§ 3.1.38 - Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 33.
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:08/09/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Beneficiari.
Art. 5.  Priorità.
Art. 6.  Spese ammissibili.
Art. 7.  Attività istruttorie.
Art. 8.  Attività di supporto.
Art. 9.  Programma degli interventi.
Art. 10.  Revoche e sanzioni.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Esame comunitario.


§ 3.1.38 - Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 33.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare.

(B.U. n. 85 del 13 settembre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di qualificare la produzione regionale, tutelare la salute dei consumatori e favorire la salvaguardia dell'ambiente, sostiene l'applicazione di sistemi di gestione per la qualità e sistemi di gestione ambientale nel settore agroalimentare e la loro certificazione.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concede contributi per:

     a) l'attuazione di progetti finalizzati alla introduzione di sistemi di gestione per la qualità e sistemi di gestione ambientale;

     b) l'attività di supporto all'applicazione dei sistemi di gestione per la qualità e sistemi di gestione ambientale.

 

     Art. 2. Sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale.

     1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1, sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di gestione per la qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse utilizzate per la conduzione aziendale alle norme della serie UNI EN ISO 9000.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate, con le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 3, quando esse vengono integrate con la realizzazione di un sistema di ecogestione, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e di audit) [1].

     3. La conformità del sistema di gestione per la qualità alla normativa nazionale e comunitaria ed alle norme della serie UNI EN ISO 9000 deve essere attestata da parte di organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45012 entro due anni dalla data di concessione del contributo regionale.

     4. Il termine indicato al comma 3 è di tre anni qualora il contributo sia riferito anche alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale; la conformità del sistema di gestione ambientale viene attestata da organismi all'uopo accreditati.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. I contributi per la realizzazione del sistema di gestione per la qualità non possono superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non superare la cifra di 51.645,69 Euro per intervento aziendale complessivo [2].

     2. Per la realizzazione di entrambi i sistemi di gestione, qualità ed ambientale, il contributo può essere concesso fino al settanta per cento della spesa complessiva di cui si chiede il contributo. Tale contributo deve in ogni caso essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non deve superare la cifra di 72.303,97 Euro per l'intervento complessivo [3].

     3. L'Amministrazione regionale può erogare acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori o delle attività sottoscritta dal beneficiario.

     4. La certificazione prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 2 costituisce condizione necessaria per la erogazione del saldo dei contributi di cui al presente articolo [4].

 

     Art. 4. Beneficiari.

     1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti soggetti:

     a) le imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti nel settore agroalimentare;

     b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alla lettera a);

     c) le società consortili miste;

     d) i gruppi fra le imprese di cui alla lettera a);

     e) le Organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco regionale [5].

     2. I beneficiari di cui al comma 1 devono produrre, raccogliere, trasformare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunità economica europea.

     3. Non possono ottenere contributi i soggetti indicati al comma 1 nei confronti dei quali risulti una delle seguenti circostanze:

     a) effettuino l'intervento per il quale chiedono il contributo all'esterno del territorio regionale;

     b) abbiano usufruito od usufruiscano, per il medesimo intervento, di benefici derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali;

     c) risultino non aver rispettato le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;

     d) esercitino la sola commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 5. Priorità.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 viene data priorità ai beneficiari che producono, raccolgono, trasformano, conservano e commercializzano una quota rilevante di prodotto ottenuto in particolare secondo le disposizioni della seguente normativa:

     a) norme di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia- Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

     b) Reg. (CEE) n. 2092/91 "Relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari";

     c) Reg. (CEE) n. 2081/92 "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari";

     d) Reg. (CEE) n. 2082/92 "Attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari";

     e) Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini".

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, viene data inoltre priorità ai beneficiari che dimostrino di avere impegni e vincoli contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'art. 4.

     3. La quota di prodotto di cui al comma 1 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione contenente i criteri prevista all'art. 9.

 

     Art. 6. Spese ammissibili.

     1. Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 3 le spese per:

     a) consulenze esterne;

     b) apporto professionale specialistico del personale dipendente fino a un massimo del quindici per cento della spesa ammissibile;

     c) acquisto di software e di beni strumentali, purché siano finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;

     d) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile;

     e) analisi di laboratori esterni, finalizzati all'assicurazione ed al controllo di qualità;

     f) applicazione di sistemi di autocontrollo, aventi le finalità di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1, indicati dalla Giunta regionale in sede di adozione dell'atto previsto al comma 1 dell'art. 9;

     g) pagamento della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità.

     2. La Giunta regionale, in sede di adozione dell'atto previsto al comma 1 dell'art. 9, stabilisce le modalità con le quali i beneficiari devono documentare le spese sostenute ai fini della erogazione del saldo dei contributi concessi.

 

     Art. 7. Attività istruttorie.

     1. Per assicurare la necessaria tempestività alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione può operare nell'attività istruttoria avvalendosi di soggetti esterni tramite apposita convenzione,

     2. La convenzione deve comunque prevedere:

     a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di esse;

     b) gli obblighi e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;

     c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

     d) la durata e il compenso.

     3. La Giunta regionale nella convenzione di cui al comma 2 stabilisce specifiche clausole al fine di garantire imparzialità, riservatezza ed omogeneità nell'attività istruttoria.

 

     Art. 8. Attività di supporto.

     1. Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1, la Regione concede ai beneficiari di cui al comma 3 contributi per la realizzazione di progetti specifici in materia di sistemi di gestione della qualità nel settore agroalimentare a favore delle imprese che producono, raccolgono, trasformano, conservano e commercializzano i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunità economica europea.

     2. I progetti ammessi a contributo, oltre ad essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore ed a prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque impresa interessata, devono contemplare la realizzazione di almeno una delle seguenti attività:

     a) sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di gestione della qualità;

     b) supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualità aziendale.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti pubblici e privati che dimostrino provata competenza ed esperienza nella materia della qualità, purché non svolgano attività di controllo e certificazione nel settore agroalimentare.

     4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

 

          Art. 9. Programma degli interventi. [6]

     1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un Programma annuale di interventi, sentito il parere della competente commissione consiliare. Il Programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall’art. 5 per:

     a) le imprese agricole;

     b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS di cui al Reg. CE n. 761/2001.

     2. Il Programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria ed alle condizioni, modalità e limiti previsti dalla Commissione europea.

 

     Art. 10. Revoche e sanzioni.

     1. La Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge:

     a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;

     b) qualora i contributi siano stati distolti dalle finalità per le quali sono stati concessi;

     c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;

     d) negli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

     2. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni contributo previsto dalla presente legge.

     3. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Esame comunitario.

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 33.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4] Come da rettifica pubblicata nel B.U. n. 99 del 28 ottobre 1997.

[5] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.r. 9 dicembre 2002, n. 33.