§ 5.1.80 - L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio “Legge urbanistica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:24/11/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al titolo I della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      Al titolo VI della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3.      Al titolo V della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 4.      Al titolo VI della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5.      Al titolo VII della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6.      Al titolo VIII della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7.      Al titolo IX della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 8.      Al titolo X della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9.      Al titolo XI della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:


§ 5.1.80 - L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio “Legge urbanistica della Calabria”.

(B.U. 4 dicembre 2006, n. 22 - S.S. n. 1).

 

Art. 1.

     Al titolo I della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole "storico-culturali" si aggiunge "anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica";

     - All'art. 5, comma 2 si sostituiscono le parole "Piano Territoriale di coordinamento Regionale" con le parole "Quadro Territoriale Regionale";

     - All'art. 5, comma 2 lettera a), dopo il punto relativo a "i corridoi di continuità ambientale" si aggiunge il seguente punto "gli areali civici e collettivi silvo-ambientali";

     - All'art. 5, comma 2 lettera b), dopo il punto "suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani" si aggiunge il seguente punto "suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani";

     - All'art. 7, comma 1, lettera e), dopo la parola "interregionali" si aggiunge "nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 D.Lgs. n. 42/2004";

     - All'art. 8, comma 1 si sostituiscono le parole "Assessorato Urbanistica e Ambiente" con le parole "Assessorato all'Urbanistica e Governo del territorio";

     - All'art. 8, comma 3, lettera e), è soppresso l'inciso "nonché elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici calabresi (O.Re.S.Te)";

     - All'art. 8, comma 5, dopo le parole "e dell'UNCEM" si aggiungono le parole ", dell'UNCEM e della Lega delle Autonomie Locali" ed ancora, le parole "Assessore all'Urbanistica e Ambiente" si sostituiscono con le parole "Assessore all'Urbanistica e Governo del territorio";

     - È aggiunto il seguente art. 8 bis:

     «Art. 8 bis. Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio.

     1. La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

     2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

     3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

     a) coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;

     b) elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione - caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;

     c) coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositivamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;

     d) promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

     4. In attuazione della Carta Calabrese del Paesaggio, l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentono l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee-Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Consiliare di competenza»;

     - All'art. 9, comma 1, le parole "la delibera di cui al quinto comma del precedente art. 8" sono sostituite da "la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore All'Urbanistica e Governo del Territorio";

     - All'art. 9, comma 3, le parole "Assessore regionale all'Urbanistica e all'Ambiente" si sostituiscono con le parole "Assessore regionale all' Urbanistica e Governo del Territorio" e ancora, le parole "i Dirigenti dei servizi Urbanistica e Ambiente" si sostituiscono con le parole "i Dirigenti dei servizi Urbanistica e Governo del Territorio";

     - All'art. 9, comma 3, il punto 7 è così sostituito "un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli Architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli Ingegneri, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, nonché dei Geometri";

     - All'art. 9, comma 3, dopo l'ultimo punto, si aggiungono i seguenti:

     * un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;

     * un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     * un delegato della Lega delle Autonomie Locali;

     - All'art. 9, il comma 4 è così sostituito:

     "4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.";

     - All'art. 10, la rubrica dell'articolo è così modificata "Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica";

     - All'art. 10, alla fine del comma 4, si aggiungono le parole "Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE";

     - All'art. 10, comma 7, è cassata la seguente espressione: "In attuazione anticipata delle citate disposizioni comunitarie"; inoltre, l'espressione finale "su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente" è sostituita con la seguente "su proposta degli Assessori all'Urbanistica e Governo del Territorio e all'Ambiente";

     - All'art. 10, dopo il comma 7, si aggiunge il seguente comma 8:

     "8. Le determinazioni di cui al precedente comma 7 si intendono applicate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti relativi ad opere di interesse regionale e sub regionale, ai sensi del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e seguenti nonché degli elenchi allegati";

     - All'art. 11 si aggiunge il seguente:

     "6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici "laboratori di partecipazione" che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:

     a) laboratori urbani;

     b) laboratori di quartiere;

     c) laboratori territoriali".

 

     Art. 2.

