§ 4.8.15 - L.R. 5 maggio 1990, n. 37.
Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:05/05/1990
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, con sede in Maratea, è soppresso per aver esaurito le proprie finalità istituzionali.
Art. 2.      1. I rapporti di debito sono per due terzi a carico della Regione Calabria e per il restante terzo della Regione Basilicata, tenuto conto dei benefici patrimoniali ed economici ad esse derivanti [...]
Art. 3.      1. Il personale, già in servizio presso il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, viene trasferito nel ruolo del personale della Regione Calabria, in ragione di [...]
Art. 4.      1. Il Commissario liquidatore cessa dalla sua funzione il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge ed entro tale termine è tenuto a presentare alla Regione [...]
Art. 5.      1. I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione di liquidazione hanno facoltà di richiedere il soddisfacimento, entra il termine perentorio di giorni sessanta [...]
Art. 6.      1. Crediti e debiti accertati successivamente alla soppressione del Consorzio faranno carica alle Regioni interessate nelle stesse proporzioni fissate dal precedente articolo due, comma primo.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 4.8.15 - L.R. 5 maggio 1990, n. 37. [1]

Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea.

 

Art. 1.

     1. Il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, con sede in Maratea, è soppresso per aver esaurito le proprie finalità istituzionali.

 

     Art. 2.

     1. I rapporti di debito sono per due terzi a carico della Regione Calabria e per il restante terzo della Regione Basilicata, tenuto conto dei benefici patrimoniali ed economici ad esse derivanti dall'attività del Consorzio.

     2. I beni mobili di proprietà del Consorzio sono attribuiti per due terzi alla Regione Calabria e per un terzo alla Regione Basilicata.

     3. Eventuali beni immobili sono attribuiti all'una o all'altra Regione secondo il territorio di ubicazione. La ricongiunzione dei beni immobili verrà determinata con D.P.G.R. della Basilicata.

 

     Art. 3.

     1. Il personale, già in servizio presso il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, viene trasferito nel ruolo del personale della Regione Calabria, in ragione di tre unità ed in quello della Regione Basilicata, in ragione di una unità, con decorrenza dalla data del comando presso la Regione, nei limiti dei posti disponibili in organico e con il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 6 comma 4 e 5 della legge regionale n. 14/1988.

 

     Art. 4.

     1. Il Commissario liquidatore cessa dalla sua funzione il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge ed entro tale termine è tenuto a presentare alla Regione Basilicata o alla Regione Calabria il rendiconto della gestione e ad effettuare alle stesse la consegna dei beni di proprietà del Consorzio.

 

     Art. 5.

     1. I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione di liquidazione hanno facoltà di richiedere il soddisfacimento, entra il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di cessazione dalla funzione del Commissario liquidatore, alle Regioni Basilicata e Calabria.

 

     Art. 6.

     1. Crediti e debiti accertati successivamente alla soppressione del Consorzio faranno carica alle Regioni interessate nelle stesse proporzioni fissate dal precedente articolo due, comma primo.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 100 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.