§ 5.1.19 - L.R. 14 aprile 1986, n. 14.
Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:14/04/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, al fine di favorire con strutture edilizie idonee la migliore realizzazione dei servizi relativi agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 32/1984, [...]
Art. 2.      Il piano triennale è formulato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, tenendo conto del numero degli studenti iscritti in ciascuna Università operante in Calabria, della espansione [...]
Art. 3.      In esecuzione del piano triennale, l'EDIS Calabria e l'Università della Calabria, previo parere favorevole dei Comuni sedi di Facoltà Universitarie per quanto attiene alle materie di propria [...]
Art. 4.      I fondi relativi ai piani di intervento regionale vengono accreditati, sulla base del piano di riporto proposto dalla Giunta regionale ed approvato in Consiglio, rispettivamente all'EDIS [...]
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.19 - L.R. 14 aprile 1986, n. 14. [1]

Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, al fine di favorire con strutture edilizie idonee la migliore realizzazione dei servizi relativi agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 32/1984, formula piani triennali di investimenti.

     Gli interventi previsti da ciascun piano triennale sono finalizzati ad opere di edilizia per il diritto allo studio e possono riferirsi alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento di strutture destinate all'attuazione dei servizi per gli studenti beneficiari degli interventi per il diritto allo studio, nonché gli arredamenti e le attrezzature.

 

     Art. 2.

     Il piano triennale è formulato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, tenendo conto del numero degli studenti iscritti in ciascuna Università operante in Calabria, della espansione di tale numero nel breve e nel medio tempo nonché della priorità dei servizi da prestare, sentiti il Presidente, dell'EDIS Calabria, il Rettore dell'Università della Calabria ed i Comuni sedi di Facoltà Universitarie.

     Il piano triennale di investimento ed il riparto dei relativi fondi sono deliberati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     In esecuzione del piano triennale, l'EDIS Calabria e l'Università della Calabria, previo parere favorevole dei Comuni sedi di Facoltà Universitarie per quanto attiene alle materie di propria competenza, presentano all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, piani generali di intervento.

     L'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, entro 40 giorni dalla presentazione, deve approvare tali piani o restituirli con osservazioni o bocciarli. Decorso inutilmente il detto termine, senza che l'Assessorato alla Pubblica Istruzione abbia provveduto, i piani si intendono approvati.

 

     Art. 4.

     I fondi relativi ai piani di intervento regionale vengono accreditati, sulla base del piano di riporto proposto dalla Giunta regionale ed approvato in Consiglio, rispettivamente all'EDIS Calabria ed al Comune sede dell'Università della Calabria per l'esecuzione delle opere previste in tali piani.

     I suddetti Enti devono provvedere alla consegna dei lavori entro sei mesi dalla data di accreditamento dei fondi e devono presentare i rendiconti alla Giunta regionale, che li approva, nel termine di 90 giorni dall'effettuazione della spesa.

     Decorso tale termine, i fondi relativi al piano non eseguito, non possono più essere utilizzati e vengono automaticamente riaccreditati, come avanzi di bilancio, al Capitolo 3311202 «Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio».

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 1.766.666.000 per l'anno 1986 si provvede con impegno di pari somma sul Capitolo 3313109 per l'esercizio finanziario 1986.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.