§ 2.1.30 - L.R. 11 aprile 1988 n. 14.
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/04/1988
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione e periodo di validità).
Art. 2.  (Piano occupazionale).
Art. 3.  (Progetti finalizzati).
Art. 4.  (Rapporto di lavoro a termine).
Art. 5.  (Norme per l'accesso).
Art. 6.  (Mobilità).
Art. 7.  (Pari opportunità).
Art. 8.  (Produttività).
Art. 9.  (Progetti pilota).
Art. 10.  (Part-time).
Art. 11.  (Orario di lavoro).
Art. 12.  (Orario flessibile).
Art. 13.  (Turnazioni).
Art. 14.  (Permessi - recuperi).
Art. 15.  (Lavoro straordinario).
Art. 16.  (Riposo compensativo).
Art. 17.  (Formazione ed aggiornamento professionale).
Art. 18.  (Diritto allo studio).
Art. 19.  (Struttura organizzativa della Regione).
Art. 20.  (Osservatorio regionale per il pubblico impiego).
Art. 21.  (Profili professionali).
Art. 22.  (Unità operativa: informazione e reclami).
Art. 23.  (Livelli di contrattazione).
Art. 24.  (Composizione delle delegazioni).
Art. 25.  (Materie di contrattazione decentrata).
Art. 26.  (Procedure del raffreddamento dei conflitti).
Art. 27.  (Informazione).
Art. 28.  (Attività sociali, culturali, ricreative).
Art. 29.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 30.  (Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro).
Art. 31.  (Stipendi).
Art. 32.  (Indennità).
Art. 33.  (Scaglionamento degli aumenti delle indennità).
Art. 34.  (Destinazione acconto articolo 37 legge regionale n. 34/84).
Art. 35.  (Clausola di garanzia).
Art. 36.  (Passaggi di qualifica).
Art. 37.  (Principi generali).
Art. 38.  (Mobilità dei dirigenti).
Art. 39.  (Contingente della prima qualifica dirigenziale).
Art. 40.  (Responsabilità dei dirigenti).
Art. 41.  (Accesso alle qualifiche dirigenziali).
Art. 42.  (Personale dei corsi di formazione professionale).
Art. 43.  (Inquadramento del personale docente).
Art. 44.  (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Art. 45.  (Compensi).
Art. 46.  (Lavoro elettorale).
Art. 47.  (Eventi straordinari e calamità naturali).
Art. 48.  (Documentazione dello stato di infermità).
Art. 49.  (Trattamento a regime).
Art. 50.  (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale).
Art. 51.  (Patrocinio legale).
Art. 52.  (Mensa).
Art. 53.  (Professionisti legali).
Art. 54.  (Arricchimento professionale).
Art. 55.  (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).
Art. 56.  (Verifica).
Art. 57.  (Equo indennizzo).
Art. 58.  (Norme finali e di rinvio).
Art. 59.  (Norme finali e di rinvio per il personale degli II.AA.CC.PP. e Consorzi Industriali).
Art. 60.  (Abrogazione e rinvio alla legislazione statale Disposizioni finali).
Art. 61.  (Norma finanziaria).
Art. 62.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.30 - L.R. 11 aprile 1988 n. 14. [1]

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987.

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Campo di applicazione e periodo di validità).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, stipulato il 28 aprile 1987, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli enti pubblici non economici, comunque denominati, regionali o dipendenti dalla Regione ed operanti in materie di competenza regionale.

 

 

Capo II

OCCUPAZIONE

 

     Art. 2. (Piano occupazionale).

     1. La Regione Calabria, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categorie firmatarie del presente accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a:

     - sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

     - riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

     2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 15, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

     3. L'individuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente alla analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.

     4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

     - realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica funzionale, contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

     - attivare i processi di mobilità, anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

     - incrementare l'efficienza e la produttività della struttura regionale utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

     5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e all'Osservatorio regionale di cui al successivo articolo 20.

 

     Art. 3. (Progetti finalizzati).

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

     2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento nelle seguenti attività: contratti di formazione lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo dell'attività produttiva e terziaria.

     3. I progetti sono finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione indicherà nel proprio bianco.

 

     Art. 4. (Rapporto di lavoro a termine).

     A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

     1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

     B) Rapporto di lavoro stagionale.

     2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

     3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

     4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

     a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

     b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

     5. Al personale di cui ai precedenti punti a e b) è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

     6. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

     Art. 5. (Norme per l'accesso).

     1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;

     c) corso-concorso pubblico.

     2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, numero 13.

     3. Il ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).

     4. Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.

