§ 2.1.1 - Legge Regionale 20 luglio 1973, nn. 25-26. - Primo inquadramento
del personale della Regione Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/07/1973
Numero:25

§ 2.1.1 - Legge Regionale 20 luglio 1973, nn. 25-26. - Primo inquadramento

del personale della Regione Emilia-Romagna.

(B.U. n. 68 del 23-7-1973). [*]

 

 

Articolo 27. Personale addetto agli uffici di gabinetto ed alle segreterie

particolari.

(Così sostituito dall'art. 12 della L.R. 26/1973).

     Il personale addetto agli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio, nonché alle segreterie particolari dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza viene reperito fra il personale dipendente della Regione o fra il personale estraneo, da assumersi a tempo determinato, a norma dell'art. 61 dello Statuto.

     La legge sulla organizzazione degli Uffici deve contenere il numero e la definizione delle qualifiche funzionali indicative delle mansioni del suddetto personale ed i livelli funzionali-retributivi ai quali dette qualifiche sono assimilabili.

     Qualora la scelta cada su personale inquadrato in livelli funzionali- retributivi inferiori a quelli ai quali sono assimilate le qualifiche di cui al comma precedente, al suddetto personale deve essere riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base.

     Alla cessazione dell'incarico il collaboratore regionale cessa di percepire l'assegno mensile e torna a svolgere le mansioni corrispondenti alla propria qualifica funzionale. Non può disporsi in alcun modo del posto del collaboratore regionale adibito agli uffici di gabinetto e di segreterie particolari.

 

Articolo 40. Riposo settimanale.

     I collaboratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale che di regola deve coincidere con la domenica e non prestano servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

     Qualora al collaboratore sia richiesto di prestare normalmente servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale, secondo modalità da concordare fra le rappresentanze sindacali di categoria e la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale.

 

Articolo 45. Congedo ordinario retribuito per ferie. [1]

(Così sostituito dall'art. 16 della L.R. 26/1973).

     Il collaboratore assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno. Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi 3 mesi del periodo di prova.

     Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al responsabile dell'ufficio che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio, sulle quali esprimono parere i componenti della singola unità operativa. Il collaboratore la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'assessore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.

     Il collaboratore responsabile di ufficio o servizio deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'assessore competente, all'ufficio di Presidenza del Consiglio, al comitato o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.

 

Articolo 48. Aspettativa.

     Il collaboratore regionale può essere collocato in aspettativa per servizio militare o per assolvere a funzioni pubbliche elettive. [2]

     Il collocamento in aspettativa è disposto dalla Giunta su motivata richiesta dell'interessato. Viene viceversa disposto d'ufficio per servizio militare di leva.

     Non può in alcun caso disporsi del posto del collaboratore collocato in aspettativa.

 

Articolo 51. Aspettativa per servizio militare.

(Così sostituito dall'art. 19 della L.R. 26/1973).

     Il collaboratore regionale chiamato alle armi per servizio militare di leva viene collocato in aspettativa d'ufficio e cessa di percepire la retribuzione, mentre gli viene mantenuto il posto alla condizione che lo stesso riprenda servizio entro 10 giorni dal congedo o dalla licenza illimitata.

     Il collaboratore richiamato alle armi, purché il richiamo sia indipendente dalla sua volontà, viene collocato d'ufficio in aspettativa, decorsi i due mesi di congedo straordinario di cui all'art. 47.

 

Articolo 52. Aspettativa per funzioni pubbliche.

     I collaboratori regionali chiamati a ricoprire le funzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono, su domanda, collocati in aspettativa senza assegni. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui agli altri commi dello stesso articolo.

     Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi della presente norma non viene computato ai fini del cumulo delle aspettative. E' fatto salvo il trattamento più favorevole ai collaboratori regionali, nei casi previsti dalle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 e 12 dicembre 1966, n. 1078.

 

Articolo 105. Dimissioni.

(Così sostituito dall'art. 35 della L.R. 26/1973).

     (Omissis).

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata esclusivamente per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del collaboratore.

     Si applicano, quanto alle dimissioni della collaboratrice coniugata, le norme di cui all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Articolo 108. Collocamento a riposo.

     Il collaboratore regionale è collocato a riposo di ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio effettivo.

 

 


[*] Della presente legge, abrogata dall'art. 53 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, si riportano solo le disposizioni che continuano ad applicarsi secondo quanto previsto dal comma 3, art. 53, della stessa L.R. 31/94.

[1] Originari 1° e 2° comma abrogati dall'art. 12, ultimo comma, della L.R. 22 ottobre 1979, n. 34.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 ottobre 1979, n. 34.