§ 3.8.11 - L.R. 3 aprile 1987, n. 23.
Utilizzazione e adeguamento delle procedure e delle provvidenze della Legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, ai fini del sostegno al ripristino delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:03/04/1987
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli interessati ai benefici di cui sopra devono presentare apposita domanda alla Giunta regionale - Servizio Turismo - corredata dal progetto che si intende realizzare con le relative [...]
Art. 3.      Agli esercenti privati e pubblici che a seguito dell'evento naturale predetto, hanno subito danni alle attrezzature mobili degli esercizi di cui all'articolo 1 (quali: cabine di legno o [...]
Art. 4.      Le procedure di concessione dei contributi di cui alla presente legge si adottano in conformità all'articolo 8 della Legge regionale n. 40 del 1984 e successive modificazioni
Art. 5.      I soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge, su richiesta espressa nella domanda, possono ottenere la liquidazione anticipata dell'intera misura dei [...]
Art. 6.      Gli esercenti pubblici e privati degli esercizi danneggiati possono usufruire delle provvidenze previste dalla legge 40/1984 e successive modificazioni qualora intendano realizzare opere [...]
Art. 7.      E' istituito a carico della Regione un fondo di garanzia sussidiaria per l'importo complessivo di due miliardi a fronte di mutui a tasso agevolato d'importo non superiore a cinquecento milioni, [...]
Art. 8.      Le provvidenze recate dalla presente legge sono alternative a quelle disposte dal decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, all'articolo 12, per le imprese alberghiere e turistiche
Art. 9.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni, di cui al capitolo 1212 dello [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.8.11 - L.R. 3 aprile 1987, n. 23. [1]

Utilizzazione e adeguamento delle procedure e delle provvidenze della Legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, ai fini del sostegno al ripristino delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali.

 

Art. 1. [2]

     Agli esercenti privati e pubblici di stabilimenti balneari, impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri, aziende della ristorazione e servizi turistici, attrezzature complementari sportive e di svago, nonché agli esercenti attività di cantieristica navale minore e di tipo artigianale che, a seguito del fortunale abbattutosi sulle coste della Campania nei giorni 10 e 11 gennaio 1987, hanno subito rilevanti danni ai propri esercizi e che presentino progetti di ripristino degli stessi, la Regione concede contributi in conto interessi per mutui a tasso agevolato del 5,50% di durata non superiore a 15 anni, fino ad un massimo del 70% della spesa effettiva occorrente per la loro realizzazione di importo non superiore a 2 miliardi e mezzo anche se per i suddetti esercizi risultino già liquidati o concessi i benefici di cui alle leggi regionali n. 19 del 16 novembre 1973, n. 52 del 5 giugno 1975, n. 44 del 29 maggio 1980 e n. 40 del 28 agosto 1984 e successive modificazioni.

     Alla erogazione dei mutui provvedono gli Istituti di Credito a medio termine abilitati attraverso le convenzioni già stipulate con la Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 de 30 gennaio 1986.

     Agli stessi esercenti è concesso un contributo in conto capitale secondo le modalità e la misura prevista dall'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984 e successive modificazioni sulla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle suddette opere di importo non superiore ad 1 miliardo e mezzo.

     La misura del contributo di cui al precedente comma è elevata al 50% qualora la spesa effettiva occorrente per il ripristino delle strutture danneggiate non superi i trecento milioni.

 

     Art. 2.

     Gli interessati ai benefici di cui sopra devono presentare apposita domanda alla Giunta regionale - Servizio Turismo - corredata dal progetto che si intende realizzare con le relative concessioni o autorizzazioni, del computo metrico analitico, nonché la certificazione analitica rilasciata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune che attesti i danni subiti dagli esercizi a seguito del fortunale e da una relazione tecnica esplicativa delle opere.

     I documenti tecnici devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti nei rispettivi Albi professionali e corredati preferenzialmente dalla documentazione fotografica del danno.