     5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20 per cento dei posti messi a concorso. Al termine del corso una apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

     6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

     7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'articolo 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'articolo 6, comma 8.

     9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa é ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

     11. Ad integrazione delle norme di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale é il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

     12. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

     13. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

     14. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

     15. Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi resta confermata la normativa di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 30 maggio 1980.

     16. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente accordo nazionale al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini della attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

     17. A chiarimento delle norme contenute nell'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

     18. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.

     19. Restano in vigore le norme di cui alla legge regionale n. 34/84, non modificate dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Mobilità).

     1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni ad esse delegate.

     2. La Giunta regionale determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative, degli enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

     3. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS..

     4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

     7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1.

     8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5 per cento dei posti disponibili per concorso pubblico.

     9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

     10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

     11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

     12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

     13. Gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

     14. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.

     15. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.

     16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

     17. I posti segnalati per la mobilità per i quali sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

     18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

     19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari dell'accordo di cui all'articolo 1 e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

     20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità.

     L'onere è a carico dell'ente stesso presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.

     22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

 

     Art. 7. (Pari opportunità).

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzano «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

     2. A tal fine la Giunta regionale istituisce un apposito comitato con la partecipazione delle OO.SS., che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

 

Capo III

PRODUTTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 8. (Produttività).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1988, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività» ed alimentato da:

     - fondi straordinari previsti dall'articolo 15 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13;

     - quota pari al lavoro di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nell'articolo 15 della presente legge;

     - dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 9 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dall'articolo 8, comma 9 della legge 22 dicembre 1986 n. 910.

     Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

     2. L'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     3. La Giunta regionale attiverà, attraverso il competente settore organizzazione metodi e produttività, nuclei di valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguenti; con le stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

     - all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

     - all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

     - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi della Regione.

     4. In mancanza della individuazione degli standars di produttività ed in attesa della attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività sono corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1988, sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne ed approvati dalla Giunta regionale.

     5. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     6. Ferma restando l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata, con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale delle strutture e di parametri oggettivi quale il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o delle unità organizzative sulla base di criteri precedentemente individuati.

     7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti- obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti , è oggetto di contrattazione decentrata ed è disciplinata con provvedimenti della Giunta regionale.

     8. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Giunta regionale compie, con le OO.SS. di comparto e con le Confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendente ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

     Art. 9. (Progetti pilota).

     1. La Regione Calabria, nel quadro dell'attuazione degli istituti previsti dall'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego - 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985/87, emanato con D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di comparto, determina la propria partecipazione ai programmi di cui all'art. 13 del citato D.P.R., compatibilmente con le disponibilità previste per il finanziamento dei progetti pilota dall'ultimo comma del richiamato articolo.

 

     Art. 10. (Part-time).

     1. La costituzione di rapporto di lavoro a part-time è disciplinata dalla normativa di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34.

 

     Art. 11. (Orario di lavoro).

     1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I dirigenti sono, peraltro, tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

     3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

     4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

     5. Nel rispetto del limite previsto dal precedente comma, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

     - migliore efficienza e produttività della Amministrazione;

     - più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     - rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

     - ampliamento nell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     - riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative.

     Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

     7. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione vengono individuate tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

     8. Gli istituti riguardanti la flessibilità degli orari, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata della organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi della Amministrazione;

     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano della attività;

     d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

     10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

     11. La programmazione dell'orario di lavoro plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

     12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

     13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione del compenso orario per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20 per cento e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30 per cento.

 

     Art. 12. (Orario flessibile).

     1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la parte di competenza degli uffici del Consiglio regionale possono adottare l'orario flessibile e ne definiscono l'articolazione in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad essa collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia orario individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva la esigenza di assicurare particolari servizi.

     5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminanti e comunicati all'utenza.

     6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel precedente articolo 11 sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi, correnti, centralinisti e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.

     7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

     Art. 13. (Turnazioni).

     1. Per le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

     3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità ed eventi naturali.

     5. L'Amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

     6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

     7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     - 5 per cento per la fascia oraria diurna;

     - 20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;

     - 30 per cento per la fascia festiva notturna;

     Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

     8. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.

     9. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

 

     Art. 14. (Permessi - recuperi).

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessive.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

 

     Art. 15. (Lavoro straordinario).

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

     2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le OO.SS. in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

     4. Per i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

     - 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

     - 18 ore annue per dipendente destinate alla produttività;

     - 7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.

     5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferito all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio con limite massimo individuale di 200 ore.

