§ 2.1.16 - LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1980, N. 63.
Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:11/11/1980
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge. La contabilità e la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono disciplinate dalle disposizioni della [...]
Art. 2.  Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale.
Art. 3.  Collegamento con la pianificazione sanitaria regionale.
Art. 4.  Comunicazione dei dati statistici e finanziari. Le unità sanitarie locali devono trasmettere con periodicità almeno trimestrale i dati di carattere statistico e finanziario alla Regione - [...]
Art. 5.  Natura e validità del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che le unità sanitarie locali [...]
Art. 6.  Previsione bilancio pluriennale. Le previsioni del bilancio pluriennale sia in termine di entrate che di spesa vengono assunte in base alle indicazioni formulate dal Piano Sanitario Regionale.
Art. 7.  Strutture del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è composto da:
Art. 8.  Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale.
Art. 9.  Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale. La quantificazione delle spese nel Bilancio Pluriennale è effettuata come segue:
Art. 10.  Equilibrio del bilancio pluriennale. Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste deve essere, per lo stesso anno, pari al totale delle entrate previste.
Art. 11.  Esercizio finanziario. Le unità sanitarie locali adottano ogni anno il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa. L'anno finanziario delle unità sanitarie locali [...]
Art. 12.  Universalità ed integrità del bilancio. Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.
Art. 13.  Strutture e contenuto del bilancio annuale di previsione. Il bilancio annuale consta di:
Art. 14.  Saldo finanziario. Tra le entrate di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo precedente è altresì iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello [...]
Art. 15.  Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario.
Art. 16.  Previsioni di cassa. Le previsioni di cassa nel bilancio annuale comprendono:
Art. 17.  Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa. Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.
Art. 18.  Classificazione delle entrate e delle spese. Nel bilancio annuale le entrate e le spese sono classificate nei seguenti titoli:
Art. 19.  Contabilità speciale. La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di un apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della U.S.L.
Art. 20.  Allegati al bilancio di previsione. AI bilancio di previsione annuale sono allegati:
Art. 21.  Esercizio provvisorio del bilancio. Le U.S.L. sono autorizzate a ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio fino alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio [...]
Art. 22.  Assestamento e variazioni del bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno le U.S.L. provvedono, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, all'assestamento del bilancio:
Art. 23.  Fondi di riserva. Nel bilancio sono iscritti tra le previsioni di spesa corrente, in termini di competenza e per un ammontare non superiore al 2 per cento dell'importo delle spese correnti:
Art. 24.  Fondo di riserva del bilancio di cassa. Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso [...]
Art. 25.  Fondo per il finanziamento di residui di spese correnti dichiarati perenti. Nello stato di previsione della spesa, Titolo I, del bilancio delle U.S.L. è iscritto un apposito fondo per assicurare il [...]
Art. 26.  Fondo per il finanziamento dei residui di spese in conto capitale dichiarati perenti. Nello stato di previsione della spesa, Titolo II, del bilancio delle U.S.L. è iscritto un apposito fondo per [...]
Art. 27.  Stadi dell'entrata. Tutte le entrate delle U.S.L.
Art. 28.  Accertamento delle entrate. L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio [...]
Art. 29.  Riscossione ed incasso delle entrate. La riscossione delle entrate deve essere fatta, per mezzo della Tesoreria e dei dipendenti designati, sulla base di appositi provvedimenti e nei modi e con le [...]
Art. 30.  Contenuto e forma degli ordinativi di incasso. Gli ordinativi, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e devono [...]
Art. 31.  Limitazioni alla riscossione delle entrate. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza sono restituiti dal tesoriere al Servizio Ragioneria dell'unità [...]
Art. 32.  Versamento delle entrate. Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.
Art. 33.  Fasi della spesa. Le spese previste nel bilancio passano attraverso le seguenti fasi:
Art. 34.  Impegni di spesa. Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive attribuzioni, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in [...]
Art. 35.  Registrazione degli impegni. Le proposte di provvedimento che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al Servizio Ragioneria per la [...]
Art. 36.  Liquidazione delle spese. La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a [...]
Art. 37.  Pagamento delle spese. Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei [...]
Art. 38.  Contenuto e forma dei mandati di pagamento. I mandati di pagamento, distinti a secondo che si riferiscano al conto della competenza od al conto residuo, hanno un numero d'origine progressivo e [...]
Art. 39.  Estinzione dei titoli di pagamento. La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenze e di cassa ed in conformità alle altre [...]
Art. 40.  Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolare la riscossione. I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in [...]
Art. 41.  Limitazione del pagamento dei titoli di spesa. I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i [...]
Art. 42.  Funzionari delegati. Per le spese riguardanti particolari servizi il comitato di gestione nei casi in cui si ritenga necessario assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze dei servizi può [...]
Art. 43.  Servizio economato. E'istituito un servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti [...]
Art. 44.  Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l'espletamento del servizio di economato. I fondi occorrenti ai funzionari delegati ed ai dipendenti di cui all'articolo precedente per [...]
Art. 45.  Rendiconti da parte dei funzionari delegati. Il funzionario delegato deve rendere il conto delle somme erogate, corredato dei documenti giustificativi delle spese, in via ordinaria trimestralmente [...]
Art. 46.  Residui attivi. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio.
Art. 47.  Residui passivi. Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono residui passivi.
Art. 48.  Conservazione dei residui passivi - Perenzione amministrativa. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. [...]
Art. 49.  Separazione del conto dei residui da quello della competenza
