§ 5.1.84 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.
Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio − Legge urbanistica della Calabria».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:28/12/2007
Numero:29


Sommario
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.84 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio − Legge urbanistica della Calabria».

(B.U. 15 dicembre 2007, n. 23 - S.S. 31 dicembre 2007, n. 2)

 

    Art. 1.

1. Al comma 2 dell’art. 8 bis «Politica del Paesaggio e istituzione dell’Osservatorio regionale per il Paesaggio», dopo le parole «affermazione di una politica di» si sopprime la parola «tutela».

2. Alla fine del comma 2 dell’art. 8 bis «Politica del Paesaggio e istituzione dell’Osservatorio regionale per il Paesaggio», si aggiungono le seguenti parole «nel rispetto della normativa nazionale vigente».

3. Alla fine del comma 4 bis dell’art. 17 «Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), si aggiunge il seguente periodo: «Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa».

4. Al comma 2 primo capoverso dell’art. 25 «Formazione ed approvazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)», tra le parole «art. 17» e «ed avvalendosi» si aggiungono le seguenti parole: «e dell’eventuale intesa per l’elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19».

5. Al comma 2 dell’art. 25 bis «Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito (PPd’A)», tra le parole «autonomia» e «stabilisce» si aggiungono le seguenti parole: «ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4 bis dell’art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19».

6. Al comma 2 dell’art. 48 «Insediamenti urbani storici», dopo la parola «garantire», le parole «la conservazione degli» vengono sostituite con le parole «la compatibilità paesaggisticoambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli»; dopo la parola «urbani» si sopprime la parola «storici»; dopo la parola «patrimonio» le parole «storico costruito» vengono sostituite con le parole «edilizio e urbanistico » (all’inizio e alla fine del comma); dopo la parola «Recupero», la parola «Conservazione» viene sostituita con la parola «Valorizzazione».

7. Al comma 3 dell’art. 48 «Insediamenti urbani storici», la parola «conservazione» viene soppressa; dopo la parola «patrimonio » le parole «storico costruito» vengono sostituite con le parole «edilizio e urbanistico»; dopo la parola «manufatto» viene soppressa la parola «storico»; alla fine del comma si aggiunge: «nonché in osservanza della normativa vigente in materia».

8. Al comma 4 dell’art. 48 «Insediamenti urbani storici», dopo la parola «incentivare» le parole «la conservazione» vengono sostituite con le parole «il recupero»; dopo la parola «patrimonio» le parole «storico costruito» vengono sostituite con le parole «edilizio e urbanistico».

9. Al comma 1 dell’art. 65 la parola «dodici» viene sostituita con la parola «diciotto» per creare coerenza con i nuovi tempi proposti con la modifica del comma 2 dell’art. 65 esposta al punto successivo.

10. Il comma 2 dell’art. 65 «Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge» viene integralmente sostituito con il seguente:

«2. I Piani Regolatori Generali conservano validità fino a diciotto mesi a partire dalla entrata in vigore delle Linee Guida, di cui al comma 5 dell’art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

Decorso il predetto termine si stabilisce che:

a) per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale, le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente rimangono in vigore fino all’adozione (ai sensi del comma 4 dell’art. 27 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. del nuovo Piano e comunque non oltre trenta mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione regionale;

b) per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B negli strumenti urbanistici vigenti e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali siano stati approvati piani di lottizzazioni. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione;

c) per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale e che non abbiano adottato il Piano Strutturale entro trenta mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida della pianificazione regionale, successivamente a tale scadenza decadono tutte le previsioni del Piano Regolatore, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera b).

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) e c), si precisa che per avvio di procedura di redazione del Piano Strutturale si intende il conferimento di incarico con la firma del contratto e/o del disciplinare di incarico. L’avvio della procedura va comunicato alla Regione Calabria − Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio − entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico.

Solo nel caso in cui le relative previsioni del Piano Regolatore Generale non siano in contrasto con le Linee Guida esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è comunque subordinata alla definizione dei piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge, secondo le modalità dettate dalle Linee Guida.

La verifica del non contrasto va eseguita in base ai criteri indicati dalle Linee Guida.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, nel qual caso vale quanto disposto dal 6° comma dell’art. 50 della presente legge, come modificato dal 1° comma dell’art. 33 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, ovvero che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore delle Linee Guida, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimentro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel PdF vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati, nel rispetto del comma 4 dell’art. 65 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i., piani attuativi, viene estesa la destinazione a zona agricola.

Fino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici sono consentite variazioni agli strumenti urbanistici (PRG e PdF) derivanti dall’approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati ai sensi del D.P.R. 327/01, che siano oggetto di finanziamento pubblico, ed ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, da contratti di programma, da Patti territoriali e da altri strumenti che prevedono l’utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse pubbliche (dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione) e private. Nei casi da ultimo indicati, fino all’approvazione del PSC la Regione provvede, sentita la Commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai Titoli dal 1° al 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell’art. 1, commi da 1 al 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443».

 

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.