     Al titolo VI della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 17, comma 2, la parola "paesistica" è sostituita con la parola "paesaggistica"; la parola "paesistici" è sostituita con la parola "paesaggistici"; l'espressione "di cui all'articolo 149 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" è sostituita dalla seguente "di cui all'art. 143 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

     - All'art. 17, comma 3, dopo la lettera c), si aggiunge la seguente lettera:

     "c bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti";

     - All'art. 17, comma 3, lettera d), le parole "ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle parole "ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

     - All'art. 17, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

     "h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004";

     - All'art. 17, commi 4 e 5 le parole "Carta Regionale dei Suoli" sono sostituite dalle parole "Carta Regionale dei Luoghi";

     - All'art. 17, dopo il comma 4, si aggiunge il seguente comma:

     "4 bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004";

     - All'art. 17, il comma 5, prosegue con la seguente espressione "anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli";

     - È aggiunto il seguente art. 17 bis:

     "Art. 17 bis. Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito.

     1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4 bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.

     2. I Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.

     3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.

     4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.

     5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR è può essere completato dalle indagini relative al PTCP.

     6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi";

     - All'art. 18, comma 1, la parola "paesistici" si sostituisce con la parola "paesaggistici"; le parole "di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle parole "di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

     - All'art. 18, comma 2, dopo la parola "paesaggistica," è cassata la parola "l'unico";

     - All'art. 18, comma 2, si aggiunge in chiusura dello stesso comma la seguente espressione: "In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito";

     - All'art. 18, comma 4, lettera a), si aggiunge in chiusura la seguente espressione "incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica";

     - All'art. 20, comma 3, lettera k), dopo la parola "forestale" si aggiunge "in allodiale civico e collettivo";

     - All'art. 20, comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

     "b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico - dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente";

     - È aggiunto il seguente articolo 20 bis:

     "Art. 20 bis. Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.).

     1. Il Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.

     2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.

     3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

     4. Il P.S.A. punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

     5. Il P.S.A. ha gli stessi contenuti ed effetti del P.S.C. secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il R.E.U.

     6. Per la redazione del P.S.A., si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:

     a) predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;

     b) predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo R.E.U;

     c) individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e amministrative degli enti territoriali coinvolti.";

     - All'art. 21, comma 1, dopo la parola "telecomunicazione" si aggiungono le parole "e di telefonia mobile";

     - All'art. 21, comma 2, dopo le parole "R.E.U. è annesso al P.S.C", si aggiungono le parole "e al P.S.A.";

     - All'art. 23, comma 1, dopo la parola "facoltativo" si aggiunge "ad eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR".

 

     Art. 3.

     Al titolo V della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 25, alla fine del comma 2, si aggiunge: "il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'art. 17 e la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 10 della presente legge";

     - All'art. 25, il comma 3, è sostituito con il seguente:

     "La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola Provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti";

     - All'art. 25, comma 4, le parole "elabora il QTR e" si sostituiscono con le parole "elabora la versione definitiva del Q.T.R. e la";

     - È aggiunto il seguente articolo 25 bis:

     "Art. 25 bis. Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A).

     1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.

     2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione.

     3. Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito.

     4. Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.

     5. La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. Il Piano Paesaggistico d' Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.";

     - All'art. 26, comma 1, la parola "paesistici" si sostituisce con la parola "paesaggistici", le parole "di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle parole "di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; dopo QTR si aggiunge "tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica.";

     - All'art. 26, alla fine del comma 3 si aggiunge il seguente periodo: "il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall' art. 18 e la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 10 della presente legge.";

     - All'art. 26, comma 4, le parole "le autorità di bacino" si sostituiscono con le parole "l'autorità di bacino";

     - All'art. 26, comma 5, la parola "trenta" è sostituita con la parola "quarantacinque";

     - All'art. 27, il comma 2, è sostituito con il seguente:

     "Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 e la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 10 della presente legge";

     - All'art. 27, il comma 3, è sostituto con il seguente:

     "La Conferenza si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla sua convocazione, entro i quali gli Enti ed i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte, anche su supporto magnetico, che il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare in sede di adozione del P.S.C., ove risultino pertinenti all'oggetto del procedimento";