Art. 50.  Strutture e funzioni del rendiconto. I risultati della gestione del bilancio sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale che comprende il conto finanziario relativo alla gestione [...]
Art. 51.  Allegati al rendiconto finanziario. Al rendiconto finanziario devono essere allegati:
Art. 52.  Libri e registri obbligatori. Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:
Art. 53.  Oggetto e finalità dei controlli. Sull'attività delle unità sanitarie locali si esercita un controllo di gestione finanziario ed economico secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli [...]
Art. 54.  Verifiche periodiche di cassa. Le verifiche di cassa, da effettuarsi con ritmo almeno trimestrale, sono attuate dai competenti uffici del Comune o dalla Comunità Montana interessata al fine di [...]
Art. 55.  Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa. I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa debbono essere trasmessi dalle unità sanitarie locali, alla Regione entro il termine perentorio di [...]
Art. 56.  Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione. Ove dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di competenza e di cassa risulti che la gestione manifesti un [...]
Art. 57.  Contabilità dei costi. Le unità sanitarie locali devono istituire apposita contabilità dei costi riferite a ciascuno dei centri di costo ed ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa [...]
Art. 58.  Contabilità di magazzino. Le unità sanitarie locali provvedono ad istituire apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni le quali debbono distintamente indicare, per categorie [...]
Art. 59.  Affidamento Servizio tesoreria. Il Servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento del Comitato di gestione, mediante licitazione o trattativa privata, ad una delle seguenti istituzioni [...]
Art. 60.  Capitolato del servizio di tesoreria. Il capitolato deve prevedere:
Art. 61.  Responsabilità del tesoriere. Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.
Art. 62.  Scelta del contraente. I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi un'entrata o spesa devono essere, di regola, preceduti da incanti, secondo le norme della legge di contabilità di [...]
Art. 63.  Asta pubblica. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.
Art. 64.  Licitazione privata. Nel caso di licitazione privata per l'esecuzione di opere si provvede secondo le norme indicate nella legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, negli altri casi, [...]
Art. 65.  Criteri di aggiudicazione per asta pubblica e per licitazione privata. Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
Art. 66.  Trattativa privata. Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:
Art. 67.  Appalto concorso. Si provvede all'appalto concorso, quando si tratti di lavoro e forniture di particolare complessità tecnico-scientifica e che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.
Art. 68.  Servizi in economia. Con atto deliberativo dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione, è approvato il regolamento per i servizi o forniture da eseguirsi in economia.
Art. 69.  Uniformità dei contratti. I contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, la somministrazione o gli appalti delle unità sanitarie locali debbono uniformarsi al capitolato tipo approvato dalla [...]
Art. 70.  Pubblicità dei contratti. I contratti e i verbali per incanti, licitazioni private, appalti-concorso e tutti gli atti delle Unità Sanitarie Locali per cui occorra pubblicità ed autenticità della [...]
Art. 71.  Stipulazione dei contratti. La stipulazione dei contratti relativi a beni immobili e a beni mobili registrati viene espletata dal comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il [...]
Art. 72.  Forme collaborative. Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:
Art. 73.  Modalità di pagamento. I contratti per la fornitura di beni o servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.
Art. 74.  Controlli. I controlli relativi all'esecuzione ed al collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitati a cura dell'ente, salvo quanto stabilito in leggi statali o regionali, per le opere [...]
Art. 75.  Classificazione dei beni immobili. Agli effetti della presente legge i beni immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono classificati in:
Art. 76.  Assunzione in carico di beni immobili. I beni immobili di cui alla lettera a) dell'art. 75, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del Comune sul cui territorio sono ubicati, sono [...]
Art. 77.  Assunzione in carico dei beni mobili. I beni mobili destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati al [...]
Art. 78.  Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera a) dell'art. 75 spetta alle unità [...]
Art. 79.  Acquisto ed alienazione dei beni patrimoniali.
Art. 80.  Beni da reddito. I Comuni, ove i beni di cui alla lettera b) dell'art. 75 della presente legge sono ubicati, provvedono per la alienazione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e [...]
Art. 81.  Responsabilità per spesa in eccedenza alla quota di dotazione. Gli amministratori e i coordinatori dell'Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese [...]
Art. 82.  Responsabilità dei componenti del Comitato di Gestione.
Art. 83.  Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali. I dipendenti delle unità sanitarie locali rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto [...]
Art. 84.  Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.
Art. 85.  Responsabilità dei funzionari delegati e dei dipendenti preposti ai servizi economati. I dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionari delegati e quelli che provvedono [...]
Art. 86.  Esonero da responsabilità. I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione [...]
Art. 87.  Responsabilità per maneggio di denaro. Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro delle unità sanitarie locali ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli [...]
Art. 88.  Obbligo di denuncia. Gli amministratori e i responsabili dell'Ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici delle unità sanitarie locali i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito [...]
Art. 89.  Provvedimenti della Giunta regionale. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20, 57, 58, 59 e 61 della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 90.  Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.
Art. 91.  Bilanci e rendiconti delle unità sanitarie locali allegati ai bilanci e rendiconti dei Comuni e delle Comunità Montane. Ai sensi dell'art. 50, punto 6) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i [...]
Art. 92.  Norme transitorie per la gestione stralcio delle funzioni sanitarie. Alle Unità Sanitarie Locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni [...]
Art. 93.  Rinvio alla normativa vigente. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 94.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.1.16 - LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1980, N. 63.

Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità

sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833.

 

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1. Oggetto della legge. La contabilità e la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale.

     La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche al fine di collaborare, mediante apporti analitici, al perseguimento della conformità dei costi dei servizi sanitari da erogarsi ai relativi benefici.

 

     Art. 3. Collegamento con la pianificazione sanitaria regionale.

     Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali devono essere predisposti in modo da garantire il collegamento sia con il piano sanitario regionale, onde perseguire la realizzazione degli obiettivi fissati dallo stesso, sia con il bilancio pluriennale e con il bilancio annuale di previsione della Regione.

 

     Art. 4. Comunicazione dei dati statistici e finanziari. Le unità sanitarie locali devono trasmettere con periodicità almeno trimestrale i dati di carattere statistico e finanziario alla Regione - Assessorato Igiene e Sanità - alle Comunità Montane e Comuni singoli od associati nel cui territorio le unità stesse operano.

 

 

TITOLO II

Bilancio pluriennale

 

     Art. 5. Natura e validità del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che le unità sanitarie locali prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

     In particolare il bilancio pluriennale costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse in riferimento all'esercizio delle funzioni di competenza.

     Il bilancio pluriennale assume eguale periodicità a quella del Piano Sanitario Regionale.

     Il bilancio pluriennale viene allegato al bilancio annuale di previsione, ed è approvato nei modi previsti per il bilancio annuale stesso e non autorizza la riscossione delle entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

     Gli stanziamenti previsti in esso corrispondono per il primo anno a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

 

     Art. 6. Previsione bilancio pluriennale. Le previsioni del bilancio pluriennale sia in termine di entrate che di spesa vengono assunte in base alle indicazioni formulate dal Piano Sanitario Regionale.

     Le previsioni vengono annualmente aggiornate in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce un allegato.

 

     Art. 7. Strutture del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è composto da:

     a) un quadro delle entrate;

     b) un quadro delle spese;

     c) un quadro riassuntivo.

     Le entrate e le spese devono essere riferite ai titoli ed alle categorie del bilancio annuale.

     Le spese inoltre, devono essere riclassificate in appositi allegati, per funzioni e per programmi.

 

     Art. 8. Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale.

     La quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale viene determinata così come segue:

     - la quota del fondo sanitario regionale, parte corrente, è iscritta applicando all'ammontare del fondo sanitario regionale, previsto nel bilancio pluriennale regionale, i parametri di riparto stabiliti dalla Regione.

     - la quota del fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale regionale e delle prescrizioni del piano sanitario regionale.

     - le eventuali altre entrate sono iscritte, tenuto conto di tutti i fattori che possono concorrere alla valutazione quantitativa delle stesse, oppure, in assenza, su quanto è stato accertato negli anni precedenti.

 

     Art. 9. Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale. La quantificazione delle spese nel Bilancio Pluriennale è effettuata come segue:

     - per la spesa corrente, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale e con riguardo ai vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;

     - per la spesa in conto capitale sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale.

 

     Art. 10. Equilibrio del bilancio pluriennale. Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste deve essere, per lo stesso anno, pari al totale delle entrate previste.

     Le entrate debbono, altresì, pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

 

 

TITOLO III

Bilancio di previsione annuale

 

CAPO I

Formazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale

 

     Art. 11. Esercizio finanziario. Le unità sanitarie locali adottano ogni anno il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa. L'anno finanziario delle unità sanitarie locali decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

     Il bilancio, di cui al primo comma, predisposto dal Comitato di gestione entro il 30 settembre, è approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 novembre successivo.

 

     Art. 12. Universalità ed integrità del bilancio. Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.

     Tutte le entrate devono essere inserite nel bilancio della U.S.L. al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     Parimenti tutte le spese devono essere inserite in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

 

     Art. 13. Strutture e contenuto del bilancio annuale di previsione. Il bilancio annuale consta di:

     1) uno stato di previsione delle entrate;

     2) uno stato di previsione delle spese;

     3) un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

     Ad ogni stato di previsione è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

     Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle pese che si prevede di impegnare nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si prevede il pagamento, sul medesimo esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza.

     Tra le entrate di cui al punto 3) del comma precedente è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 14. Saldo finanziario. Tra le entrate di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo precedente è altresì iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     L'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal bilancio preventivo ed accertato in sede di assestamento di cui al successivo articolo 22 è destinato al finanziamento delle spese di investimento o correnti "una tantum".

 

     Art. 15. Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario.

     Le entrate e le spese sono previste secondo disposizioni contenute negli articoli precedenti.

     Nelle previsioni di spesa devono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

     Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenuto conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.

 

     Art. 16. Previsioni di cassa. Le previsioni di cassa nel bilancio annuale comprendono:

     a) per le entrate la presunta giacenza iniziale di cassa e per ciascun capitolo il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza;

     b) per la spesa il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza, nonché l'ammontare previsto della giacenza di cassa alla fine dell'esercizio.

 

     Art. 17. Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa. Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.

     Le entrate devono pareggiare le spese con riguardo ad ogni titolo.

     Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento nel corso dell'esercizio deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 18. Classificazione delle entrate e delle spese. Nel bilancio annuale le entrate e le spese sono classificate nei seguenti titoli:

     - TITOLO I - correnti;

     - TITOLO II - conto capitale di investimento;

     - TITOLO III - partite di giro e contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

     Per la classificazione economica e funzionale della spesa, nonché per l'adeguamento della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese e dei relativi codici, le Unità Sanitarie Locali devono attenersi a quanto stabilito in proposito dalle leggi di bilancio e di contabilità della Regione, sino a quando sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 19. Contabilità speciale. La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di un apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della U.S.L.

     competente per territorio.

     Le U.S.L. potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste dal Piano sanitario regionale.

     Per ciascuna contabilità speciale occorre fare riferimento allo schema di bilancio di cui al IV comma dell'art. 18.

