§ 5.3.7 - L.R. 25 giugno 1976, n. 15.
Erogazione dei mezzi finanziari per l'applicazione di nuove tabelle retributive a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:25/06/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire il processo di unificazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore del trasporto pubblico di persone nell'ambito delle indicazioni di cui al [...]
Art. 2.      L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente sarà determinato per ciascuna azienda sulla base dei dati acquisiti dall'assessorato regionale ai trasporti in sede di applicazione [...]
Art. 3.      Salvo conguaglio da effettuarsi a fine d'anno, la Giunta regionale, dispone l'erogazione alle singole aziende di acconti bimestrali anticipati, secondo le modalità e i criteri dalla stessa [...]
Art. 4.      Al finanziamento dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1976, determinato in complessive lire 2.000 milioni, si provvede per lire 1.200 milioni con la pari somma stanziata sul [...]
Art. 5.      Le somme stanziate, se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.7 - L.R. 25 giugno 1976, n. 15. [1]

Erogazione dei mezzi finanziari per l'applicazione di nuove tabelle retributive a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi.

(B.U. n. 27 del 3 luglio 1976).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire il processo di unificazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore del trasporto pubblico di persone nell'ambito delle indicazioni di cui al «protocollo d'intesa» convenuto tra il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni sindacali degli autoferrotranvieri, la Regione Calabria eroga in via straordinaria, per l'anno 1976 e con decorrenza dall'1 gennaio 1976, alle imprese private, concessionarie di autolinee regionali, il cui rapporto di lavoro con i dipendenti sia regolato dal contratto collettivo nazionale ANAC, i mezzi finanziari necessari a copertura del maggior costo del personale derivante dall'applicazione delle retribuzioni lorde mensili di cui alla tabella allegata, con gli aumenti periodici di anzianità previsti dal «protocollo» medesimo e l'aggiunta delle seguenti maggiorazioni a titolo di competenze accessorie:

     a) 5 per cento del minimo tabellare di ciascun agente;

     b) 25 per cento della paga minima dell'autista di linea (classe 7ª bis).

     L'intervento finanziario di cui al comma precedente è esteso, sino alla scadenza delle attuali concessioni o contratti di appalto, alle imprese private che, avendo dipendenti regolati dal contratto ANAC, gestiscono, nell'ambito del territorio regionale, autoservizi la cui competenza concessionale è dello Stato o dei Comuni.

     Il maggior costo del personale di cui al primo comma - compresi gli oneri contributivi aziendali - è determinato in base alla differenza fra il trattamento economico previsto dalla presente legge comprensivo dell'indennità di mensa e del fondo di buonuscita nonché delle mensilità aggiunte di cui agli art. 8 e 9 del «protocollo di intesa», e quello praticato dalle aziende in base al contratto ANAC in applicazione di leggi o accordi nazionali di carattere generale o aziendale.

 

     Art. 2.

     L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente sarà determinato per ciascuna azienda sulla base dei dati acquisiti dall'assessorato regionale ai trasporti in sede di applicazione della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13.

     Ogni ampliamento di organico deve essere preventivamente approvato dalla Giunta regionale.

     Per i servizi non concessi dalla Regione l'erogazione è subordinata all'accertamento che l'impresa interessata non fruisca di contributi o sussidi allo stesso titolo.

 

     Art. 3.

     Salvo conguaglio da effettuarsi a fine d'anno, la Giunta regionale, dispone l'erogazione alle singole aziende di acconti bimestrali anticipati, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, sulla base dei documenti e dei dati acquisiti dall'assessorato regionale ai trasporti anche attraverso il riscontro diretto del libro matricola aziendale.

     La misura delle anticipazioni sarà calcolata sulla base di un contributo annuo pari a lire 2.000.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa, salvo conguaglio.

     Il trattamento contemplato dalla presente legge assorbe il miglioramento economico previsto a favore del medesimo personale dalla legge regionale n. 12 del 13 maggio 1976.

 

     Art. 4.

     Al finanziamento dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1976, determinato in complessive lire 2.000 milioni, si provvede per lire 1.200 milioni con la pari somma stanziata sul Capitolo 8400 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1976 con la legge regionale 13 maggio 1976, n. 12 che pertanto viene riassorbita dalla presente legge, e per lire 800 milioni mediante storno per pari importo della dotazione del Capitolo 13700 «fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di definizione» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 e con l'imputazione al Capitolo 8400 dello stesso bilancio con la denominazione «erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale contratto ANAC per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente».

 

     Art. 5.

     Le somme stanziate, se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella delle retribuzioni comprensiva dei minimi tabellari della indennità

                a contingenza maturata al 31 dicembre 1976

 

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Qualifica                             Categoria       Retribuzione

                                      e Classe

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Capo Servizio (con più di 300 ag.)      E-3   1            346.430

Capo Servizio 2ª cl. (fino a 300 ag.)   E-2   2            325.062

Capo Ufficio Principale                 E-1   3            304.334

Capo Ufficio - Segretario C.

Capo Officina P.                        E     4            283.599

Segretario Princ.le - C. Mov. 1ª

C. Officina 2ª                          D-3   5            238.157

Segretario 1ª cl. - C. Mov. 2ª cl.      D-2   6            221.326

Segretario 2ª cl. - Controllore

Autista scelto                          D-1   7            191.314

Autista linea - Operaio scelto          D a   7 bis        181.653

Segretario 3ª - Aut. non di linea       D     8            174.063

Bigliettaio scelto                      C a   8 bis        160.796

Bigliettaio                             C     9            156.681

Manovale specializzato                  B     10           148.994

Manovale Fattorino Ufficio              A     11           137.587

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[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.