     - All'art. 27, il comma 6, è sostituito con il seguente:

     "6. Il competente ufficio provinciale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del P.S.C. è tenuto a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. e degli altri strumenti della pianificazione provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso l'Amministrazione Comunale predispone il P.S.C. completo di R.E.U nella sua veste definitiva rimettendolo al Consiglio Comunale per la prescritta approvazione.";

     - All'art. 27, il comma 8, viene sostituito con il seguente:

     "8. Successivamente all'approvazione del P.S.C. da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato viene trasmessa alla Regione e alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale";

     - All'art. 27, il comma 9, viene sostituito con il seguente:

     "9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito";

     - È aggiunto il seguente articolo 27 bis:

     "Art. 27 bis. Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.).

     1. Per la formazione e approvazione del P.S.A. si dovranno seguire le seguenti procedure:

     a) approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;

     b) sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e procedure necessarie alla redazione del piano;

     c) costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del P.S.A. e del relativo R.E.U. secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 27 della presente legge.

     2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 19/2002, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.

     3. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il P.S.A. procedono all'adozione e successiva approvazione del P.S.A., secondo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge.

     4. Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito".

     - All'art. 30, comma 2, si cancellano le parole "ed all'approvazione";

     - All'art. 30, comma 11, dopo la parola "P.A.U." si aggiungono le parole "di iniziativa privata";

     - All'art. 31, comma 1, le parole "Il comparto edificatorio costituisce" sono sostituite dalle seguenti "I comparti edificatori, individuati nei P.A.U. o nei P.O.T. costituiscono";

     - All'art. 31, comma 2, le parole "del Comune" sono sostituite con le parole "al Comune";

     - All'art. 31, il comma 4 è così sostituito:

     "4 Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della proposta di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare l'indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata";

     - All'art. 31, il comma 5 è così sostituito:

     "5 Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, è posto carico del consorzio";

     - All'art. 31, il comma 6, è così sostituito:

     "6 In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara";

     - All'art. 31, si aggiunge il seguente comma 8:

     "8. In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatari, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predispone i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente.";

     - All'art. 32, comma 1, è cassata la lettera "e) i comparti edificatori";

     - All'art. 32, la lettera "f) i programmi speciali d'area", è sostituita nel seguente modo "e) i programmi d'area".

 

     Art. 4.

     Al titolo VI della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 36, comma 13, le parole "comma 11" sono sostituite con le parole "comma precedente";

     - All'art. 36, il comma 16, è sostituito con il seguente:

     "16. Non potendo entrare a far parte del P.R.A. edifici ed opere che , alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del P.R.A.";

     - La rubrica dell'art. 41 "Modalità di predisposizione" è così modificata: "(Modalità di predisposizione del Programma d'Area)";

     - All'art. 42, La rubrica "Procedimento di approvazione" è così modificata: "Procedimento di approvazione del Programma d'Area";

     - All'art. 42, il comma 1, è così sostituito:

     "1. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale, convoca una Conferenza preliminare per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area";

     - All'art. 43, la rubrica "Contenuti dell'accordo" è così modificata "Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area";

     - All'art. 43, comma 2, la lettera g), è così modificata:

     "g) individuare l'Autorità di programma da designare con decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo art. 45";

     - La rubrica dell'art. 44, "Soggetti attuatori" è così modificata: "Soggetti attuatori del Programma d'Area";

     - All'art. 45, comma 1, si cancellano le parole "da emanarsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, sulla base degli atti e documenti del P.O.R. Calabria e relativi complementi";

     - La rubrica dell'art. 46 "Conferenza di programma" è così modificata: "Conferenza di programma del Programma d'Area";

     - All'art. 48, La rubrica "Insediamenti urbani e storici" è così modificata "Insediamenti urbani storici";

     - All'art. 48, comma 1, dopo le parole "Giunta regionale," si aggiunge l'espressione "su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio";

     - All'art. 48, dopo il comma 1, si aggiungono i seguenti commi:

     "2. Al fine di garantire la conservazione degli insediamenti urbani storici e del patrimonio storico costruito del territorio regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio e previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, Conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito.

     3. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico costruito regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto storico e al contesto ambientale.