 

     Art. 20. Allegati al bilancio di previsione. AI bilancio di previsione annuale sono allegati:

     1) Bilancio Pluriennale;

     2) Prospetto per la riclassificazione della spesa per funzioni;

     3) Prospetto di riclassificazione della spesa per programmi;

     4) Relazione al bilancio.

     I prospetti di cui ai punti 2) e 3) sono predisposti sulla base di schemi approvati con deliberazioni della Giunta regionale.

 

     Art. 21. Esercizio provvisorio del bilancio. Le U.S.L. sono autorizzate a ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio fino alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile.

     Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi d'esercizio provvisorio ovvero nei limiti del maggiore importo necessario qualora si tratti di spese tassativamente frazionate in dodicesimi.

     Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato dall'assemblea generale, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

     Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'assemblea generale non sia esecutivo è autorizzata in via provvisoria la gestione del bilancio medesimo, nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

     Qualora, peraltro, il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ai capitoli non coinvolti dal rinvio.

     Qualora, infine, il rinvio investa l'intero bilancio è autorizzata la gestione del bilancio stesso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

     Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia agli impegni che ai pagamenti.

 

 

CAPO II

Variazioni del bilancio di previsione

 

     Art. 22. Assestamento e variazioni del bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno le U.S.L. provvedono, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, all'assestamento del bilancio:

     1) per l'aggiornamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle relative previsioni in termini di cassa. Non sono ammesse variazioni in aumento dei residui passivi;

     2) per l'aggiornamento della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui si riferisce il bilancio;

     3) per l'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario.

     L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'Assemblea generale, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio.

     Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17.

     Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno in cui il bilancio stesso si riferisce.

 

     Art. 23. Fondi di riserva. Nel bilancio sono iscritti tra le previsioni di spesa corrente, in termini di competenza e per un ammontare non superiore al 2 per cento dell'importo delle spese correnti:

     - un fondo di riserva ordinario per integrare stanziamenti di competenza di parte corrente, rivelatisi insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario dei rispettivi servizi;

     - un fondo di riserva per spese impreviste che deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

     I prelevamenti dai fondi di cui al precedente comma sono disposti con deliberazioni del comitato di gestione.

 

     Art. 24. Fondo di riserva del bilancio di cassa. Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio su capitoli di spesa rivelatisi insufficienti rispetto agli stanziamenti determinati in sede di previsione iniziale.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli di bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Comitato di gestione.

     L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

 

     Art. 25. Fondo per il finanziamento di residui di spese correnti dichiarati perenti. Nello stato di previsione della spesa, Titolo I, del bilancio delle U.S.L. è iscritto un apposito fondo per assicurare il finanziamento di residui di spesa correnti dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

     Al pagamento di tali residui reclamati dai creditori si provvede con prelevamento dell'occorrente importo dal predetto fondo e correlata iscrizione della somma in aumento nei capitoli di spesa interessati.

     I prelevamenti dal fondo di cui al precedente primo comma e le correlate iscrizioni sui competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazioni del Comitato di gestione.

 

     Art. 26. Fondo per il finanziamento dei residui di spese in conto capitale dichiarati perenti. Nello stato di previsione della spesa, Titolo II, del bilancio delle U.S.L. è iscritto un apposito fondo per assicurare il finanziamento di residui di spesa in conto capitale dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

     Al pagamento di tali residui reclamati dai creditori si provvede con prelevamento dell'occorrente importo dal predetto fondo e correlata iscrizione della somma in aumento nei capitoli di spesa interessati.

     I prelevamenti dal fondo di cui al precedente primo comma e le correlate iscrizioni nei competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazione del Comitato di gestione.

 

 

CAPO III

Gestione del bilancio

 

     Art. 27. Stadi dell'entrata. Tutte le entrate delle U.S.L.

     passano per i seguenti stadi:

     - accertamento;

     - riscossione;

     - versamento.

     Tali stadi per talune entrate possono essere ricompresi nel medesimo atto.

 

     Art. 28. Accertamento delle entrate. L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

     Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui all'art. 59 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

     Le entrate concernenti parte compensativa della spesa e quelle comprese nelle contabilità speciali sono accertate in correlazione alla assunzione dell'impegno di spesa.

 

     Art. 29. Riscossione ed incasso delle entrate. La riscossione delle entrate deve essere fatta, per mezzo della Tesoreria e dei dipendenti designati, sulla base di appositi provvedimenti e nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

     La riscossione delle entrate è fatta per conto delle unità sanitarie locali sotto la personale responsabilità di chi la effettua e con l'obbligo del versamento in Tesoreria.

     Nessun titolo di credito verso le unità sanitarie locali può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le stesse.

     La riscossione delle entrate realizzate direttamente dalla Tesoreria ed il versamento da parte dei dipendenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal Presidente del Comitato di gestione o da uno dei componenti dello stesso delegati dal Presidente e controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari delle U.S.L. o da chi lo sostituisce.

 

     Art. 30. Contenuto e forma degli ordinativi di incasso. Gli ordinativi, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e devono contenere le seguenti indicazioni a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

     b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

     c) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata, la previsione originaria o variata, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

     d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

     e) la causa del versamento;

     f) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;

     g) la data di emissione.

 

     Art. 31. Limitazioni alla riscossione delle entrate. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza sono restituiti dal tesoriere al Servizio Ragioneria dell'unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

     Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati.

     Per le entrate rimaste in sospeso si provvede alla emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto di residui.

 

     Art. 32. Versamento delle entrate. Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

     La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al Servizio Ragioneria dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 33. Fasi della spesa. Le spese previste nel bilancio passano attraverso le seguenti fasi:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinativo e pagamento.

     Le tre fasi possono essere, in alcuni casi, simultanee.

