§ 5.3.21 - L.R. 4 febbraio 1983, n. 5.
Contributi per gli investimenti dei trasporti pubblici di interesse regionale e locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:04/02/1983
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare la utilizzazione di eventuali fondi regionali e dei fondi statali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione concede, per il quadriennio 1981-1984, [...]
Art. 2.      La misura percentuale del contributo per l'acquisto di materiale rotabile, è fissato nella misura del 75 per cento, IVA esclusa.
Art. 3.      Per la ripartizione dei fondi destinati all'ammodernamento ed al potenziamento del parco autobus regionale e per la disciplina dei rapporti fra la Regione e le imprese, valgono gli stessi [...]
Art. 4.      Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta dopo la presentazione all'Ufficio regionale dei trasporti incaricato per l'istruttoria, della documentazione comprovante la spesa [...]
Art. 5.      I contributi non utilizzati entro 5 mesi dall'assegnazione, senza giustificato motivo, vengono revocati con decreto del Presidente della Giunta regionale e le somme rese disponibili a seguito di [...]
Art. 6.      Senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 2 giugno 1980, n. 28, è vietata l'utilizzazione in servizio fuori linea degli autobus acquistati con l'intervento finanziario [...]
Art. 7.      La Giunta regionale potrà stipulare con le imprese costruttrici degli autobus apposite convenzioni nelle quali verranno stabilite le condizioni di vendita e di consegna degli autobus alle [...]
Art. 8.      La misura e le modalità di concessione del contributo per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologia di controllo, di officine-depositi con le relative [...]
Art. 9.      Per i contributi relativi agli interventi previsti dal precedente art. 8, i soggetti richiedenti devono, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, produrre istanza al [...]
Art. 10.      Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli interessati, per gli anni successivi, devono inoltrare domande al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo [...]
Art. 11.      Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento  previsto al Capitolo 2222205 del Bilancio per l'esercizio [...]


§ 5.3.21 - L.R. 4 febbraio 1983, n. 5. [1]

Contributi per gli investimenti dei trasporti pubblici di interesse regionale e locale.

(B.U. n. 10 del 14 febbraio 1983).

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare la utilizzazione di eventuali fondi regionali e dei fondi statali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione concede, per il quadriennio 1981-1984, alle aziende municipalizzate di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ai Comuni che gestiscono servizi di trasporto in economia ed alle imprese private che in atto gestiscono autotrasporti pubblici di linea di interesse regionale e locale un contributo finanziario in conto capitale per l'acquisto di autobus nuovi da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone e per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con la relativa attrezzatura e di sedi.

     I fondi da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi o officine-deposito non dovranno eccedere il 25 per cento dello stanziamento annuale di cui al primo comma.

     Il predetto criterio di riparto tra investimenti per materiale rotabile e investimenti per impianti può subire, con delibera di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, variazione nel singolo programma annuale.

 

     Art. 2.

     La misura percentuale del contributo per l'acquisto di materiale rotabile, è fissato nella misura del 75 per cento, IVA esclusa.

     I contributi sono concessi per l'acquisto di materiale rotabile idoneo all'esercizio dei trasporti per il quale gli enti o le aziende sono legittimati.

     Ai sensi del 4° comma dell'art. 12 della legge n. 151/1981 dovrà essere destinato non meno del 50 per cento del finanziamento in fornitura alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

 

     Art. 3.

     Per la ripartizione dei fondi destinati all'ammodernamento ed al potenziamento del parco autobus regionale e per la disciplina dei rapporti fra la Regione e le imprese, valgono gli stessi criteri e modalità stabiliti dall'art. 2 secondo comma e dagli artt. 3, 4, 7 primo comma e 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 28.

     Ad integrazione dei parametri indicati dall'art. 3, viene istituito, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un coefficiente di correzione da applicare alle percorrenze delle linee extraurbane che attraversano un Comune o hanno un capolinea ad un'altitudine superiore a 600 metri di altezza.

