§ 3.2.41 - L.R. 28 novembre 2007, n. 12.
Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:28/11/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale
Art. 3.  Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi
Art. 4.  Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione
Art. 5.  Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l’innovazione e lo sviluppo
Art. 6.  Incentivi per il consolidamento delle passività a breve
Art. 7.  Modalità di attuazione
Art. 8.  Monitoraggio e valutazione
Art. 9.  Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale: modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.2.41 - L.R. 28 novembre 2007, n. 12. [1]

Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale.

(B.U. 3 dicembre 2007, n. 63 bis)

 

     Art. 1. Oggetto

1. La regione Campania, in base alla competenza residuale in materia di sviluppo economico ed attività produttive e, in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale anche attraverso l’istituzione di regimi di aiuto alle imprese.

2. La presente legge definisce i criteri generali cui si attengono gli aiuti regionali, destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio regionale attraverso la concessione di incentivi, secondo criteri e metodi intesi a massimizzare l’efficacia complessiva e la rapidità e semplicità di attuazione, sulla base anche degli obiettivi conseguiti e delle esigenze del mercato.

3. La terminologia utilizzata nella presente legge fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Per quanto attiene alla normativa di incentivi alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

 

     Art. 2. Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale

1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l’attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell’ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali, per l’attuazione di politiche di sviluppo locale intese a :

a) attuare una politica selettiva per migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;

b) promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell’economia regionale;

c) far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l’aggregazione economica delle imprese, l’allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;

d) assicurare l’efficacia e la coerenza dell’intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;

e) conseguire l’efficienza e l’efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;

f) favorire l’integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economicosociali prefissati.

3. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 6, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile ad un’unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisettoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese. L’ammissibilità agli aiuti è limitata ai piani progettuali corredati dell’impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all’albo speciale ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 107, tenuto presso la Banca d’Italia, a finanziare i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.

4. L’aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell’agevolazione.

5. Oggetto del contratto di programma regionale sono i singoli programmi di investimento localizzati sul territorio regionale facenti parte del piano complesso ed integrato di cui al comma 3, consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l’attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in difficoltà.

6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/98, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d’imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

7. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri:

a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;

b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito o società di investimento o società finanziaria di cui al comma 3 nella forma di apporto di capitale di rischio;

c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in coerenza con il Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 e successive modifiche, di seguito denominato PASER, e con il documento strategico regionale;

d) fattibilità tecnica;

e) fattibilità amministrativa;

f) fattibilità economico-finanziaria;

g) tempestività degli effetti sull’incremento dei risultati dell’impresa e dell’incremento occupazionale;

h) sostenibilità ambientale e risparmio energetico;

i) positivo impatto sul sistema socio-economico.

8. La regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, applicando le sanzioni e gli interessi nei limiti previsti dal decreto legislativo n.123/98, in caso di mancato rispetto del divieto di cumulo di agevolazioni, dei vincoli di destinazione dei beni oggetto di agevolazioni, insussistenza di condizioni e degli elementi di valutazione del progetto, falsità di dichiarazioni, incoerenza tra gli investimenti realizzati e quelli ammessi a contributo, altri casi previsti dal contratto stipulato.

 

          Art. 3. Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi [2]

1. Il credito d’imposta regionale per nuovi investimenti produttivi è finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.

2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, consistenti nell’acquisizione, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale, ad esclusione dei beni individuati da apposito regolamento, sono concessi aiuti attraverso la procedura valutativa e nella forma di credito d’imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 123/98, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea [3].

3. Gli aiuti rispettano le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell’agevolazione.

4. Gli investimenti di cui al comma 2 sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo diminuito del valore delle cessioni e delle dismissioni effettuate relativamente a beni di investimento della stessa struttura produttiva.

5. L’agevolazione è determinata in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta ed è fruibile in maniera automatica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/98, articolo 7, commi 3 e 4. La misura dell’agevolazione è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER [4].

6. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio regionale, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti [5].

7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa [6].

8. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate [7].

 

          Art. 4. Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione [8]

1. Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione è finalizzato a favorire l’incremento dell’occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l’occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura valutativa e nelle forme di credito d’imposta o bonus fiscale di cui al decreto legislativo n. 123/98, articoli 5 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione europea [9].

3. L’aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.

4. L’agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

L’agevolazione è concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni.

5. L’incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. L’agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l’agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è fruibile in maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) [10].

8. L’agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. L’agevolazione spetta, altresì, se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento.

9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d’impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate [11].

 

          Art. 5. Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l’innovazione e lo sviluppo

1. Gli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati alla creazione di impresa, al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, all’incremento della dimensione d’impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale [12].

2. Alle imprese che realizzano progetti di cui al comma 1 sul territorio regionale sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, concessioni di garanzie, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del decreto legislativo n. 123/98, articoli 5 e 7. L’ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell’impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria di cui all’articolo 2, comma 3, a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, con interventi di partecipazione temporanea al capitale, con prestiti partecipativi ovvero con interventi equipollenti.

3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, comunque strumentali e necessari all’attuazione dei progetti di cui al comma 1 [13].

4. Gli aiuti sono differenziati con l’emanazione degli atti di cui all’articolo 7, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente legge e nel rispetto delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell’agevolazione. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio regionale, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti [14].

5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa [15].

 

          Art. 6. Incentivi per il consolidamento delle passività a breve

1. Gli incentivi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passività a breve sono finalizzati a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese aventi sede legale ed unità produttive ubicate sul territorio regionale e a facilitare il rapporto con il sistema creditizio e finanziario.