 

     Art. 34. Impegni di spesa. Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive attribuzioni, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

     Formano impegno, sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalle unità sanitarie locali, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, ovvero assunte per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     Le registrazioni degli impegni di spesa riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento già di massima autorizzati possono essere effettuate una sola volta per tutto l'anno e a scadenze periodiche.

 

     Art. 35. Registrazione degli impegni. Le proposte di provvedimento che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al Servizio Ragioneria per la registrazione del relativo impegno a cura dei servizi preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.

     Prima di eseguire la registrazione, il Servizio Ragioneria verifica la legalità della spesa, la giusta imputazione al bilancio, nonché l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

     Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di variazione ovvero di annullamento dei provvedimenti stessi, i servizi interessati devono immediatamente darne comunicazione al Servizio Ragioneria per la conseguente variazione ovvero cancellazione della registrazione.

     Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti ulteriori impegni.

 

     Art. 36. Liquidazione delle spese. La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collocamento e l'iscrizione in inventario dei beni stessi.

     Alla liquidazione delle spese provvede il Presidente del Comitato di gestione.

     Il Presidente del Comitato di gestione può delegare per la liquidazione di spesa, singoli componenti del Comitato stesso, o singoli funzionari stabilendo se del caso, opportune direttive.

 

     Art. 37. Pagamento delle spese. Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria.

     I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono firmati dal Presidente del comitato di gestione e da uno dei componenti del comitato stesso, delegato dal presidente e controfirmati dal Coordinatore Amministrativo e dal responsabile del servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce.

     Nei casi e con le modalità previste all'articolo 42 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione, con l'obbligo della resa del conto secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 45.

 

     Art. 38. Contenuto e forma dei mandati di pagamento. I mandati di pagamento, distinti a secondo che si riferiscano al conto della competenza od al conto residuo, hanno un numero d'origine progressivo e devono contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

     b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

     c) il numero del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e quello successivamente variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

     d) il creditore od i creditori o chi per essi legalmente autorizzato a rilasciare quietanze;

     e) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

     f) l'oggetto delle spese;

     g) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

     h) le indicazioni dei documenti giustificativi allegati;

     i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

     l) la data dell'emissione.

 

     Art. 39. Estinzione dei titoli di pagamento. La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenze e di cassa ed in conformità alle altre disposizioni di legge.

     Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

     La tesoreria è tenuta al pagamento, in mancanza del relativo mandato solo per spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte ed altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio ragioneria l'emissione del relativo mandato.

 

     Art. 40. Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolare la riscossione. I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico od assegno circolare non trasferibile a favore della persona del creditore, con tassa e spese a carico di quest'ultimo.

     I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione alla quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 41. Limitazione del pagamento dei titoli di spesa. I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente, devono essere restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla tesoreria.

     I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati.

     I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

     Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, sempreché non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

 

     Art. 42. Funzionari delegati. Per le spese riguardanti particolari servizi il comitato di gestione nei casi in cui si ritenga necessario assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze dei servizi può far ricorso mediante provvedimento motivato all'anticipazione di fondi a favore di un dipendente della unità sanitaria locale, che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perché provvede al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.

 

     Art. 43. Servizio economato. E'istituito un servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per la loro natura, devono farsi in economia o quando ricorrano speciali circostanze che ne richiedano la esecuzione immediata.

     Tale servizio è disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime devono essere contenute, le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione.

     I dipendenti delegati alla gestione del servizio economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

 

     Art. 44. Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l'espletamento del servizio di economato. I fondi occorrenti ai funzionari delegati ed ai dipendenti di cui all'articolo precedente per l'espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso le filiali o la sede provinciale dell'Istituto di credito titolare del Servizio Tesoreria delle Unità Sanitarie Locali.

     Le anticipazioni anzidette devono essere effettuate con separati mandati di pagamento per ogni capitolo del bilancio e l'importo di ciascuno di esse non potrà superare la somma occorrente per un trimestre.

     Sui fondi depositati nei conti correnti di cui al primo comma devono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per le eccedenze attive di Tesoreria.

     Gli interessi maturati su detti fondi devono essere versati annualmente alla Tesoreria.

 

     Art. 45. Rendiconti da parte dei funzionari delegati. Il funzionario delegato deve rendere il conto delle somme erogate, corredato dei documenti giustificativi delle spese, in via ordinaria trimestralmente alla scadenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

     Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lascia l'incarico.

     Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in 10 giorni dalla scadenza di cui al I comma o dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione dall'incarico ai sensi del comma precedente.

     I competenti uffici delle Unità Sanitarie Locali, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmettono il rendiconto al Comitato di Gestione, il quale con proprio atto, lo approva dando discarico al funzionario incaricato delle somme erogate ed autorizzando la reintegrazione delle disposte anticipazioni per le esigenze del successivo trimestre.

     Alla fine dell'esercizio, si emette un mandato di saldo nel caso che il funzionario delegato, dal conto dell'ultimo trimestre, risulti creditore. Qualora egli risulti invece, in debito, la somma rimasta disponibile sull'anticipazione deve essere, al termine dell'esercizio finanziario, versata in Tesoreria, in conto entrate eventuali e potrà essere assegnata al corrispondente capitolo di spesa.

     I funzionari delegati non possono, delle somme ricevute in anticipazione, fare uso diverso da quello per cui vennero concesse.

 

     Art. 46. Residui attivi. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio.

     Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

     Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

     Art. 47. Residui passivi. Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono residui passivi.

     Le somme stanziate in conto capitale anche se non impegnate possono essere mantenute in bilancio, nella gestione residui, per un solo esercizio successivo a quello di stanziamento. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa.

     Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del titolo I del bilancio non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

     Art. 48. Conservazione dei residui passivi - Perenzione amministrativa. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 25 e 26.

 

     Art. 49. Separazione del conto dei residui da quello della competenza

- Divieto di variazione dei residui. Il conto dei residui è tenuto distinto

da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui

possa essere imputata ai fondi della competenza e viceversa.

     Inoltre, nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

     In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell'entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

 

 

CAPO IV

Rendiconto

 

     Art. 50. Strutture e funzioni del rendiconto. I risultati della gestione del bilancio sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale che comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

     Il rendiconto generale è predisposto dal Comitato di gestione ed inviato alla Giunta regionale la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

     Il rendiconto generale deve essere deliberato dall'Assemblea generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce.

     Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

     2) le previsioni finali in termini di competenza;

     3) le previsioni finali in termini di cassa;

     4) l'ammontare delle entrate riscosse in conto residui;

     5) l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

     7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

     9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa;

     10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

     11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

     12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

     13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

     Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali in termini di competenza;

     3) le previsioni finali in termini di cassa;

     4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

     7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

     8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

     9) le economie e le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

     10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

     11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

     12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

     13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

     Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto stesso si riferisce:

     - le attività e le passività finanziarie;

     - ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative intervenute nel corso dell'esercizio.

     Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     Al conto del patrimonio è allegato l'elenco descrittivo dei beni immobili e mobili di destinazione.

 

     Art. 51. Allegati al rendiconto finanziario. Al rendiconto finanziario devono essere allegati:

     1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;

     2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi;

     3) un riepilogo dell'inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili;

     4) un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari;

     5) una relazione che faccia specifico riferimento ai livelli assistenziali raggiunti, alla spesa sostenuta per le varie attività svolte ed al grado di raggiungimento degli obiettivi, posti in relazione ai costi sostenuti, utilizzando adeguati indicatori di efficienza.

     I prospetti e i riepiloghi previsti dal presente articolo, nonché gli indicatori di efficienza vengono determinati dalla Giunta regionale.

 

 

CAPO V

Scritture e rilevazioni contabili

 

     Art. 52. Libri e registri obbligatori. Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

     1) giornali dei mandati e delle ricevute e libro mastro;

     2) giornale del riscuotitore interno;

     3) protocollo fatture fornitori;

     4) partitario fornitori;

     5) inventario degli immobili e dei beni mobili registrati;

     6) inventario dei beni mobili;

     7) libro relativo ai contratti finanziari.

     La Giunta regionale può con propria deliberazione stabilire le modalità da osservare per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.

     Le unità sanitarie locali devono, altresì, tenere i libri e i registri obbligatori ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

 

 

TITOLO IV

Controllo di gestione

 

     Art. 53. Oggetto e finalità dei controlli. Sull'attività delle unità sanitarie locali si esercita un controllo di gestione finanziario ed economico secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo.

     Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

     Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi- benefici.

 

     Art. 54. Verifiche periodiche di cassa. Le verifiche di cassa, da effettuarsi con ritmo almeno trimestrale, sono attuate dai competenti uffici del Comune o dalla Comunità Montana interessata al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente al Sindaco o al Presidente della Comunità Montana competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 56.

     Qualora nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale siano compresi i territori di più Comuni o di una Comunità Montana e di uno o più Comuni che non facciano parte della stessa, l'Assemblea generale dell'unità sanitaria locale stessa individua il Comune a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.

 

     Art. 55. Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa. I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa debbono essere trasmessi dalle unità sanitarie locali, alla Regione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del trimestre e devono dare conto dei debiti e dei crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonché dell'avanzo e del disavanzo di cassa, dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro 90 giorni dalla stipula del contratto come previsto dall'art. 73.

 

     Art. 56. Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione. Ove dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di competenza e di cassa risulti che la gestione manifesti un disavanzo complessivo e ciò anche con riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, l'Assemblea generale dell'unità sanitaria locale adotta i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 57. Contabilità dei costi. Le unità sanitarie locali devono istituire apposita contabilità dei costi riferite a ciascuno dei centri di costo ed ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente o in conto capitale al fine di pervenire alla dimostrazione del costo complessivo, per esercizio, di ciascun centro.

     Detta contabilità è tenuta sulla base di modalità e secondo apposito schema approvato dalla Giunta regionale.

     Le risultanze della contabilità in argomento forniranno oggetto del prospetto di cui al I comma, punto 2) dell'art. 20.

 

     Art. 58. Contabilità di magazzino. Le unità sanitarie locali provvedono ad istituire apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni le quali debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.

     Le norme per la tenuta della contabilità di magazzino, nonché quelle per il movimento dei materiali di facile consumo, sono disposte dalla Giunta regionale.

 

 

TITOLO V

Servizio tesoreria

 

     Art. 59. Affidamento Servizio tesoreria. Il Servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento del Comitato di gestione, mediante licitazione o trattativa privata, ad una delle seguenti istituzioni creditizie in applicazione dell'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto del Ministro del Tesoro 2 agosto 1980 pubblicato nella G.U. 14 agosto 1980, n. 223:

     - istituti di credito di diritto pubblico;

     - banche di interesse nazionale;

     - banche di credito ordinario con un patrimonio non inferiore a lire 300 milioni;

     - casse di risparmio, monti di credito su pegno di I categoria, banche popolari e casse rurali ed artigiane con un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

     A parità di condizioni il Servizio di Tesoreria viene affidato all'istituto di credito che svolge il Servizio di Tesoreria per il Comune o la maggior parte dei Comuni o per la Comunità Montana operanti nell'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali, sempreché appartenente ad una delle suddette categorie di banche.

