§ 1.5.1 - L.R. 9 agosto 1974, n. 39.
Istituzione dell'Ente Regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:09/08/1974
Numero:39


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'"Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato" avente personalità giuridica pubblica.
Art. 2.      L'Ente - che successivamente sarà indicato con la sigla ERSVA
Art. 3.      In armonia con la programmazione economica regionale e, in conformità degli indirizzi determinati nel settore dal Consiglio regionale, l'ERSVA ha per obiettivi e finalità la promozione dello [...]
Art. 4.      L'ERSVA, inoltre, per la migliore divulgazione dell'artigianato campano:
Art. 5.      L'ERSVA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Art. 6.      Alle spese di funzionamento e di attività dell'ERSVA si provvede:
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 8 bis. 
Art. 8 ter. 
Art. 8 quater. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 14.      Il Collegio sindacale deve:
Art. 15. 
Art. 16.      Al Presidente e al Vice Presidente dell'Ente è dovuta una indennità di carica. Ai Componenti del Consiglio Generale e del Comitato esecutivo e ai Sindaci è dovuto un gettone di presenza
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'ERVSA, la Regione Campania provvede con la concessione di un contributo di lire 900 milioni.
Art. 21.      Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, la Regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio [...]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.      In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.


§ 1.5.1 - L.R. 9 agosto 1974, n. 39. [1]

Istituzione dell'Ente Regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.

(B.U. 14 agosto 1974, n. 59)

 

Art. 1.

     E' istituito l'"Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato" avente personalità giuridica pubblica.

     La presente legge ne regola l'attività e il funzionamento.

 

     Art. 2.

     L'Ente - che successivamente sarà indicato con la sigla ERSVA

- ha sede nella città di Napoli.

     Possono essere istituiti, con provvedimento del Comitato esecutivo dell'ERSVA, uffici decentrati nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno [2].

 

     Art. 3.

     In armonia con la programmazione economica regionale e, in conformità degli indirizzi determinati nel settore dal Consiglio regionale, l'ERSVA ha per obiettivi e finalità la promozione dello sviluppo e della valorizzazione dell'artigianato regionale, attuando iniziative idonee a sostenerlo e tutelarlo.

     A tal fine:

     a) promuove la cooperazione e la costituzione di Associazioni Consortili dell'artigianato;

     b) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale;

     c) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane per l'aggiornamento tecnologico e l'incremento della produttività aziendale;

     d) presta la sua assistenza alle imprese artigiane, alle cooperative e consorzi fra imprese ed artigiani per l'accesso al credito agevolato e per l'utilizzo di contributi a fondo perduto che saranno regolamentati da apposite leggi regionali;

     e) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigiani, anche a mezzo di pubblicità;

     f) cura l'aggiornamento tecnico - professionale dei titolari e dei dirigenti di imprese artigiane mediante corsi e rassegne tecnologiche;

     g) presta la sua consulenza e la sua collaborazione ad organi ed enti preposti alla programmazione regionale, al credito e alla preparazione professionale;

     h) promuove e favorisce la ricerca delle fonti di rifornimento e di materie prime, di semilavorati, di energie e di ogni altro prodotto necessario all'attività della impresa artigiana;

     h1) presta la sua assistenza ai comuni per la realizzazione di aree attrezzate, ai loro Consorzi, ai Consorzi artigiani e misti, ex lege 21 maggio 1981, 240, per favorire l'insediamento delle piccole imprese;

     h2) favorisce la costituzione ed agevola lo sviluppo di consorzi tra imprese artigiane e misti aventi la finalità di prestare garanzie collettive per il credito a breve e medio termine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n 675 [3];

     i) esegue gli altri compiti o incarichi che possano essergli delegati dalla Regione.

 

     Art. 4.

     L'ERSVA, inoltre, per la migliore divulgazione dell'artigianato campano:

     1) cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;

     2) organizza mostre periodiche;

     3) istituisce sale campionarie e mostre permanenti.

 

     Art. 5.

     L'ERSVA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

 

     Art. 6.

     Alle spese di funzionamento e di attività dell'ERSVA si provvede:

     a) con gli stanziamenti disposti dalla Regione;

     b) con le rendite patrimoniali;

     c) con gli eventuali proventi di servizi ed attività svolti nell'interesse dell'artigianato e richiesti da terzi non artigiani;

     d) con le eventuali donazioni di enti pubblici o di privati.

