§ 5.3.1 - L.R. 27 agosto 1973, n. 13.
Erogazione, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972, di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:27/08/1973
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Erogazione dei contributi).
Art. 2.  (Ammissione ai contributi).
Art. 3.  (Domande).
Art. 4.  (Determinazione dei contributi).
Art. 5.  (Calcolo delle spese).
Art. 6.  (Assegnazione ed erogazione).
Art. 7.  (Oneri finanziari)


§ 5.3.1 - L.R. 27 agosto 1973, n. 13. [1]

Erogazione, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972, di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale.

(B.U. 1 settembre 1973, n. 29 - S.O.).

 

Art. 1. (Erogazione dei contributi).

     Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972, un contributo finanziario ai comuni, alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinari extraurbani in base a concessione regionale e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati.

 

     Art. 2. (Ammissione ai contributi).

     Il contributo può essere accordato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai comuni.

     Sono escluse dal contributo le imprese che, all'atto dell'erogazione, abbiano sospeso illegittimamente i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo è richiesto o quelle che non hanno assicurato la normale efficienza dei servizi o non hanno rispettato i contratti collettivi di lavoro o le leggi sociali.

     Sono, altresì escluse dal contributo le imprese, che, avendo usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, non diano la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate maturate per l'acquisto degli autobus [2].

 

     Art. 3. (Domande).

     Le domande per la concessione del contributo devono essere rivolte al Presidente della Giunta regionale e presentate alla direzione compartimentale motorizzazione civile e trasporti in concessione (MGTC) entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Le domande devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta, sotto la sua responsabilità, dal legale rappresentante dell'ente o dell'impresa e nelle quali devono essere esposti, nelle principali componenti, i prodotti di esercizio, risultanti dalle dichiarazioni rese agli uffici finanziari ai fini della applicazione delle imposte e comprensivi di ogni eventuale sussidio o contributo e dei canoni postali. nonché delle spese di esercizio.

     Le spese di esercizio devono comprendere le seguenti voci:

     a) retribuzioni ed oneri riflessi per il personale;

     b) consumi e materiali di ricambio;

     c) spese di manutenzione fatturate da terzi;

     d) spese generali;

     e) ammortamento autobus.

 

     Art. 4. (Determinazione dei contributi).

     Ai fini della determinazione del contributo va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus-chilometro, relativa alle sole corse previste dai disciplinari delle autolinee di concessione regionale nonché alle corse bis sulle linee medesime, autorizzate o debitamente denunciate alla direzione compartimentale MCTC i cui costi, ammessi a calcolo dalla direzione compartimentale MCTC sulla base di apposite tabelle, risultino eccedenti rispetto ai ricavi.

     Non sono computate le percorrenze relative ad autolinee a carattere occasionale o a quelle configurate di gran turismo e sono parimenti escluse le percorrenze relative alle corse fuori linea non rientranti nell'esercizio delle autolinee ordinarie e quelle relative alle linee concorrenti su tratte parallele con i servizi di trasporto ad impianti fissi delle ferrovie dello Stato e che non siano gravati dal divieto di servizio locale.

     Le tabelle di cui al primo comma sono predisposte dalla direzione compartimentale MCTC e sono approvate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

 

     Art. 5. (Calcolo delle spese).

     Agli effetti delle norme precedenti, le spese per il personale sono ammesse a calcolo nei limiti del costo medio risultante dai contratti nazionali di categoria rapportate al 3° scatto di anzianità.

     Le spese di manutenzione e di consumo sono calcolate in relazione alle percorrenze medie annue e alla grandezza degli autobus da valutarsi, con riferimento alla potenza fiscale, nel modo seguente:

     - grandi, con potenza non inferiore ad HP 62;

     - medi, con potenza non inferiore ad HP 41;

     - piccoli, con potenza inferiore ad HP 41.

 

     Art. 6. (Assegnazione ed erogazione).

     Le modalità per l'assegnazione del contributo saranno stabilite, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli.

     Le singole erogazioni, dopo la relativa istruttoria a cura della direzione compartimentale della MCTC, saranno disposte dal Presidente della Giunta regionale sulla base del piano di riparto approvato dalla Giunta su conforme parere della Commissione consiliare competente.

     All'atto della concessione del contributo, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta, ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, sulla base degli elementi forniti dall'assessorato ai trasporti, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

 

     Art. 7. (Oneri finanziari)

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 432 milioni alla quale si farà fronte con le disponibilità di bilancio di pari importo di cui all'apposito capitolo n. 4417 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 7 gennaio 1977, n. 2.