     La Giunta Regionale approva il capitolato per l'affidamento dei servizi di tesoreria.

     Il capitolato deve stabilire la possibilità delle Unità Sanitarie Locali di ricorrere ad anticipazioni mensili in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa corrente stanziata nel bilancio di previsione per l'anno in corso e deve uniformarsi - ai fini della disciplina del Servizio di tesoreria delle Unità Sanitarie Locali - ai criteri generali fissati dal decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 60. Capitolato del servizio di tesoreria. Il capitolato deve prevedere:

     - i criteri per l'affidamento del servizio;

     - la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;

     - le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni obbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa;

     - le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;

     - le modalità per la comunicazione dei provvedimenti regionali e di ogni altro elemento inerenti al servizio di tesoreria;

     - le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;

     - la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile;

     - l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente indicate le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nonché il fondo di cassa.

     Il capitolato deve inoltre prevedere le modalità per l'effettuazione - da parte degli uffici dei comuni, singoli o associati e delle Comunità montane interessate - di periodiche verifiche di cassa con ritmo almeno bimestrale.

 

     Art. 61. Responsabilità del tesoriere. Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

     Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

     La vigilanza ed il riscontro esercitati dai dipendenti dell'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonché le verifiche espletate ai sensi dell'art. 54, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere, anche per fatti ad esso imputabili per la mancata tempestiva estinzione di titoli di cassa a favore di creditori.

     Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il conto stesso si riferisce o entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

     Il responsabile del Servizio Ragioneria dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità contro previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati di tale conto.

 

 

TITOLO VI

I Contratti

 

     Art. 62. Scelta del contraente. I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi un'entrata o spesa devono essere, di regola, preceduti da incanti, secondo le norme della legge di contabilità di Stato e della legge comunale e provinciale.

     La scelta del contraente avviene a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata o appalto concorso.

 

     Art. 63. Asta pubblica. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.

     Un estratto di esso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale od a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

     L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 65.

 

     Art. 64. Licitazione privata. Nel caso di licitazione privata per l'esecuzione di opere si provvede secondo le norme indicate nella legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, negli altri casi, in uno dei seguenti modi:

     a) per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;

     b) per mezzo di offerta di prezzi unitari.

     L'invito a ditte o persone ritenute idonee deve contenere, in schema, almeno:

     - la descrizione sommaria dell'oggetto o della prestazione da eseguire;

     - le condizioni generali e particolari del contratto;

     - l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione.

 

     Art. 65. Criteri di aggiudicazione per asta pubblica e per licitazione privata. Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

     1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'asta di gara o nella lettura di invito;

     2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, fermo restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge n. 14 del 2 febbraio 1973;

     a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto, debbono essere conformati ad appositi capitolati o disciplinati tecnici;

     b) a favore dell'offerta più vantaggiosa non solo in termini economici, ma anche con riferimento alla qualità della prestazione ed alla funzionalità tecnica del servizio.

     L'unità sanitaria locale, a giudizio insindacabile, esclude le offerte di coloro che, nell'esecuzione di altri contratti, si sono resi colpevoli di negligenza o mala fede.

 

     Art. 66. Trattativa privata. Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:

     1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati

dall'amministrazione;

     2) quando ricorrano le condizioni per dar luogo all'aggiudicazione di lavori in prosecuzione di altri già appaltati, con le modalità della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

     3) quando si tratti dell'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti e la cui produzione sia garantita da privativa industriale e per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi ed a sede degli uffici dell'unità sanitaria locale;

     5) quando ricorrano circostanze eccezionali, di estrema urgenza, esaurientemente motivate;

     6) quando si tratti di contratti di valore non superiore ai trenta milioni. A tal fine:

     a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni;

     b) l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta dal prezzo e dalla durata di esso quando si tratti di spese continuative.

 

     Art. 67. Appalto concorso. Si provvede all'appalto concorso, quando si tratti di lavoro e forniture di particolare complessità tecnico-scientifica e che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.

     In tal caso, le persone o le ditte invitate presentano nei modi e nelle forme previsti dall'invito il progetto dei lavori o della fornitura.

     La scelta del progetto è effettuata dal Comitato di gestione, sentito il parere di una Commissione tecnica appositamente nominata sulla base di valutazione degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

     Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

 

     Art. 68. Servizi in economia. Con atto deliberativo dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione, è approvato il regolamento per i servizi o forniture da eseguirsi in economia.

     Il regolamento dovrà stabilire i limiti di somme per gruppi omogenei di servizi o forniture.

 

     Art. 69. Uniformità dei contratti. I contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, la somministrazione o gli appalti delle unità sanitarie locali debbono uniformarsi al capitolato tipo approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

     La Giunta regionale stabilisce le liste merceologiche tipo dei beni e materiali di generale consumo occorrenti alle unità sanitarie locali.

 

     Art. 70. Pubblicità dei contratti. I contratti e i verbali per incanti, licitazioni private, appalti-concorso e tutti gli atti delle Unità Sanitarie Locali per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, sono redatti in forma pubblica amministrativa, dal responsabile del servizio competente.

     Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto.

     Il responsabile del servizio di cui al primo comma provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge del registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla legge medesima.

     E fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

 

     Art. 71. Stipulazione dei contratti. La stipulazione dei contratti relativi a beni immobili e a beni mobili registrati viene espletata dal comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato.

     Le eventuali spese per la stipulazione dei contratti e le relative tasse e imposte che per legge sono a carico del comune vanno imputate al bilancio della unità sanitaria locale che ha deliberato il contratto.

