§ 2.5.10 - L.R. 8 marzo 1985, n. 18.
Istituzioni dei Centri Pilota.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 formazione professionale
Data:08/03/1985
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e per una pi_ù organica elaborazione della programmazione pluriennale ed annuale, sono istituiti i seguenti Centri [...]
Art. 2.  I Centri Pilota, opportunamente dotati delle necessarie risorse e capacità gestionali, in relazione agli specifici progetti approvati dalla Giunta regionale, svolgono le seguenti attività:
Art. 3.  Per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, ai Centri Pilota costituiti presso i Centri di formazione professionale direttamente dipendenti dalla Regione, di cui al precedente art. 1, [...]
Art. 4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per il 1985 in L. 500.000.000, si farà fronte all'apposito stanziamento di bilancio di cui al capitolo 1528 dello stato di [...]


§ 2.5.10 - L.R. 8 marzo 1985, n. 18. [1]

Istituzioni dei Centri Pilota.

 

Art. 1. Nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e per una pi_ù organica elaborazione della programmazione pluriennale ed annuale, sono istituiti i seguenti Centri Pilota, organicamente inseriti, quali uffici a livello provinciale, nella struttura del Servizio Regionale Formazione Professionale:

     1) C.F.P.R. "G. Galilei" - Avellino;

     2) C.F.P.R. "E. Barsanti" - Benevento;

     3) C.F.P.R. "A. Marino" - Caserta;

     4) C.F.P.R. "A. Pacinotti" - Napoli;

     5) C.F.P.R. "E. Torricelli" - Pomigliano;

     6) C.F.P.R. "E. Mattei" - Salerno.

 

     Art. 2. I Centri Pilota, opportunamente dotati delle necessarie risorse e capacità gestionali, in relazione agli specifici progetti approvati dalla Giunta regionale, svolgono le seguenti attività:

     a) formazione ed aggiornamento del personale dei centri di formazione professionale sui contenuti tecnici della formazione e della progettazione degli interventi, anche in relazione alle attività di tipo innovativo previste dai piani poliennali (definizione di procedure e criteri per convenzioni con le aziende, con singoli tecnici, per modalità organizzative degli stages, per la gestione del personale e delle risorse finanziarie, etc.);

     b) attività di sperimentazione, di ricerca e di applicazione della innovazione tecnico-didattica ai cicli formativi previsti nonché di elaborazione del materiale tecnico-didattico;

     c) reperimento, selezione e produzione del materiale di ausilio didattico ed informativo anche con la costituzione di apposita mediateca;

     d) assistenza tecnica alle Amministrazioni Provinciali ed agli Organismi operanti nel settore della formazione professionale per la predisposizione delle proposte di intervento;

     e) predisposizione degli standards di prova di esame finale in relazione ai profili professionali, ai livelli formativi ed alle capacità operative da raggiungere al termine dei corsi;

     f) aggregazione di proposte formative più significative attraverso la determinazione di qualifiche omogenee per ruoli professionali urgenti;

     g) attuazione di studi e ricerche come supporto per l'elaborazione del piano poliennale e di quelli annuali in collegamento con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e l'orientamento professionale;

     h) innovazione permanente dei contenuti didattici al fine di rendere i percorsi formativi rispondenti alle esigenze di professionalità del mondo produttivo;

     i) assistenza tecnica ai Centri di formazione professionale per l'avvio di progetti di alternanza scuola-lavoro, stages in azienda onde promuovere un concreto collegamento tra formazione professionale e mondo del lavoro.

     I Centri Pilota svolgono inoltre le attività corsuali approvate dal Consiglio regionale con i piani annuali, anche come strumento di sperimentazione e verifica delle attività del precedente comma.

 

     Art. 3. Per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, ai Centri Pilota costituiti presso i Centri di formazione professionale direttamente dipendenti dalla Regione, di cui al precedente art. 1, viene applicato, a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia, il personale di ruolo della Giunta regionale ed il personale di ruolo speciale, ad esaurimento, di cui alla legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984.

     La Regione provvede a corsi di aggiornamento e/o riconversione del personale di cui al I comma.

     I Centri Pilota possono stipulare convenzioni con Istituti Universitari, Istituti specializzati ed esperti dipendenti da imprese pubbliche e private, sentita la Commissione Consiliare competente. Possono, inoltre, avvalersi di servizi, strumenti ed apparecchiature anche a mezzo di leasing.

 

     Art. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per il 1985 in L. 500.000.000, si farà fronte all'apposito stanziamento di bilancio di cui al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 18 novembre 2009, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.