     6. Per esigenze eccezionali debitamente motivate il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS., nel rispetto comunque del monte ore complessivo in relazione a:

     - attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico;

     - eventi o situazioni di carattere straordinario imprevedibili o calamità naturali.

     7. Le prestazioni di lavoro straordinario debitamente e preventivamente autorizzate possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

     8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata

convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     - stipendio tabellare base iniziale di livello mensile di godimento;

     - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     - rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

     - al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

     - al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     - al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

     10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dai singoli ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

     11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel

comma 8 è ridotto a 156.

 

     Art. 16. (Riposo compensativo).

     1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

     2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richieste del dipendente o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

 

     Art. 17. (Formazione ed aggiornamento professionale).

     1. L'Amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale prevedendo adeguati stanziamenti nell'apposito capitolo di bilancio.

     2. Annualmente, la Regione, e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

     3.Il personale che partecipa ai corsi di formazione di cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

     4. Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che, ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     6. La prima finalità viene perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

     7. La seconda finalità viene perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di modalità professionali.

     8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio.

 

     Art. 18. (Diritto allo studio).

     1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

     2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio, e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

     3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina

intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente.

 

 

Capo IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 19. (Struttura organizzativa della Regione).

     1. L'ordinamento amministrativo dell'ente resta disciplinato dalla legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987, all'articolo 8 e successivi.

 

     Art. 20. (Osservatorio regionale per il pubblico impiego).

     1. Nell'ambito del settore organizzazione, metodi e produttività è istituito l'Osservatorio regionale del pubblico impiego con le seguenti attribuzioni:

     - programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato della occupazione presso le pubbliche Amministrazioni della regione previste dall'articolo 4 del D.P.R. n. 68/1986;

     - accentrare ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dell'osservatorio nazionale;

     - organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale degli enti e del comparto nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i processi di mobilità.

 

     Art. 21. (Profili professionali).

     1. I profili professionali del personale regionale saranno omogeneizzati a quelli individuati dalla Commissione Paritetica di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 268/87.

 

     Art. 22. (Unità operativa: informazione e reclami).

     1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le strutture organizzative regionali in sede di attuazione della legge regionale 21 aprile 1987 n. 11, saranno istituiti appositi uffici operativi.

     2. Essi assolvono ai seguenti compiti:

     a) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie e per favorire la migliore conoscenza dell'attività della Regione e delle iniziative poste in essere dai diversi settori con la particolare attenzione per quelle dirette alla erogazione di determinati servizi anche di carattere economico;

     b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture organizzative regionali competenti alla trattazione dei problemi segnalati ed al modo più corretto e tempestivo per l'attivazione delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione;

     c) fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione amministrativa utile a favorire la migliore e più efficace tutela dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini;

     d) acquisire e registrare le segnalazioni ed i reclami che vengono formulati e sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine a presunti ritardi, irregolarità o inadempienze in cui siano eventualmente incorse le strutture organizzative della Regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite in base alla vigente disciplina sull'ordinamento amministrativo regionale.

 

 

Capo V

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 23. (Livelli di contrattazione).

     1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 68/1986, il funzionamento dell'Osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le materie specificamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

     b) territoriale, sub-regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

     c) a livello di singoli enti;

     d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.

     2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dall'accordo di comparto di cui all'articolo 1 della presente legge. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 68/1986.

 

     Art. 24. (Composizione delle delegazioni).

     1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

     - dell'ANCI per i Comuni e loro Consorzi;

     - dell'UPI per le Province e loro Consorzi;

     - dell'UNCEM per le Comunità montane;

     - dell'UNIONCAMERE per le Camere di Commercio;

     - dagli altri enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 68/1986 per quanto di rispettiva competenza;

     - da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

     - dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;

     - da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce:

     - da una delegazione composta dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna Organizzazione Sindacale come sopra indicata.

 

     Art. 25. (Materie di contrattazione decentrata).

     1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 e di quella del presente accordo, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

     - l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

     - l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

     - la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

     - le «pari opportunità»;

     - i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la loro verifica e le incentivazioni connesse;

     - produttività,

     - la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

     - la modalità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;

     - la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

     - le condizioni ambientali e la qualità dei lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

     - l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL;

     - le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente accordo.

 

     Art. 26. (Procedure del raffreddamento dei conflitti).

     1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata A.R. da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che l'ha ricevuta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

     2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

     3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza dei conflitto, si può fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

     4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

     5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

 

     Art. 27. (Informazione).

     1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le OO.SS. a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

     2. Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle OO.SS. sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

     3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative sono stabilite dagli accordi di comparto o decentrati.

