§ 5.4.36 - L.R. 21 aprile 2008, n. 9.
Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:21/04/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»)
Art. 2. 1. Il Parco Marino Riviera dei Cedri è un’area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa parte dei comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa
Art. 3.  (Finalità del parco)
Art. 4.  (Perimetrazione)
Art. 5.  (Ente di gestione del parco)
Art. 6.  (Strumenti di pianificazione)
Art. 7.  (Norme di salvaguardia)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.36 - L.R. 21 aprile 2008, n. 9. [1]

Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”.

(B.U. 16 aprile 2008, n. 8 - S.S. 29 aprile 2008, n. 2)

 

Art. 1. (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»)

1. Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri», di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

 

     Art. 2.

1. Il Parco Marino Riviera dei Cedri è un’area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa parte dei comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa.

2. In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano dei luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, le due uniche isole della Calabria, Isola Dino (Praia a Mare) Isola di Cirella (Diamante) e lo scoglio della Regina (Acquappesa) nonché i fondali marini dell'isola di Dino - Capo Scalea, i fondali marini dell'Isola di Cirella -Diamante, che sono i cinque siti del Parco Riviera dei Cedri [2].

3. Dal rilevamento geologico condotto nella zona, si è evidenziato che le formazioni rocciose, antecedenti al Miocene, assumono un aspetto molto frammentato, sono dislocate caoticamente e soggette ad intensa alterazione. Sul territorio in oggetto è stata individuata una formazione costituita, dal basso verso l’alto, da scisti sericitici con intercalati letti e lenti di calcare cristallino marmoreo, scisti verdi e filladi calcarei. L’erosione è molto intensa presso le falesie dove la roccia, essendo notevolmente fratturata, produce dei caratteristici fenomeni gravitativi di crollo.

4. Gli studi condotti in campo botanico hanno ulteriormente messo in evidenza il notevole valore naturalistico dell’area. È stata riscontrata infatti la presenza di specie di particolare importanza in quanto non comuni in Calabria e manifestamente in pericolo come ad esempio la «Juniperus phoenicea», la «Anthyllis barba jovis» e la rara «pteris vittata», nota perché segnalata quale specie in via di riduzione e scomparsa su tutto il territorio nazionale.

5. L’area in oggetto è interessata dalla presenza di ben 4 SIC, Siti di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 431921 CEE, due dei quali relativi ai fondali marini dell’Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e a quelli dell’Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037); altri due relativi all’isola di Dino (Codice Sito Natura 2000 IT9310035) e all’isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036).

6. Le peculiarità del SIC Isola di Dino, isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere, (Codice Sito Natura 2000 IT9310035), consistono nella presenza di endemismi vegetali come la Primula palinuri e la Dianthus rupicola e soprattutto per la presenza di Chamaerops Humilis (palma nana), specie molto rara in Italia, unica palma spontanea della flora italiana. Si segnala la presenza del Falco peregrinus, che nidifica sulle pareti rocciose.

7. Il SIC Isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036) è un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime e raro esempio, in Calabria, di isola costiera a macchia mediterranea ben conservata. Si segnala anche qui la presenza dell’endemismo vegetale Dianthus rupicola.

8. I fondali marini dei SIC Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e del SIC Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037) si caratterizzano per la presenza di praterie di Posidonia oceanica, ad alta biodiversità, importanti come nursery per pesci anche di interesse economico, e salvaguardia delle coste dall’erosione.

9. Due Comuni interessati dal Parco Riviera dei Cedri risultano sottoposti a tutela ai sensi della legge 1497 del 26/6/1939: Praia a Mare D.M. 16/2/70 e Diamante D.M. 16/11/68.

 

     Art. 3. (Finalità del parco)

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

 

     Art. 4. (Perimetrazione)

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000 e 1:10000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

 

     Art. 5. (Ente di gestione del parco)

1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell’Ente di gestione è affidata, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell’Ente di gestione del parco e l’approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Lo statuto, ai sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina quanto previsto dall’art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.

 

     Art. 6. (Strumenti di pianificazione)

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall’Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall’Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

 

     Art. 7. (Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all’interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All’interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti regolamentazioni:

a) regolamentazione dell’attività subacquea;

b) regolamentazione della pesca;

c) regolamentazione degli ormeggi.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO 1

Planimetria generale in scala 1:25000 e 1:10000 dei confini del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.