§ 5.3.8 - L.R. 26 novembre 1977, n. 27.
Erogazione di mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Protocollo d'intesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:26/11/1977
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Con riferimento ai trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente di aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale e in rapporto ai quali la Regione Calabria mediante [...]
Art. 2.      L'erogazione delle somme a favore degli aventi diritto viene effettuata con accreditamento alle aziende ed è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base dei dati e degli elementi [...]
Art. 3.      La delibera della Giunta regionale di cui all'articolo precedente, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione deve contenere:
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge - determinato in complessive lire 1.150 milioni - si provvede mediante storno, per un importo di lire 900 milioni, dal Capitolo 13700 - «Fondo globale [...]
Art. 5.      Le somme stanziate, se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.8 - L.R. 26 novembre 1977, n. 27. [1]

Erogazione di mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Protocollo d'intesa.

(B.U. n. 45 del 3 dicembre 1977).

 

Art. 1.

     Con riferimento ai trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente di aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale e in rapporto ai quali la Regione Calabria mediante provvedimenti amministrativi e in applicazione delle leggi regionali n. 13 del 29 aprile 1975 e n. 15 del 17 maggio 1976 - ha erogato a favore delle imprese anticipazioni di somme per far fronte ai maggiori oneri contrattuali, con la presente legge e in attuazione degli accordi intervenuti con le organizzazioni regionali di categoria, la Regione Calabria eroga a favore di ciascun dipendente delle suddette aziende la somma di lire 600 mila a totale e definitiva copertura di quanto dovuto per il periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1976.

     Nel caso di dipendenti che abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a quello indicato nel comma precedente, la somma da corrispondere è determinata in mensilità e trentesimi di mensilità proporzionale all'effettivo servizio.

 

     Art. 2.

     L'erogazione delle somme a favore degli aventi diritto viene effettuata con accreditamento alle aziende ed è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base dei dati e degli elementi acquisiti dall'ufficio di vigilanza dell'Assessorato regionale ai trasporti in sede di erogazione alle imprese delle somme di cui alla legge n. 13 del 29 aprile 1975.

     Alle aziende interessate saranno corrisposte le somme corrispondenti agli oneri assistenziali e previdenziali afferenti ai miglioramenti economici erogati dalla Regione con la legge n. 13 del 29 aprile 1975 e con le delibere della Giunta regionale n. 3549 del 18 dicembre 1973, n. 2078 del 6 agosto 1974 e n. 3642 del 29 novembre 1974 divenute esecutive.

     Su tutte le somme corrisposte per le finalità della presente legge le aziende hanno l'obbligo della rendicontazione secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     La delibera della Giunta regionale di cui all'articolo precedente, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione deve contenere:

     a) l'elenco delle aziende interessate alla presente legge e le somme accreditate a favore di ciascuna di esse con la specifica della loro destinazione;

     b) per ciascuna azienda, l'elenco nominativo dei dipendenti a favore dei quali è disposta l'erogazione della somma prevista dal precedente articolo 1.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge - determinato in complessive lire 1.150 milioni - si provvede mediante storno, per un importo di lire 900 milioni, dal Capitolo 13700 - «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione» e con l'imputazione al Capitolo 8400 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 con la denominazione «erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale - contratto ANAC - di mezzi finanziari a favore del personale dipendente» e per le restanti lire 250 milioni, utilizzando in parte i fondi di cui alla legge regionale n. 15 del 1976 del Capitolo 8400 del bilancio 1976 debitamente residuati al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 5.

     Le somme stanziate, se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.