§ 1.1.80 - L.R. 20 marzo 2006, n. 4.
Integrazione alla Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell’articolo 23


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:20/03/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24
Art. 2.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.1.80 - L.R. 20 marzo 2006, n. 4.

Integrazione alla Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell’articolo 23

(B.U. 3 aprile 2006, n. 16).

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

     1. L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dall’1 gennaio 2006, previsto all’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è riferita ai soli veicoli azionati con motore elettrico, ai sensi e nei limiti dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; per i veicoli alimentati esclusivamente a metano o a GPL - Gas Petroli Liquefatti - ovvero azionati con motore elettrico, si applicano le riduzioni previste dall’articolo 17, comma 5, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n.449.

     2. Gli uffici regionali sono autorizzati a non applicare sanzioni ad eventuali versamenti tardivi riferiti esclusivamente alla tipologia di veicoli di cui al comma 1 dovuti dall’1 gennaio 2006, relativi a periodi fissi posteriori a tale data e che siano effettuati comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini e rendere effettiva la previsione di cui al comma 2, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, nei termini di cui all’articolo 5, comma 52, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, gli uffici regionali sono autorizzati ad effettuare, su istanza di parte, rimborsi anche per importi inferiori ad euro 17,00 relativi a versamenti eccedenti gli importi dovuti, effettuati fino al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, da titolari di autoveicoli alimentati a metano o GPL, ovvero azionati con motore elettrico.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

     1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole “sottoposti al controllo” sono eliminate le parole “e alla vigilanza”.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.