§ 5.3.29 - L.R. 7 marzo 2000, n. 9.
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:07/03/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre, n. 285, la [...]
Art. 2.      1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, e del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria.
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 5.3.29 - L.R. 7 marzo 2000, n. 9.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.

(B.U. n. 15 dell'11 marzo 2000).

 

Art. 1.

     1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre, n. 285, la Regione Calabria individua l'Automobile Club d'Italia riconosciuto Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse con legge 20 marzo 1975, n. 70 - quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Calabria. Ciò ed integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti dalla normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse Automobilistiche. In tale sua funzione l'ACI si serve anche delle delegazioni degli Automobile Club provinciali.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) gratuità del servizio nei confronti dei contribuenti;

     b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi;

     c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzati alla riscossione;

     d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.

 

     Art. 2.

     1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, e del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria.

     2. Nel periodo transitorio di cui all'art. 6, comma 9, del D.M. 418/1998, le attività di controllo di cui all'art. 2, comma 1, nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso D.M. 418/1998 e l'attività istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club d'Italia.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere una apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:

     a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;

     b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001 [1];

     c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Termine già prorogato dall'art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 e così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.