§ 5.1.4 - L.R. 28 maggio 1975, n. 18.
Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale. Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:28/05/1975
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 1 comma 1°, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: «Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale» è [...]
Art. 2.     
Art. 3.      Fino alla data di cui al precedente art. 1 le norme previste dalla legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 e dalla presente legge si applicano anche entro una zona di 200 metri dalla linea di [...]
Art. 4.      L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Al fine di assicurare in concreto ai comuni l'esercizio del potere di demolizione nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, la Regione anticipa ai comuni interessati, ed a richiesta dei [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge, previsti in lire 200.000.000 si fa fronte con apposita legge di finanziamento.


§ 5.1.4 - L.R. 28 maggio 1975, n. 18. [1]

Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale. Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, con modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 31 del 5 giugno 1975).

 

Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 1 comma 1°, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: «Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale» è prorogato al 31 dicembre 1977.

 

     Art. 2.

     [Il divieto di cui all'art. 1 della legge 30 agosto 1973, n. 14 non si applica alle opere di restauro delle costruzioni regolarmente esistenti.

     Il divieto stesso si applica alle costruzioni all'interno del demanio marittimo o comunque entro una zona di 200 metri dalla linea di battigia, determinata durante il periodo di massima espansione del mare, o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.] [2].

 

     Art. 3.

     Fino alla data di cui al precedente art. 1 le norme previste dalla legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 e dalla presente legge si applicano anche entro una zona di 200 metri dalla linea di sponda dei laghi o dal ciglio dei terreni elevati sugli stessi.

 

     Art. 4.

     L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Al fine di assicurare in concreto ai comuni l'esercizio del potere di demolizione nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, la Regione anticipa ai comuni interessati, ed a richiesta dei medesimi, l'importo delle spese necessarie e fornisce i mezzi ed il personale tecnico esecutivo.

     Sulla domanda di cui al comma precedente, provvede il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Sezione Urbanistica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge, previsti in lire 200.000.000 si fa fronte con apposita legge di finanziamento.

     Nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il seguente capitolo : «recupero somme anticipate o spese per demolizione di opere costruite in violazione di legge».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 5 gennaio 1978, n. 1 e successivamente abrogato con art. 2 L.R. 28 gennaio 1980, n. 4.