§ 2.1.10 - Legge Regionale 15 dicembre 1977, n. 49. - Compensi e rimborsi
spettanti ai componenti di organi collegiali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/12/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  Il compenso previsto nell'art. 1 viene di norma corrisposto direttamente all'interessato.
Art. 3.  (omissis)
Art. 4.  La presente legge verrà applicata indistintamente a tutti i comitati o commissioni indicati nell'art. 1 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 5.  (omissis).


§ 2.1.10 - Legge Regionale 15 dicembre 1977, n. 49. - Compensi e rimborsi

spettanti ai componenti di organi collegiali.

(B.U. n. 173 del 17-12-1977)

 

Art. 1. (Omissis) [1].

     Per la seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nella giornata solare anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.

     Non compete alcun compenso ai collaboratori regionali, anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e a quelli, dipendenti da altre amministrazioni, che prestino servizio presso uffici regionali in posizioni di comando, salvo eventualmente il compenso prestazioni straordinarie nei limiti fissati dalla normativa generale e particolare applicabile nei singoli casi e comunque entro il massimo stabilito dall'art. 36 della L.R. 20 luglio 1973, n. 25.

 

     Art. 2. Il compenso previsto nell'art. 1 viene di norma corrisposto direttamente all'interessato.

     Per i componenti che siano lavoratori dipendenti da altri enti pubblici viene chiesto preventivamente il benestare all'amministrazione di appartenenza. Nel caso che l'interessato non possa, per proprio vincolo contrattuale, percepire il compenso, questo può essere versato al datore di lavoro.

 

     Art. 3. (omissis) [2].

     Vengono rimborsate le spese relative a viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea a presentazione dei relativi biglietti. Nel caso che di questi venga dichiarato lo smarrimento, il rimborso verrà commisurato al costo di un biglietto ferroviario di prima classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora o la sede di servizio e quella di missione.

     Per i viaggi compiuti con autovettura propria viene effettuato un rimborso forfettario pari a quello fissato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e sue eventuali variazioni ed in misura comunque non inferiore a 75 lire per chilometro. Il pagamento dei rimborsi sopra indicati è soggetto alle condizioni precisate nell'art. 2.

     Per il computo delle distanze, valgono le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

     Il trattamento di rimborso spese previsto nel primo articolo non si estende ai collaboratori regionali indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, per i quali rimane valida la normativa generale e particolare loro applicabile.

     Lo stesso trattamento non è cumulabile con altri trattamenti di missione a chiunque corrisposti compreso quello spettante ad analogo titolo ai membri del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e ai rispettivi presidenti per le sedute degli organi deliberanti della Regione e delle Commissioni consiliari.

 

     Art. 4. La presente legge verrà applicata indistintamente a tutti i comitati o commissioni indicati nell'art. 1 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

     Dalla stessa data devono intendersi revocate le normative particolari adottate con atto deliberativo e devono intendersi abrogate tutte le norme di legge regionale in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti per seduta, nonché di indennità di missione ai componenti degli stessi comitati o commissioni.

     E'altresì applicabile con effetto retroattivo a quegli organi collegiali per i quali non sia stata emanata una normativa particolare regolata dalla presente legge. In questo caso il compenso viene corrisposto nella misura ridotta di L. 10.000 per seduta, mentre i rimborsi forfettari previsti dal 1° comma dell'art. 3 vengono corrisposti nella misura rispettivamente di L. 4.000, L. 8.000 e L. 15.000 per ciascuna giornata di partecipazione ai lavori.

 

     Art. 5. (omissis).

 

 


[1] Il primo comma è soppresso dall'art. 4 della L.R. 8/1985 (§ 2.1.10/1).

[2] Il primo comma è soppresso dall'art. 4 della L.R. 8/1985 (§ 2.1.10/1).