     La certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune che attesti i danni subiti può essere sostituita da perizia giurata e redatta dal tecnico abilitato, vistata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune.

 

     Art. 3.

     Agli esercenti privati e pubblici che a seguito dell'evento naturale predetto, hanno subito danni alle attrezzature mobili degli esercizi di cui all'articolo 1 (quali: cabine di legno o prefabbricati leggeri, impianti di legno, ombrelloni, sedie, lettini, arredamenti vari, recinzioni, barche, zattere etc.), la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa effettiva occorrente alla sostituzione dei materiali irreversibilmente danneggiati, perduti o distrutti.

     La misura del contributo in conto capitale è elevata al 50% qualora la spesa effettiva non superi i trecento milioni.

     Gli interessati a questi benefici dovranno presentare apposita domanda, entro il 30 giugno 1987, secondo le procedure richiamate nel precedente articolo 2.

     La domanda va, inoltre, corredata da:

     a) relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare con relative planimetrie;

     b) preventivi di spesa inerenti alle installazioni ed alle forniture specifiche occorrenti per il ripristino dell'esercizio.

     I documenti di cui sopra devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

     Alla domanda va acclusa una certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune che attesti analiticamente i danni subiti dall'esercizio a seguito del fortunale.

     La certificazione che precede può essere sostituita da perizia giurata redatta da tecnico abilitato, vistata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune.

     Gli elaborati di cui innanzi devono essere preferenzialmente corredati di documentazione fotografica del danno.

 

     Art. 4.

     Le procedure di concessione dei contributi di cui alla presente legge si adottano in conformità all'articolo 8 della Legge regionale n. 40 del 1984 e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     I soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge, su richiesta espressa nella domanda, possono ottenere la liquidazione anticipata dell'intera misura dei contributi stessi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a restituire l'ammontare dell'importo anticipato del contributo qualora l'opera non venga realizzata o le attrezzature non vengano acquistate o impiantate nel termine di mesi sei dal provvedimento di concessione.

     Trascorso il termine di mesi sei il Servizio Turismo effettua accertamento delle opere realizzate sulla base del computo metrico consuntivo relativo alle opere murarie e, per le attrezzature mobili, dalle corrispondenti fatture quietanzate o recanti le modalità di pagamento dilazionato.

     Qualora il beneficiario non abbia realizzato le opere per le quali è stato concesso il contributo in conto interessi sul mutuo a tasso agevolato e/o il contributo in conto capitale, ne verrà disposta la revoca da parte del Servizio Turismo.

     Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo e su conforme deliberazione della Giunta, qualora le opere non siano ultimate nel termine sopraindicato nel decreto di liquidazione, per comprovati motivi di necessità, può concedere una sola volta a richiesta dell'interessato una proroga non superiore a mesi tre.

 

     Art. 6.

     Gli esercenti pubblici e privati degli esercizi danneggiati possono usufruire delle provvidenze previste dalla legge 40/1984 e successive modificazioni qualora intendano realizzare opere integrative dei progetti indicati nell'articolo 1 purché tipologicamente ammissibili ai benefici della normativa richiamata.

 

     Art. 7.

     E' istituito a carico della Regione un fondo di garanzia sussidiaria per l'importo complessivo di due miliardi a fronte di mutui a tasso agevolato d'importo non superiore a cinquecento milioni, erogati dagli Istituti di Credito i cui beneficiari non siano in grado di offrire garanzie reali.

     A tale scopo la Regione, stipulerà apposita convenzione con gli Istituti di Credito a medio termine abilitati.

 

     Art. 8.

     Le provvidenze recate dalla presente legge sono alternative a quelle disposte dal decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, all'articolo 12, per le imprese alberghiere e turistiche.

 

     Art. 9.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni, di cui al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, nonché con i fondi provenienti da interventi finanziari straordinari disposti da leggi statali per le finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 13 gennaio 1995, n. 1 per l'interpretazione autentica del presente articolo.