§ 1.10.26 - L.R. 25 gennaio 1982, n. 8.
Indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici d'esame per i concorsi banditi dalla Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:25/01/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici per i concorsi banditi dalla Regione Campania, ex art. 7 del regolamento di esecuzione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, spetta una [...]
Art. 2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1981, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che [...]


§ 1.10.26 - L.R. 25 gennaio 1982, n. 8. [1]

Indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici d'esame per i concorsi banditi dalla Regione Campania.

 

Art. 1. Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici per i concorsi banditi dalla Regione Campania, ex art. 7 del regolamento di esecuzione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, spetta una indennità di presenza di L. 40.000 per ogni seduta effettuata e per un massimo di L. 520.000.

     Le suddette indennità si intendono al lordo delle ritenute fiscali e vengono liquidate con deliberazione della Giunta regionale.

     Ai predetti, ove spettante, compete il trattamento economico di missione, nei limiti e con le modalità previste presso le rispettive Amministrazioni di provenienza.

 

     Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1981, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presenta sufficiente disponibilità.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.