§ 5.1.10 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 4.
Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale. Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, 18/1975, 1/1978.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:28/01/1980
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 1 comma 1°, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: «Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale», già [...]
Art. 2.      Fermo restando la normativa dei rispettivi strumenti urbanistici, nei comuni dotati di programmi di fabbricazione vigenti, in deroga alla legge 30 agosto 1973, n. 14 possono essere rilasciate [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.10 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 4. [1]

Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale. Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, 18/1975, 1/1978.

(B.U. n. 6 del 4 febbraio 1980).

 

Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 1 comma 1°, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: «Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale», già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975 e successivamente al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

 

     Art. 2.

     Fermo restando la normativa dei rispettivi strumenti urbanistici, nei comuni dotati di programmi di fabbricazione vigenti, in deroga alla legge 30 agosto 1973, n. 14 possono essere rilasciate concessioni edilizie solo per interventi localizzati nelle zone «A» e «B» delimitate dai predetti strumenti urbanistici ed in coerenza ad essi.

     Al di fuori delle predette zone sono consentite deroghe soltanto per la costruzione di edifici ed opere pubbliche.

     Gli artt. 2 e 3 della legge 5 gennaio 1978, n. 1, sono soppressi.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.