§ 5.3.2 - L.R. 29 gennaio 1975, n. 7.
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:29/01/1975
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'efficacia della legge regionale [...]
Art. 2.      I contributi finanziari, da erogarsi entro i limiti degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio regionale per ciascun anno, saranno determinati:
Art. 3. 
Art. 4.      I contributi previsti dalla presente legge saranno erogati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 27 agosto 1973.
Art. 5.      Le tabelle dei costi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13 sono approvate dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della [...]
Art. 6.      Per beneficiare dei contributi finanziari previsti dalla presente legge, gli enti e le imprese concessionarie devono applicare, con decorrenza dall'ultimo giorno del mese successivo a quello [...]
Art. 7.      Per quanto espressamente non previsto dagli articoli precedenti si applicano le disposizioni della legge regionale n. 13 del 27 agosto 1973.
Art. 7 bis. 
Art. 8.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 1.500.000.000 e all'onere medesimo si farà fronte con la disponibilità di lire [...]


§ 5.3.2 - L.R. 29 gennaio 1975, n. 7. [1]

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti.

(B.U. n. 8 del 4 febbraio 1975).

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'efficacia della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13 è protratta fino al 31 dicembre 1975 con le seguenti aggiunte e modificazioni intese anche a garantire il trasporto con tariffe preferenziali degli studenti e dei lavoratori dipendenti.

 

     Art. 2.

     I contributi finanziari, da erogarsi entro i limiti degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio regionale per ciascun anno, saranno determinati:

     a) al massimo della misura di lire 100 per autobus-chilometro, in proporzione alle condizioni economiche dei relativi esercizi ed alle percorrenze espresse per autobus-chilometro, in relazione alle quali sono stati versati i relativi contributi di sorveglianza per ciascuno degli anni indicati al precedente art. 1, escluse quelle non effettuate per sospensione del servizio o per riduzione del programma di esercizio;

     b) in misura pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di abbonamenti a tariffa preferenziale, per la parte che è carico della Regione ai sensi del successivo art. 6.

     L'importo globale del contributo di cui al punto a) non potrà superare il disavanzo complessivo di esercizio risultante dal conto economico e ritenuto ammissibile.

 

     Art. 3. [2]

     Le domande di concessione del contributo, redatte in conformità all'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13, devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo richiesto.

     I richiedenti che, senza giustificato motivo, non forniscono i dati ed i documenti ritenuti necessari per la istruttoria delle domande, entro i termini assegnati dall'ufficio competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, decadono dal contributo.

 

     Art. 4.

     I contributi previsti dalla presente legge saranno erogati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 27 agosto 1973.

 

     Art. 5.

     Le tabelle dei costi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13 sono approvate dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

 

     Art. 6.

     Per beneficiare dei contributi finanziari previsti dalla presente legge, gli enti e le imprese concessionarie devono applicare, con decorrenza dall'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per raggiungere la scuola o i posti di lavoro, una riduzione non inferiore al 50 per cento della tariffa ordinaria. Tale riduzione è elevata al 70 per cento per le linee a prevalente traffico di studenti e lavoratori dipendenti, che collegano le sedi degli istituti scolastici, degli insediamenti industriali e gli uffici con località non servite da altri più favorevoli servizi.

     La maggiore percentuale di riduzione è determinata per le singole autolinee dalla Giunta regionale, in relazione anche alle disponibilità di bilancio, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione del 20 per cento della tariffa ordinaria è a carico della Regione.

     Le somme scontate a norma dei precedenti commi sono rimborsate bimestralmente a ciascuna impresa, su presentazione, alla direzione compartimentale della motorizzazione e dei trasporti in concessione, di un elenco dei beneficiari, sottoscritto sotto la propria responsabilità dall'impresa richiedente, in cui, a fianco del nominativo di ciascun abbonato devono essere indicati:

     a) il numero dell'abbonamento;

     b) la misura percentuale dello sconto praticato;

     c) la scuola, l'azienda, l'opificio ecc. presso cui l'abbonato studia o lavora [3].

     Il rimborso è disposto con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei riscontri effettuati dall'ufficio di vigilanza di cui al precedente comma, che. a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonché avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

     La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

     Art. 7.

     Per quanto espressamente non previsto dagli articoli precedenti si applicano le disposizioni della legge regionale n. 13 del 27 agosto 1973.

 

     Art. 7 bis. [4].

     Ai fini statistici, nonché allo scopo di facilitare i riscontri contabili da parte del competente ufficio regionale cui è demandata la vigilanza sui servizi, le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui al precedente articolo 2 devono tenere uno o più registri con conti distinti per ciascuna linea in cui devono essere annotati gli incassi rivenienti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffa ordinaria e trascritti i dati relativi agli abbonamenti.

     Le iscrizioni sui registri devono essere effettuate, per le entrate relative ai biglietti ordinari, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione e. per gli abbonamenti, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio.

     I registri devono essere composti di fogli fissi numerati nell'ordine e, prima dell'uso, a cura del concessionario, devono essere sottoposti a vidimazione dell'ufficio dei trasporti in concessione della Regione.

     I registri da istituirsi in base al presente articolo sono soggetti al controllo dell'assessorato regionale ai trasporti.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 1.500.000.000 e all'onere medesimo si farà fronte con la disponibilità di lire 400.000.000 già iscritta al Cap. 131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 «erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione» e con lo storno di lire 1.100.000.000 dal Cap. 297 «fondi per far fronte agli oneri finanziari dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, e con imputazione al suddetto capitolo 131.

     Al finanziamento degli interventi regionali previsti dalla presente legge per gli anni dal 1975 al 1978 e la cui spesa farà carico sui corrispondenti capitoli si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

     Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni.

     A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64 le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e in tal caso ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 23 gennaio 1976, n. 1.

[3] Comma così sostituito con art. 3 L.R. n. 1/1976.

[4] Articolo inserito con art. 3 L.R. 7 gennaio 1977, n. 2.