     Per poter computare a parametro le percorrenze effettuate con corse bis le imprese devono far controfirmare le relative denunce del personale viaggiante utilizzato per la loro effettuazione.

     In aggiunta al dispositivo di cui al sopracitato art. 8 viene stabilito che, in caso di cessazione di attività a qualunque titolo, qualora l'azienda concessionaria si rifiuti di trasferire alla subentrante i mezzi acquistati col finanziamento della Regione, il contributo regionale, nella misura determinata con i criteri del terzo comma dello stesso articolo, viene recuperato mediante compensazione amministrativa con i crediti vantati nei confronti della Regione a qualunque titolo riveniente.

 

     Art. 4.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta dopo la presentazione all'Ufficio regionale dei trasporti incaricato per l'istruttoria, della documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'immatricolazione degli automezzi e rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei trasporti.

 

     Art. 5.

     I contributi non utilizzati entro 5 mesi dall'assegnazione, senza giustificato motivo, vengono revocati con decreto del Presidente della Giunta regionale e le somme rese disponibili a seguito di rinuncia revoca o altra causa, possono essere assegnate dalla stessa Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente alle altre imprese, sulla base della richiesta presentata in sede di formazione del piano di riparto.

     Saranno ammessi a contributo gli autobus acquistati dopo il 10 aprile 1981, restando ferma per ciascun esercizio la quota di contributo riservata al settore pubblico.

 

     Art. 6.

     Senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 2 giugno 1980, n. 28, è vietata l'utilizzazione in servizio fuori linea degli autobus acquistati con l'intervento finanziario della Regione [2].

     L'accertata violazione del precetto, comporta una decurtazione del contributo di esercizio erogato nell'anno in cui si verifica l'infrazione, pari a lire 500.000 per ogni autobus.

     In caso di recidiva, la decurtazione è elevata a lire 1.000.000 e comporta contemporaneamente l'esclusione dai successivi piani di riparto.

     Le somme rivenienti dall'applicazione del 2° e 3° comma, andranno ad incrementare i finanziamenti dei successivi piani di riparto.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale potrà stipulare con le imprese costruttrici degli autobus apposite convenzioni nelle quali verranno stabilite le condizioni di vendita e di consegna degli autobus alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo.

     Le aziende, ove lo ritengono, potranno procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della convenzione di cui al precedente comma.

     La Giunta regionale assicura comunque che negli acquisti venga osservata nel quadriennio la proporzione di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge statale 10 aprile 1981, n. 151, al cui rispetto è condizionata l'ammissione e l'erogazione del contributo.

 

     Art. 8.

     La misura e le modalità di concessione del contributo per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologia di controllo, di officine-depositi con le relative attrezzature e sedi vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti o imprese.

 

     Art. 9.

     Per i contributi relativi agli interventi previsti dal precedente art. 8, i soggetti richiedenti devono, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, produrre istanza al Presidente della Giunta ed allegare la seguente documentazione:

     - elenco degli interventi richiesti, con il relativo importo;

     - in caso di costruzione di immobile, l'indicazione degli elementi atti a stabilire la fattibilità dell'opera (disponibilità dell'area, stato di progettazione, eventuale disponibilità della concessione edilizia od in sua assenza, compatibilità con gli strumenti urbanistici);

     - stralcio dei lavori eseguiti entro l'anno e relativa spesa;

     - in caso di acquisto di strutture connesse al rilevamento di servizi svolti da altra azienda, la documentazione comprovante la esigenza in relazione alla nuova dimensione della rete dei servizi.

     Per le aziende private, il pagamento deve avvenire per stati di avanzamento, verificati dagli organi tecnici dell'Assessorato.

 

     Art. 10.

     Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli interessati, per gli anni successivi, devono inoltrare domande al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il finanziamento.

 

     Art. 11.

     Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento  previsto al Capitolo 2222205 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

     Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 8 luglio 1983, n. 20.