§ 1.7.27 - L.R. 3 marzo 2003, n. 5.
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:03/03/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell’articolo 17 dello statuto regionale e del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.7.27 - L.R. 3 marzo 2003, n. 5. [1]

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2003.

(B.U. 10 marzo 2003, n. 11)

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell’articolo 17 dello statuto regionale e del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2003, n. 1, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2003" è prorogato al 30 aprile 2003.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° marzo 2003.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.