 

     Art. 7. [4]

     Gli organi dell'ERSVA sono:

     a) il Consiglio generale;

     b) il Comitato esecutivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei Sindaci.

 

     Art. 8. [5]

     Il Consiglio generale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

     a) 8 membri eletti dal Consiglio regionale, fuori del proprio seno, scelti tra esperti della materia artigiana con voto limitato ad un solo nominativo;

     b) 8 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali dell'artigianato dirette emanazioni  delle Confederazioni Nazionali abituali partecipanti, direttamente o attraverso le categorie verticali aderenti, alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

     c) 2 membri designati dalla Commissione regionale per l'artigianato, anche in rappresentanza della Commissione Provinciale;

     d) 1 membro designato dal Comitato regionale Artigiancassa;

     e) 5 membri designati dalle Province campane;

     f) 1 membro designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     g) 2 membri designati dagli Istituti di credito operanti nella Regione, uno dei quali per le Casse Rurali ed Artigiane;

     h) 2 membri designati dalle Associazioni Imprenditori Industriali più rappresentative;

     i) 1 membro designato dall'Assessore all'Artigianato;

     l) 1 membro designato dall'Assessore alla Formazione Professionale;

     m) 1 membro designato dall'Assessore ai rapporti con la CEE.

     I membri di cui alle lettere i), l) ed m) partecipano con voto consultivo.

     Il Consiglio generale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati; si riunisce, convocato e presieduto dal Presidente, almeno due volte all'anno; è convocato in via straordinaria ogni volta che il Comitato esecutivo lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci e/o da almeno un terzo dei propri componenti.

     La prima convocazione del Consiglio generale viene fatta dall'Assessore all'Artigianato.

     Le riunioni del Consiglio generale sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Ente o da un funzionario da lui delegato.

 

     Art. 8 bis. [6]

     E' compito del Consiglio generale:

     a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     b) approvare il programma annuale di attività e determinare gli indirizzi generali per il funzionamento dell'Ente;

     c) eleggere nel proprio seno il Comitato esecutivo;

     d) rinnovare il Comitato esecutivo mediante apposita mozione di sfiducia;

     e) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

 

     Art. 8 ter. [7]

     Il Comitato esecutivo è composto da n. 7 membri di cui 4 prescelti tra i membri designati dagli Organismi di rappresentanza della categoria artigiana, 3 tra gli altri componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio generale.

     Spetta al Comitato esecutivo provvedere all'amministrazione dell'Ente e, tra l'altro a:

     - redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il programma annuale di attività;

     - approvare i regolamenti interni;

     - approvare la pianta organica;

     - assumere, revocare, disciplinare il personale;

     - eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;

     - approvare le convenzioni con enti o singoli esperti;

     - adottare tutte le altre iniziative che possano favorire il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

 

     Art. 8 quater. [8]

     Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente.

     Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     I Componenti del Comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, mancano per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato esecutivo si intendono decaduti.

 

     Art. 9. [9]

     Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli 3 e 4 il Comitato esecutivo può avvalersi:

     a) delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie fornitegli da altri enti, da organizzazioni specializzate, dalle organizzazioni di categoria;

     b) dalla collaborazione tecnica fornitagli da enti e/o istituti specializzati.

 

     Art. 10. [10]

     Presso l'Ente e per singoli progetti possono essere istituiti Comitati Tecnici con compiti di consulenza - composti da professionisti particolarmente esperti - presieduti dal componente del Comitato esecutivo delegato dal Presidente.

     Alla nomina degli esperti provvede, su proposta del Presidente, il Comitato esecutivo.

 

     Art. 11. [11]

     Il Comitato esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; essi durano in carica fino al rinnovo del Comitato esecutivo. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza o per specifiche materie a lui delegate.

 

     Art. 12. [12]

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente;

     convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

     Per l'ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza, il Presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, salvo ratifica nella prima seduta successiva del Comitato, pena la decadenza del provvedimento stesso.

     I provvedimenti di urgenza devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci nel giorno successivo a quello della loro adozione.

 

     Art. 13.

     Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     Almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

     I Sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 14.

     Il Collegio sindacale deve:

     a) esaminare i bilanci;

     b) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi;

     c) controllare la gestione finanziaria dell'Ente.

     Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo [13].

 

     Art. 15. [14]

     Alla direzione dell'Ente è preposto un Direttore, nominato dalla Giunta, di intesa con il Comitato esecutivo e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore nei servizi della Regione.

     Il Direttore sovraintende al personale e agli Uffici, cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Comitato Esecutivo esercitando tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.

 

     Art. 16.

     Al Presidente e al Vice Presidente dell'Ente è dovuta una indennità di carica. Ai Componenti del Consiglio Generale e del Comitato esecutivo e ai Sindaci è dovuto un gettone di presenza [15].

     Con legge regionale ne sarà determinato l'ammontare.

 

     Art. 17. [16]

     L'esercizio finanziario dell'ERSVA coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo, corredato di relazioni, deve essere approvato entro il 31 ottobre e, entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci. Entro quindici giorni dalla loro approvazione i bilanci vanno trasmessi al Consiglio regionale.

 

     Art. 18. [17]

     Le deliberazioni del Consiglio Generale e quelle del Comitato esecutivo relative alla Pianta Organica sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente vanno trasmesse nel termine di 15 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale la quale è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dal loro ricevimento.

     Le deliberazioni del Comitato esecutivo vanno trasmesse entro 10 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.

 

     Art. 19. [18]

     La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.

     Il Consiglio generale può essere sciolto, od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell'ERSVA, con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentite le deduzioni dei Consiglio di Amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce, nonché il parere della Commissione consiliare permanente competente.

     In caso di scioglimento del Consiglio generale il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.

     In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo metodo di nomina previsto dall'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 20.

     Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'ERVSA, la Regione Campania provvede con la concessione di un contributo di lire 900 milioni.

     Detto onere graverà sul Cap. 2760 - Tit. II - Sez. VIII - Rubr. n. 3 - Cat. III dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

 

     Art. 21.

     Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, la Regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle necessità dell'ERSVA:

     Per l'anno 1974 l'onere relativo è stabilito in lire 200 milioni e graverà sul Cap. 2761 - Tit. II - Sez. VIII dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

 

     Art. 22. [19]

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo sono tenuti ad adottare i necessari regolamenti interni.

 

     Art. 23. [20]

     Il Comitato esecutivo, nel termine massimo di 90 giorni dal proprio insediamento, approva la pianta organica dell'Ente provvedendo all'inquadramento del personale già in servizio.

     Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo, adotta i provvedimenti previsti nel I comma.

     Entro 180 giorni dal primo termine, o comunque dall'adozione della pianta organica il Comitato esecutivo provvede a ricoprire i posti vacanti nelle varie carriere con personale proveniente dalla Regione secondo la normativa derivante dagli Accordi nazionali concernenti i dipendenti delle Regioni a Statuto Ordinario e recepiti con leggi regionali.

     Trascorso tale ulteriore termine l'Ente è autorizzato per i posti vacanti ad assumere personale nel rispetto della normativa vigente.

     Il trattamento normativo e retributivo del personale è quello previsto per il personale regionale. Al Direttore dell'Ente spetta l'indennità di coordinamento.

 

     Art. 24.

     In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.


[1] L'Ente di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 37 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[2] Secondo comma modificato dall'art. 12, L.R. n. 1 del 3-1- 1985.

[3] Le lettere h1) e h2) sono state aggiunte dall'art. 1, L.R. n. 1 del 3- 1-1985.

[4] Sostituito dall'art. 2, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[5] Sostituito dall'art. 3, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[9] Sostituito dall'art. 7, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[10] Sostituito dall'art. 8, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[11] Sostituito dall'art. 9, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[12] Sostituito dall'art. 10, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[13] L'ultimo comma è stato sostituito dall'art. 11, L.R. n. 1 del 3-1- 1985.

[14] Commi 1 e 2 così modificati dall'art. 12, L.R. n. 1 del 3-1- 1985.

[15] Primo comma modificato dall'art. 13, L.R. 3-1-1985.

[16] Sostituito dall'art. 14, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[17] Sostituito dall'art. 15, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[18] Modificato dall'art. 16, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[19] Sostituito dall'art. 17, L.R. n. 1 del 3-1-1985.

[20] Sostituito dall'art. 18, L.R. n. 1 del 3-1-1985.