§ 3.8.10 - L.R. 16 marzo 1986, n. 11.
Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:16/03/1986
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Attività professionali.
Art. 3.  Albi regionali delle attività professionali turistiche.
Art. 4.  Abilitazione.
Art. 5.  Commissioni d'esame.
Art. 6.  Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame.
Art. 7.  Materie e programmi d'esame.
Art. 8.  Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di abilitazione valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio.
Art. 9.  Rilascio della licenza di esercizio.
Art. 10.  Documenti di identificazione.
Art. 11.  Divieti ed incompatibilità.
Art. 12.  Controlli e vigilanza.
Art. 13.  Revoca o sospensione della licenza.
Art. 14.  Compensi e sanzioni amministrative.
Art. 15.  Istituzione di presidi permanenti turistici.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 3.8.10 - L.R. 16 marzo 1986, n. 11.

Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche.

(B.U. 3 aprile 1986, n. 21)

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La presente legge regionale, emanata nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime.

 

     Art. 2. Attività professionali.

     La Regione Campania riconosce le attività professionali di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico.

     Con espresso richiamo alle definizioni contenute nell'articolo 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217:

     a) E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

     b) E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

     c) E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

     d) E' organizzatore professionale di congressi chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

     e) E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

     f) [E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone o a gruppi di persone la pratica dello sci] [1].

     g) E' guida alpina chi accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta o media montagna.

     h) E' guida speleologica chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

     i) E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

 

     Art. 3. Albi regionali delle attività professionali turistiche.

     Sono istituiti presso l'Assessorato regionale al Turismo gli Albi regionali delle attività turistiche di cui all'articolo 2, distinti per professione.

     Per ciascun Albo potranno prevedersi sub-Albi regionali da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le Organizzazioni sindacali di categoria.

     In detti Albi debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 123 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19, punto n. 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero conseguono l'abilitazione a norma della presente legge.

     Gli Albi di cui innanzi sono sottoposti a revisione biennale.

 

     Art. 4. Abilitazione.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti [2].

     2. In caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dalla Giunta regionale della Campania, su parere degli Enti turistici e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, il termine di indicazione dell'esame di cui al comma precedente può essere anticipato.

     2-bis. Nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale, coloro che sono in possesso di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti territoriali diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell’ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia [3].

     2-ter. L’esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall’articolo 2, secondo comma, lettere a), g) e h) della presente legge, per coloro che hanno conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti territoriali diversi dalla Regione Campania e che li abilita alle predette professioni, è demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della Regione Campania [4].

 

     Art. 5. Commissioni d'esame.

     Le Commissioni per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su deliberazione della stessa e sono composte come segue:

     1. Guida turistica

     a) dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato - Presidente;

     b) da un Sovrintendente ai Beni culturali o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

     c) dal Sovrintendente alle Gallerie o Musei della Campania o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

     d) dal Sovrintendente ai Monumenti della Campania o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

     e) dal Sovrintendente Archeologico di Napoli o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

     f) da un docente universitario in Topografia - Membro;

     g) da un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame - Membro;

     h) da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale di categoria di rilevanza nazionale o regionale all'uopo designati - Membro;

     i) da un tecnico per la disciplina tecnica-professionale, compiti, metodologia, itinerari turistici - Membro;

     l) da un Funzionario del competente Servizio della Giunta regionale della Campania - Membro con funzioni anche di Segretario.

     2. Interprete turistico La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al numero 1., di cui alle lettere a), g), h) ed l).

     3. Accompagnatore turistico o corriere La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), f), g), h), i), l).

     4. Organizzatore professionale di congressi. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un esperto della materia sulla quale verte la prova d'esame.

     5. Istruttore nautico La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un esperto della materia designato dalla Capitaneria di Porto di Napoli.

     6. [Maestro di sci La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), dal Presidente della FISI o da un suo delegato, da tre maestri di sci indicati dall'Associazione Maestri di Sci della Campania, nonché da un medico specializzato in medicina dello sport] [5].

     7. Guida alpina La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un docente universitario di Geologia e Geofisica.

     8. Guida speleologica La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un docente universitario di Geologia e Geofisica e da un docente universitario di Speleologia.

     9. Animatore turistico La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettera a), g), h), l), nonché da tre esperti delle materie sportive, turistiche e ricreativo-culturali, designati rispettivamente dal CONI (Sede di Napoli), da un Organismo turistico operante sul territorio regionale e da una Associazione che, per statuto, espleta attività culturale sul territorio regionale.

     Alle spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici per il 1986 ed anni successivi si farà fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e successivi - corrispondente al capitolo 56 del bilancio per l'anno finanziario 1985 - la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione dei bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     L'indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni di cui al comma precedente è determinata ai sensi della legge regionale n. 8 del 25 gennaio 1982.

 

     Art. 6. Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame.

     I requisiti per poter partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono:

     a) completamento del diciottesimo anno di età;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) possesso del titolo di studio di licenza media di II grado o titolo equipollente;

     d) non aver riportato condanne penali;

     e) idoneità fisica all'esercizio della professione.

     Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto, altresì, il requisito del possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della CEE, ai sensi dell'art. 11, 13° comma della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     Ulteriori, eventuali requisiti per partecipare all'esame di cui innanzi sono fissati nel relativo bando indetto dalla Giunta regionale della Campania, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     [In deroga a quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 1, per l'ammissione all'esame di guida alpina, di maestro di sci e di istruttore nautico, è richiesto il titolo di studio di licenza media inferiore] [6].

     [Per il conseguimento dell'abilitazione a maestro di sci l'ammissione è, altresì, subordinata alla presentazione del certificato di idoneità tecnico-pratica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) per le discipline alpine o per il fondo] [7].

 

     Art. 7. Materie e programmi d'esame.

     A) L'esame per l'esercizio della professione di guida turistica regionale consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno una lingua straniera.

     L'esame verte, inoltre, sulla conoscenza di:

     1) storia d'Italia, con particolare riferimento a quella regionale;

     2) elementi di geografia turistica, di organizzazione e legislazione turistica, caratteristiche economiche, agricole, industriali ed artigianali della Regione Campania;

     3) illustrazione delle opere d'arte, dei monumenti delle zone archeologiche, nonché delle bellezze naturali della Regione Campania;

     4) tecnica professionale (compiti e metodologia).

     B) L'esame per l'esercizio della professione di interprete consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

     L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame va integrato da una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione e alla legislazione turistica.

     C) L'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o corriere consta di una prova scritta ed orale di cultura generale, nonché di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame verte, altresì , sulla conoscenza:

     1) della storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea;

     2) della geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

     3) delle discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;

     4) della legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale;

     5) della tecnica professionale (compiti e metodologia).

     D) L'esame per l'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

     L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di notizie relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso.

     E) L'esame per l'esercizio della professione di istruttore nautico consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per le lingue straniere prescelte dal candidato.

     L'abilitazione è subordinata, comunque, alla conoscenza di almeno una lingua straniera.

     L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché da una prova orale e pratica di tecnica nautica.

     F) [L'esame per l'esercizio della professione di maestro di sci consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

     L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso e di una prova orale e pratica di tecnica sciistica] [8].

     G) L'esame per l'esercizio della professione di guida alpina consta di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame verte, altresì, sulla conoscenza di:

     1) nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e vulcanologia;

     2) nozioni di pronto soccorso;

     3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;

     4) tecnica professionale - compiti e metodologia.

     L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica alpinistica.

     H) L'esame per l'esercizio della professione di guida speleologica consta di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame verte, altresì, sulla conoscenza di:

     1) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;

     2) nozioni di pronto soccorso;

     3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;

     4) tecnica professionale - compiti e metodologia.

     L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica speleologica.

     I) l'esame per l'esercizio della professione di animatore turistico consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

     L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

     L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché alla conoscenza di attività sportive turistiche e ricreativo-culturali.

     Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli esercenti l'attività professionale, la Giunta regionale della Campania potrà disporre che nel periodo intercorrente tra l'annuncio e l'epoca delle sessioni di esami, nonché in occasione dell'istituzione dei sub-albi, di cui al precedente art. 3, siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione professionale, di concerto con gli Organismi turistici pubblici periferici interessati.

 

     Art. 8. Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di abilitazione valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio.

     Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla Giunta regionale della Campania.

     L'Assessore al Turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di attività per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico- professionali e delle lingue per le quali è stato abilitato.

     [I maestri di sci, abilitati all'insegnamento dello sci nella sola disciplina alpina, non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa] [9].

 

     Art. 9. Rilascio della licenza di esercizio.

     La licenza per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania a coloro che, muniti dell'attestato di cui al 2° comma dell'articolo precedente, ne abbiano fatto richiesta.

     Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione turistica di cui alla presente legge deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Giunta regionale, per l'iscrizione nell'Albo di cui al precedente articolo 3. Tale titolo va rinnovato ogni tre anni. E' fatto obbligo ai Sindaci di comunicare il rinnovo, entro un mese dal rilascio, alla Giunta regionale - Assessorato al Turismo.

     [Per i maestri di sci il rinnovo della licenza è subordinato alla presentazione di un attestato della Associazione Maestri di Sci della Campania, che comprovi la partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico nel triennio decorso tenuto da istruttori della FISI] [10].

 

     Art. 10. Documenti di identificazione.

     Alle guide turistiche, agli interpreti turistici, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli organizzatori professionali di congressi, agli istruttori nautici, alle guide alpine, alle guide speleologiche ed agli animatori turistici, viene rilasciato, da parte del Comune, documento con fotografia, nel quale, oltre alle generalità, residenza ed alla qualificazione professionale dell'interessato, sono indicati [11]:

     a) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco;

     b) le lingue straniere per cui è abilitato.

     Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal rilascio del documento di identificazione, deve darne comunicazione alla Giunta regionale della Campania indicando gli estremi del documento.

 

     Art. 11. Divieti ed incompatibilità.

     E' fatto divieto agli esercenti le attività turistiche di cui innanzi di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle di carattere d'intermediazione commerciale, nonché quelle in concorrenza con le Agenzie di Viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre Organizzazioni turistiche estere e nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di Aziende alberghiere, Imprese di trasporto e simili.