 

     Art. 72. Forme collaborative. Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:

     1) acquistare beni o realizzare opere di comune interesse;

     2) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni appartenenti ad una sola di esse o ad altri.

 

     Art. 73. Modalità di pagamento. I contratti per la fornitura di beni o servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

     Il termine di pagamento di cui al I comma si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

 

     Art. 74. Controlli. I controlli relativi all'esecuzione ed al collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitati a cura dell'ente, salvo quanto stabilito in leggi statali o regionali, per le opere finanziate in tutto o in parte dallo Stato o dalla Regione.

     Spetta al comitato di gestione di deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sulla non applicazione di penalità contrattuali, nonché sulla revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi contrattuali.

 

 

TITOLO VII

Gestione del patrimonio

 

     Art. 75. Classificazione dei beni immobili. Agli effetti della presente legge i beni immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono classificati in:

     a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari;

     b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali.

 

     Art. 76. Assunzione in carico di beni immobili. I beni immobili di cui alla lettera a) dell'art. 75, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del Comune sul cui territorio sono ubicati, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili delle Unità Sanitarie Locali di destinazione. Tale inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

     1) il numero progressivo di carico;

     2) la data di presa in carico;

     3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione ed i dati catastali di ogni singolo bene;

     4) la destinazione funzionale nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale;

     5) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento.

     Per il trasferimento e la presa di carico dei beni vengono adottati, sia da parte del Comune che dell'Unità Sanitaria Locale i necessari provvedimenti.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beni mobili registrati da parte dei Comuni ove è situato il presidio sanitario al quale il bene mobile stesso è assegnato e da parte della competente unità sanitaria locale.

 

     Art. 77. Assunzione in carico dei beni mobili. I beni mobili destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati al momento della destinazione, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili della competente unità sanitaria locale.

     Tale inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

     1) il numero progressivo di carico;

     2) la data di presa in carico;

     3) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;

     4) la quantità e il numero per ciascuna specie;

     5) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

     6) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento.

     Per il trasferimento o la presa in carico dei beni mobili vengono adottati sia da parte del Comune che dalle unità sanitarie locali i necessari provvedimenti.

 

     Art. 78. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera a) dell'art. 75 spetta alle unità sanitarie locali.

 

     Art. 79. Acquisto ed alienazione dei beni patrimoniali.

     L'Assemblea generale della unità sanitaria locale può deliberare proposte di svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma dell'art. 43 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, osservando la procedura prevista dal successivo art. 44.

 

     Art. 80. Beni da reddito. I Comuni, ove i beni di cui alla lettera b) dell'art. 75 della presente legge sono ubicati, provvedono per la alienazione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni nel rispetto delle norme di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

TITOLO VIII

Responsabilità

 

     Art. 81. Responsabilità per spesa in eccedenza alla quota di dotazione. Gli amministratori e i coordinatori dell'Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano destinate da esigenze o direttive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 82. Responsabilità dei componenti del Comitato di Gestione.

     I componenti del Comitato di Gestione rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi delle Unità Sanitarie Locali, con cui sono stati assunti i relativi impegni, non divenuti esecutivi nei modi di legge.

     I componenti del Comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido delle spese pagate in relazione alle deliberazioni immediatamente eseguibili da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

 

     Art. 83. Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali. I dipendenti delle unità sanitarie locali rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma dell'art. 82.

 

     Art. 84. Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.

     Gli amministratori e i dipendenti delle unità sanitarie locali sono responsabili per i danni derivanti alle unità sanitarie locali stesse da violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per gli amministratori e dipendenti dei Comuni e delle Province.

 

     Art. 85. Responsabilità dei funzionari delegati e dei dipendenti preposti ai servizi economati. I dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionari delegati e quelli che provvedono alla gestione del servizio di economato rispondono, oltreché a norma degli artt. 83 e 84 anche ai sensi delle specifiche disposizioni che li riguardano contenuti nella presente legge.

 

     Art. 86. Esonero da responsabilità. I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

 

     Art. 87. Responsabilità per maneggio di denaro. Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro delle unità sanitarie locali ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 della presente legge.

 

     Art. 88. Obbligo di denuncia. Gli amministratori e i responsabili dell'Ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici delle unità sanitarie locali i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità per violazione degli obblighi previsti dall'art. 34 ed ai sensi degli artt. 81, 82, 83, 84, 85 e 87 della presente legge, devono farne denuncia al procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

     Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'Ufficio di direzione.

 

 

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

 

     Art. 89. Provvedimenti della Giunta regionale. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20, 57, 58, 59 e 61 della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 90. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

     Il bilancio di previsione delle Unità Sanitarie Locali, per l'esercizio 1980 è adottato dalle stesse entro quattro mesi dalla seduta di insediamento delle rispettive assemblee generali.

 

     Art. 91. Bilanci e rendiconti delle unità sanitarie locali allegati ai bilanci e rendiconti dei Comuni e delle Comunità Montane. Ai sensi dell'art. 50, punto 6) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i bilanci di previsione ed i rendiconti delle unità sanitarie locali sono allegati rispettivamente ai bilanci di previsione e ai rendiconti dei Comuni e delle Comunità Montane esistenti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali stesse.

 

     Art. 92. Norme transitorie per la gestione stralcio delle funzioni sanitarie. Alle Unità Sanitarie Locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni sanitarie anteriori al funzionamento delle stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Alla sistemazione delle situazioni di cui al precedente comma provvederà lo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 93. Rinvio alla normativa vigente. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

 

     Art. 94. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.