. Revoche e sanzioni.

     1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, la Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge nei casi e con le modalità previste dall’articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34).

 

          Art. 10. Norma finale.

     1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate le necessarie specificazioni delle priorità e preferenze di cui all’articolo 7.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica il titolo IV della legge regionale n. 15 del 1997.

 

          Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità e gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

 

     Art. 13. Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 33.

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L’articolo 9 della legge regionale n. 33 del 1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).