     4. Le OO.SS. di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere alla Regione che è tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza - efficacia e ai fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     5. Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base di informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni Sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valuta e con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

     6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, l'Amministrazione garantisce, sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

     7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

     8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente articolo 23 vengono definite le modalità e i tempi dell'informazione.

 

     Art. 28. (Attività sociali, culturali, ricreative).

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori.

     2. Per l'attuazione delle suddette attività, la Regione può iscrivere nel proprio bilancio in apposito stanziamento.

 

     Art. 29. (Trattenute per scioperi brevi).

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario senza maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 30. (Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro).

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Unità Sanitarie Locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     2. Le Unità Sanitarie Locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuo di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

     3. Le Unità Sanitarie Locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione.

     4. Le Unità Sanitarie Locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle pecularietà psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.

     a) il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 30 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

     b) la Regione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti, in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti o dei dipendenti. In attesa che la Regione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti, per ogni ora di lavoro, non cumulabili;

     c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede, altresì, al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità [2].

 

 

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 31. (Stipendi).

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente accordo sono così determinati:

 

 

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                              dall'1-1-87           dall'1-1-88

Qualifica   dal 1-1-86     (compreso quello       (compresi quelli

                              del 1986)           del 1986 e 1987

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   1         150.000           325.000                500.000

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   2         240.000           520.000                800.000

------------------------------------------------------------------

   3         294.000           637.000                980.000

------------------------------------------------------------------

   4         324.000           702.000              1.080.000

------------------------------------------------------------------

   5         396.000           858.000              1.320.000

------------------------------------------------------------------

   6         492.000         1.066.000              1.640.000

------------------------------------------------------------------

   7         582.000         1.261.000              1.940.000

------------------------------------------------------------------

   8         858.000         1.859.000              2.860.000

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1. q. dir.   810.000         1.755.000              2.700.000

------------------------------------------------------------------

2. q. dir.   900.000         1.950.000              3.000.000

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     A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 sono così modificati:

     (Omissis).

     Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a lire 2.100.000 ed a lire 4.000.000.

     Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di lire 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Le indennità di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984 nelle misure di seguito riportate:

 

2 qualifica                                            60.000

3 qualifica                                           120.000

4 qualifica                                           120.000

5 qualifica                                           120.000

6 qualifica                                           360.000

7 qualifica                                           360.000

8 qualifica                                           500.000

 

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi

livelli tabellari.

 

     Art. 32. (Indennità).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

     a) al personale di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete un'indennità annua lorda per dodici mesi di lire 480.000;

     b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato della stessa qualifica munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e per l'iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, compete un'indennità annua fissa di lire 1.000.000 per dodici mensilità;

     c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale è attribuita una indennità per direzione di struttura di lire 3.000.000 per dodici mesi;

     d) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione di lire 4.600.000 per dodici mensilità, per l'affidamento delle responsabilità di strutture organizzative di cui alla legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987;

     e) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di lire 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in lire 1.000.000 dal 1° luglio 1987 ed in lire 2.000.000 dal 1° gennaio 1988;

     f) l'indennità di coordinamento rimane fissata nell'importo e nei criteri di attribuzione previsti dalla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, articolo 42;

     g) l'indennità di rischio di cui alla lettera i) dell'articolo 32 della legge regionale n. 34/84, è elevata da lire 120.000 a lire 240.000 annue per dodici mensilità;

     h) l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 34/84 è fissata in lire 18.000 per 24 ore giornaliere.

 

     Art. 33. (Scaglionamento degli aumenti delle indennità).

     1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo, è corrisposto in ragione del 65 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35 per cento dal 1° gennaio 1988.

     2. L'integrazione tabellare relativa alla prima e seconda qualifica dirigenziale, rispettivamente di lire 2.100.000 e lire 4.000.000 è corrisposta in ragione del 30 per cento dal 1° gennaio 1986, e del 35 per cento dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

     3. Le altre indennità di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 34/84, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 34. (Destinazione acconto articolo 37 legge regionale n. 34/84).

     1. L'acconto di cui al quarto comma dell'articolo 37 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

 

     Art. 35. (Clausola di garanzia).

     1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale della presente legge, verrà incrementata, con decorrenza dal primo gennaio 1989, degli importi di cui all'articolo 41, punto B, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

     2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     3. Nel caso di transito di una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 36. (Passaggi di qualifica).

     1. Al personale che consegue, a qualsiasi titolo, il passaggio ad una qualifica superiore successivamente al 31 dicembre 1986, compete, oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.

 

 

Capo VII

DIRIGENZA

 

     Art. 37. (Principi generali).

     1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.