2. Sono concessi aiuti, con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto interessi di cui al decreto legislativo n. 123/98, articoli 5 e 7, alle imprese che effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve, esistenti alla data di pubblicazione del bando, nei confronti di banche, anche in presenza di garanzie di confidi ovvero delle garanzie previste da fondi di garanzia nazionali o regionali, condizionate all’aumento del capitale sociale nella misura fissata con il disciplinare attuativo di cui all’articolo 7, comma 3.

3. L’aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica.

4. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l’apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono [16].

5. Il diritto al beneficio viene meno nei casi di insolvenza nel rimborso del finanziamento, di risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell’attività ovvero di assoggettamento a procedure concorsuali dell’impresa beneficiaria.

 

          Art. 7. Modalità di attuazione

1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è adottata con appositi regolamenti.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all’individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all’emanazione di appositi disciplinari ed atti che consentono l’attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:

a) l’articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15;

b) l’articolo 42 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15;

c) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

5. La Giunta regionale, per le medesime finalità di cui alle norme abrogate, definisce, nell’ambito del regime di aiuti istituito all’articolo 5, specifici disciplinari per incentivi destinati:

a) alle piccole e medie imprese artigiane;

b) alla promozione dell’imprenditoria giovanile sul territorio regionale che garantisce l’ampliamento della base produttiva ed occupazionale, la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;

c) alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di importanza minore;

d) alla promozione dello sviluppo dell’imprenditoria e del lavoro autonomo femminile.

I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti.

6. I disciplinari di cui al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.

7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

 

          Art. 8. Monitoraggio e valutazione

1. L’amministrazione regionale provvede al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime di aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. Il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi avvengono secondo criteri, modalità ed indicatori predeterminati in riferimento agli obiettivi fissati.

3. Entro il trenta novembre di ogni anno la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale contenente i risultati del monitoraggio e le valutazioni, nonché la ricognizione di tutti gli strumenti di aiuto operativi, al fine di valutare la coerenza complessiva del sistema e procedere alla razionalizzazione dello stesso.

 

          Art. 9. Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale: modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11

1. La necessità di garantire un efficiente e trasparente processo di attuazione degli strumenti agevolativi istituiti dalla presente legge, garantendo al contempo un’adeguata certezza nei tempi e nelle procedure attuative, rende necessario adeguare l’ordinamento amministrativo della Giunta regionale. Pertanto, al fine di rafforzare e razionalizzare l’azione amministrativa per l’attuazione del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11:

a) “l’Area generale di coordinamento: Sviluppo attività settore secondario” è ridenominata “Area generale di coordinamento Sviluppo economico”;

b) nell’ambito dell’area di cui alla lettera a), è trasferito il settore “Sviluppo e promozione delle attività commerciali”, già istituito nell’Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario”;

c) per l’esercizio delle competenze in materia di politiche per l’industria, il commercio e la distribuzione, l’energia, l’artigianato, nell’ambito dell’area di cui alla lettera a), sono ridenominati i settori e rideterminate le relative funzioni secondo quanto di seguito disposto [17]:

1) Settore: Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico

1.1. programmazione economico-finanziaria, monitoraggio delle azioni e degli interventi, gestione delle attività correlate alle competenze di programmazione e monitoraggio;

1.2. promozione e gestione degli osservatori sul sistema produttivo regionale e i prezzi.

2) Settore: Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi

2.1. gestione degli strumenti di agevolazione a favore delle imprese e del sistema regionale della cooperazione di produzione-lavoro e sociale;

2.2. gestione degli interventi di infrastrutturazione, valorizzazione, ottimizzazione delle aree di localizzazione produttiva, distributiva delle reti distributive e logistiche, degli interventi finalizzati alla localizzazione di impianti e reti per la produzione e la distribuzione di energia e all’ottimizzazione dei fabbisogni energetici e promozione dell’uso razionale dell’energia [18].

3) Settore: Promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo

3.1. gestione degli strumenti e interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo delle produzioni e dei sistemi territoriali regionali, per il marketing territoriale e l’attrazione degli investimenti, per i connessi progetti di internazionalizzazione e cooperazione internazionale;

3.2. gestione delle azioni di promozione del sistema fieristico regionale;

3.3. gestione degli strumenti di promozione dell’accesso al credito e alla finanza,

degli strumenti finanziari immobiliari, di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio;

3.4. gestione degli interventi per l’aggregazione degli operatori industriali, commerciali e artigiani in associazioni, consorzi, cooperative e società.

4) Settore: Regolazione dei mercati

4.1. attività di regolazione di competenza regionale e correlate attività di gestione e controllo.

4.2. gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;

4.3. istituzione, regolamentazione e svolgimento di fiere, mercati e mostre;

4.4. [pianificazione e regolazione delle attività finalizzate all’utilizzo di acque minerali, acque calde e termali, alla produzione di acque minerali, alla realizzazione e gestione di impianti termali, alla produzione di energia, alle attività estrattive tramite l’utilizzo di cave e torbiere] [19].

2. Il Settore Ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali diventa il Settore 12 dell’Area generale di coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione [20].

 

          Art. 10. Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”, nell’ambito 2 – Sviluppo economico –, Funzione obiettivo n. 283 denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, alla legge regionale n. 24/05, articolo 8.

 

          Art. 11. Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni di modifica della presente legge apportate dall'art. 1, commi da 142 a 154, della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2008, n. 6.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2008, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 110, della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[17] Alinea così modificato dall'art. 32 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[18] Punto così modificato dall'art. 32 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[19] Punto abrogato dall'art. 32 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[20] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.