§ 1.9.30 - L.R. 27 marzo 2009, n. 4.
Legge elettorale


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:27/03/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale
Art. 3.  Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste
Art. 4.  Scheda elettorale
Art. 5.  Elezione del Presidente della Giunta regionale
Art. 6.  Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
Art. 7.  Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale
Art. 8.  Surrogazioni
Art. 9.  Supplenza
Art. 10.  Rappresentanza di genere
Art. 11.  Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali
Art. 12.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.9.30 - L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale

(B.U. 14 aprile 2009, n. 23)

 

Art. 1. Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all’articolo 7 di quest’ultima, s’intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2. Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall’articolo 9 della legge n. 108/1968 per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori [1].

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell’articolo 11 della legge n. 108/1968.

 

     Art. 3. Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all’attribuzione del premio di maggioranza.

 

     Art. 4. Scheda elettorale

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

 

     Art. 5. Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

 

     Art. 6. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

 

     Art. 7. Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo, è allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L’Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell’intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L’Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l’Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, più di trentadue seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentadue seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti [2];

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l’Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l’ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l’Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell’Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

 

     Art. 8. Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate dall’articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell’articolo 7, comma 7, lettera c), quest’ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate dall’articolo 7, commi 7 e 8.

 

     Art. 9. Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altra causa prevista dall’ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell’articolo 8 [3].

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 8.

 

     Art. 10. Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

 

     Art. 11. Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E’ garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all’ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell’ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

 

     Art. 12. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 4.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2011, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 16/2011.