§ 3.1.19 - Legge Regionale 30 agosto 1982, n. 42.
Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:30/08/1982
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità. Nel quadro della collaborazione, prevista dall'art. 77 del D.P.R. 616/77, fra Stato e Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, la [...]
Art. 2.  Comitato regionale per la tutela dei prodotti vitivinicoli. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei [...]
Art. 3.  Attribuzioni del Comitato. Il Comitato è organo consultivo della Regione, favorisce il coordinato svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'amministrazione statale, agli istituti ed enti [...]


§ 3.1.19 - Legge Regionale 30 agosto 1982, n. 42.

Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli.

(B.U. n. 102 del 2-9-1982).

 

Art. 1. Finalità. Nel quadro della collaborazione, prevista dall'art. 77 del D.P.R. 616/77, fra Stato e Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, la Regione Emilia- Romagna, fatte salve le competenze dello Stato, di enti ed istituti, previste dalle vigenti leggi, favorisce un coordinato svolgimento dei compiti affidati alla Regione, alle Province ed ai Comuni, di rilevazione e controllo della produzione e commercio dei prodotti vitivinicoli.

 

     Art. 2. Comitato regionale per la tutela dei prodotti vitivinicoli. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, un Comitato regionale, presieduto dall'Assessore competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato, e così composto:

     1) da un rappresentante dell'Ufficio repressione frodi e da un rappresentante del laboratorio dell'Ufficio stesso del Ministero dell'Agricoltura e Foreste operanti in Emilia-Romagna;

     2) da un rappresentante del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri operante in Emilia-Romagna;

     3) da un rappresentante dei Drappelli antisofisticazioni della Guardia di Finanza operanti in Emilia-Romagna;

     4) da un collaboratore regionale esperto in materia di produzioni vitivinicole;

     5) da un rappresentante del Comitato regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

     6) da un rappresentante dell'Unione Regionale Province Emilia-Romagna (URPER);

     7) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

     8) da tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     9) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     10) da un rappresentante dell'Unione regionale dei Consorzi di tutela dei vini DOC dell'Emilia-Romagna;

     11) da un rappresentante delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;

     12) da un rappresentante delle organizzazioni dell'industria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     13) da un rappresentante delle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale;

     14) da un rappresentante di associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale.

     La nomina dei componenti avviene con decreto del Presidente della Regione su designazione degli organi, enti, associazioni e uffici, secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti. Egualmente si procede per le sostituzioni che si rendessero successivamente necessarie.

     Il Comitato, che dura in carica 5 anni, ha sede presso la Regione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.

     Ai componenti il Comitato spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni, se e in quanto dovuti.

     Il Comitato può articolarsi in sezioni, sotto la presidenza dell'Assessore o di un suo delegato, per la trattazione di problemi specifici.

 

     Art. 3. Attribuzioni del Comitato. Il Comitato è organo consultivo della Regione, favorisce il coordinato svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'amministrazione statale, agli istituti ed enti comunque interessati al problema della lotta contro le frodi, le sofisticazioni, l'adulterazione e contaminazione dei prodotti vitivinicoli.

     Sono compiti fondamentali del Comitato:

     1) lo scambio di informazioni e di notizie fra enti ed uffici addetti alla vigilanza per rendere più incisiva la loro azione;

     2) il recepimento di segnalazioni da parte di cittadini, di produttori, di organismi ed enti interessati;

     3) la formulazione di proposte per lo studio, la modifica, la divulgazione della normativa vigente in materia;

     4) la formulazione di proposte di studi e di ricerche ad istituti o centri scientifici su metodologie più avanzate di analisi;

     5) la formulazione di proposte di iniziative per stimolare la collaborazione delle categorie produttive e commerciali alla lotta contro le sofisticazioni.

 

     Artt. 4. - 11. [1]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.