     2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli articoli 18 - 19 - 20 - 21 della legge regionale n. 34/1984.

 

     Art. 38. (Mobilità dei dirigenti).

     1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altre strutture o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

 

     Art. 39. (Contingente della prima qualifica dirigenziale).

     1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale dalla legge regionale n. 11/87.

     2. Qualora il numero dei dirigenti della prima qualifica dirigenziale attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma, vengono istituiti corrispondenti posizioni di soprannumero ad esaurimento, con le procedure di cui alla legge regionale n. 11/87.

 

     Art. 40. (Responsabilità dei dirigenti).

     1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'articolo 37, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

     2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

     3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.

     4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

     5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

 

     Art. 41. (Accesso alle qualifiche dirigenziali).

     1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica Amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

     2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     3. Per accedere, per concorso pubblico o corso concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche Amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

     4. Il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

     5. L'ammissione al corso concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo.

     6. Le riserve di cui ai commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

 

 

Capo VIII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 42. (Personale dei corsi di formazione professionale).

     1. Il personale docente del contingente autonomo regionale della formazione professionale è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

     a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

     b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

     3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo del contingente del personale addetto al settore della formazione professionale.

     4. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

     5. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

     6. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra è fissato in 15 ore settimanali di docenza più 3 ore di supplenza.

     7. L'articolazione dell'orario è oggetto di contrattazione decentrata.

     8. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impiego orario da riservare alle attività d'insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'articolo 25.

     9. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assorbimento di attività complementari e quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuti professionali.

 

     Art. 43. (Inquadramento del personale docente).

     1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla VII può essere assegnato anche in soprannumero riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

     2. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria graduabilità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docente.

     3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Capo IX

NORME VARIE FINALI E DI RINVIO

 

     Art. 44. (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore.

     2. Dal momento dell'eventuale inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento.

 

     Art. 45. (Compensi).

     1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici espressamente autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario di servizio, in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 15.

 

     Art. 46. (Lavoro elettorale).

     1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 15.

 

     Art. 47. (Eventi straordinari e calamità naturali).

     1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 15.

 

     Art. 48. (Documentazione dello stato di infermità).

     1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, alla struttura organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

 

     Art. 49. (Trattamento a regime).

     1. Al personale, iscritto a forme esclusive. sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dal 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

     Art. 50. (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

 

     Art. 51. (Patrocinio legale).

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

     Art. 52. (Mensa).

     1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale del diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli studenti ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

 

     Art. 53. (Professionisti legali).

     1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nell'articolo 31 della presente legge, da aggiungere al salario di anzianità.

     2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

 

     Art. 54. (Arricchimento professionale).

     1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione previa contrattazione decentrata, organizza direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

     2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica delle medesime qualifiche.

     3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 6° dell'articolo 8, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

 

     Art. 55. (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).

     1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

 

     Art. 56. (Verifica).

     1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza e alle pari opportunità.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

     Art. 57. (Equo indennizzo).

     1. Nei confronti del personale operaio non assicurato

obbligatoriamente all'INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.

     2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 58. (Norme finali e di rinvio).

     1. Resta confermata la disciplina dei concorsi speciali prevista dalla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34.

     2. Per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale valgono i criteri e le modalità previsti in sede di prima applicazione della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, e successive integrazioni e modificazioni.

     3. Nelle more della attuazione della legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987 di organizzazione delle strutture regionali, le indennità previste per la prima qualifica dirigenziale e per la ottava qualifica funzionale di cui all'articolo 32 della legge regionale 34/84 sono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che risultino investiti di funzioni in direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale.

     Le indennità di cui al comma precedente competono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/1984 o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo.

     4. Nell'arco di vigenza del presente accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 non modificate dalla presente legge con esclusione di quelle che per loro natura rivestivano carattere transitorio.

 

     Art. 59. (Norme finali e di rinvio per il personale degli II.AA.CC.PP. e Consorzi Industriali).

     1. Con successiva legge regionale saranno dettate norme per la istituzione dei posti di qualifica dirigenziale nonché quelle, di competenza regionale, relative all'adeguamento dei regolamenti organici del personale degli Istituti Autonomi Case Popolari e Consorzi Industriali alla normativa vigente per il personale regionale.

 

     Art. 60. (Abrogazione e rinvio alla legislazione statale Disposizioni finali).

     1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

     3. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9. che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio, e quelli di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 in quanto compatibili.

 

     Art. 61. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

     Art. 62. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Lettere aggiunte con art. 27 allegato A L.R. 5 maggio 1990, n. 30.