     4. I Comuni, dall'entrata in vigore del Disciplinare di cui al comma 2, devono verificare la compatibilità della propria strumentazione urbanistica ed edilizia rispetto alle indicazioni dettate dal Disciplinare stesso, ed eventualmente mettere in atto, nei tempi dettati dal Disciplinare, le procedure e gli strumenti in esso previsti, finalizzati ad incentivare la conservazione e la messa in sicurezza del patrimonio storico costruito attraverso l'uso di tecniche e materiali locali compatibili.".

 

     Art. 5.

     Al titolo VII della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 50, comma 3, si aggiunge la seguente lettera:

     "d bis. le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale";

     - All'art. 50, comma 4, dopo le parole "relazione agro-pedologica e di uso dei suoli" si aggiunge "elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato";

     - All'art. 51, comma 1, le parole "permesso a costruire" sono sostituite con le parole "permesso di costruire";

     - All'art. 52, comma 2, dopo le parole "0,013 mq su mq" vengono aggiunte le parole: "di superficie utile";

     - All'art. 52, si aggiunge il seguente comma:

     "4. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti".

 

     Art. 6.

     Al titolo VIII della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 53, comma 5, si eliminano le parole "inquadranti o comprensivi";

     - È aggiunto il seguente articolo 53 bis:

     "Art. 53 bis. Edilizia sostenibile.

     1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all' approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile.

     2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

     3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità.".

 

     Art. 7.

     Al titolo IX della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 58, comma 5, l'acronimo "P.U.R." si sostituisce con l'espressione "P.R.U. di cui all'art. 34 della presente legge".

 

     Art. 8.

     Al titolo X della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 61, il comma 1, viene sostituito con il seguente:

     "1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province";

     - All'art. 61, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:

     "1 bis. In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con oneri a carico delle province inadempienti.";

     - All'art. 61, il comma 3, viene sostituito dal seguente:

     "3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province.";

     - All'art. 62, comma 1, tra la parola "documento" e "QTR" si aggiungono le parole "preliminare del";

     - L'art. 65 è così sostituito:

     "Art. 65. Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge.

     1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro dodici mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge.

     2. I Piani Regolatori Generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino a dodici mesi a partire dalla entrata in vigore delle Linee-Guida, di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge. Decorso il predetto termine decadono tutte le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati, definiti come il perimetro delle aree aventi destinazioni di zona A e B negli strumenti urbanistici vigenti e delle zone C individuati dai medesimi strumenti per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione. Solo nel caso in cui le relative previsioni del Piano Regolatore Generale non siano in contrasto con le Linee-Guida esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è comunque subordinata alla definizione dei piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge, secondo le modalità dettate dalle Linee-Guida. La verifica del non contrasto va eseguita in base ai criteri indicati dalle Linee-Guida. Per tutti i Piani Regolatori Generali che risultino in contrasto rispetto alle Linee si applicano le disposizioni del comma 1 del presente articolo. Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici sono consentite variazioni agli stessi derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, ovvero da contratti di programma, Patti Territoriali o da altri strumenti che prevedono l'utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, e provenienti dal mercato. Nei casi da ultimo indicati, fino all'approvazione dei P.S.C., la Regione provvede, sentita la Commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai titoli dal 1° al 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 1 al 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, nel qual caso vale quanto disposto dal 6° comma dell'art. 50 della presente legge, come modificato dal 1° comma dell'art. 33 della L.R. n. 8/2003, ovvero che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle Linee-Guida, a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati viene estesa la destinazione a zona agricola.

     3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento.

     4. I Piani Attuativi Unitari in attuazione dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni prima dell'entrata in vigore delle Linee-Guida, possono essere considerati validi solo se, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Linee-Guida, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della convenzione.

     5. Dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida.

     6. I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali.

     7. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

     8. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge".

 

     Art. 9.

     Al titolo XI della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     - All'art. 69, il comma 2, è sostituito dal seguente:

     "2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali";

     - All'art. 69, comma 4, le parole "di cui al comma precedente" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2";

     - All'art. 71, comma 1, le parole "permesso a costruire" sono sostituite con le parole "permesso di costruire".