     Le attività professionali in questione sono incompatibili con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o presso Enti pubblici e privati e sono incompatibili tra loro.

 

     Art. 12. Controlli e vigilanza.

     Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni.

 

     Art. 13. Revoca o sospensione della licenza.

     La revoca della licenza di esercizio per le professioni turistiche di cui alla presente legge è disposta dal Sindaco che ha provveduto a rilasciare la predetta licenza, sentito il parere dell'Ente turistico competente per territorio, quando gli interessati non assicurano la continuità della propria prestazione professionale secondo le esigenze turistiche o per altre cause nell'interesse del turismo locale, nonché in uno o più dei casi di cui al precedente articolo 11.

     La revoca, inoltre, è disposta anche a causa di accertata sopravvenuta inidoneità fisica permanente del titolare.

     La revoca è, altresì, disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto alcuni dei requisiti per cui la licenza viene rilasciata e propriamente di quelli indicati alle lettere b) e d), nonché al II comma, di cui al precedente articolo 6.

     La sospensione del titolo è prevista per i sottoelencati casi:

     a) per comportamento irriguardoso verso i turisti;

     b) per trasferimento della residenza del titolare in altra Regione;

     c) per sopravvenute incapacità fisiche temporanee;

     d) per richiesta di compensi diversi da quelli fissati dalle Organizzazioni sindacali con gli operatori turistici ed approvati dalla Giunta regionale.

     La sospensione è disposta dal Sindaco, con le stesse modalità previste per l'adozione del provvedimento di revoca.

     La durata della sospensione è fissata da uno a sei mesi per i casi di cui alle lettera a) e d) di cui sopra e per tutto il tempo del perdurare dell'evento previsto dalle lettere b) e c) innanzi citate.

     L'adozione del provvedimento di revoca e di sospensione deve essere preceduta - entro il termine di 15 giorni - dalla comunicazione all'interessato, il quale può, nel termine dei 15 giorni successivi, presentare controdeduzioni in merito.

     Il Comune, entro il termine di 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento di revoca o di sospensione, deve darne comunicazione alla Giunta regionale della Campania.

     Avverso il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale della Campania, che decide con proprio decreto su conforme proposta dell'Assessore al Turismo.

 

     Art. 14. Compensi e sanzioni amministrative.

     I compensi per le prestazioni professionali contemplate dalla presente legge concordati tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Organizzazioni turistiche, vengono approvati dalla Giunta regionale e sono vincolanti per le parti.

     Gli esercenti le attività professionali turistiche che applichino compensi diversi da quelli di cui al precedente comma, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza.

     Possono essere, altresì, comminate da parte del Comune, in caso di recidiva nell'applicazione di compensi diversi da quelli fissati, le sanzioni di cui al precedente articolo 13.

 

     Art. 15. Istituzione di presidi permanenti turistici.

     1. Per la tutela del patrimonio artistico culturale di eccezionale interesse e di grande richiamo turistico, per soddisfare le richieste dei singoli visitatori, di comitive, di gruppi aziendali e di scolaresche, per salvaguardare la incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio, sono istituiti i presidi permanenti di guide turistiche, alpine e speleologiche presso i sottoelencati monumenti e località:

     a) Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

     b) Galleria del Museo di Capodimonte;

     c) Museo di San Martino di Napoli;

     d) Complesso monumentale della Reggia di Caserta;

     e) Museo Campano di Capua;

     f) Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara;

     g) Scavi archeologici di Ercolano;

     h) Scavi archeologici di Pompei;

     i) Scavi archeologici e Museo di Paestum;

     l) Vulcano Vesuvio;

     m) Grotte di Pertosa;

     2. Le prestazioni delle guide per tutto il periodo di attività presso i suddetti presidi sono limitate al solo monumento o alla sola località dove operano.

     3. Per la salvaguardia e la incolumità dell'escursionista, la prestazione professionale della guida è obbligatoria per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri.

     4. L'istituzione di nuovi presidi, nonché l'individuazione di altre aree ad alto rischio per le quali è prevista l'obbligatorietà della guida, è disposta con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     5. I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia [12].

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     Gli attuali esercenti le professioni turistiche, in possesso della licenza di cui all'articolo 123 del T.U. del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli Albi regionali, essendo aboliti quelli provinciali e comunali iscritti ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla Giunta regionale della Campania - Assessorato al Turismo, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Verranno, del pari, adempiuti - ove fossero banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge - gli esami relativi all'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio delle professioni turistiche secondo la disciplina della precedente normativa, nonché secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 14.

 

     Art. 17. [13]

     1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l’abilitazione di guida turistica, i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l’attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono stati già abilitati in altre professioni turistiche di cui alla presente legge [14].

     2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione del turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l’indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.

     3. Le modifiche all’esercizio delle professioni turistiche di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge.

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[5] Numero abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[7] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[8] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[9] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[10] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[11] Alinea così modificato dall'art. 18 della L.R. 23 febbraio 2012, n. 4.

[12] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[14] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.